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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 491 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di una interessata contro un articolo de "Il Fatto Quotidiano" che, nell'ambito di una vicenda di cronaca su un tragico incidente funiviario, riportava dati identificativi e informazioni sul ricovero ospedaliero della reclamante. Pur prendendo atto che l'articolo era stato prima deindicizzato e poi rimosso dall'archivio online, l'Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione e del principio di essenzialità dell'informazione in ambito giornalistico. Al titolare è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 23.750, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Società Editoriale Il Fatto S.p.A.: pubblicazione illecita di dati sulla salute e identificativi in articolo giornalistico relativo a un incidente funiviario

Società Editoriale Il Fatto S.p.A. - pubblicazione giornalistica di dati sulla salute e identificativi

Il Garante ha esaminato il reclamo di un'interessata relativo a un articolo pubblicato dalla testata "Il Fatto Quotidiano" sulla vicenda di un grave incidente funiviario. Il procedimento è stato avviato per verificare se la diffusione del nominativo della reclamante e delle informazioni sul suo ricovero ospedaliero fosse conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai limiti posti al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Origine del procedimento e contenuto della doglianza

La reclamante ha lamentato che l'articolo, pur non indicandola come indagata o imputata, la descrivesse in modo tale da farla apparire coinvolta penalmente nella vicenda. Ha contestato la permanenza online del contenuto, chiedendo la cancellazione dei dati personali, la rimozione dell'articolo dall'archivio online e la deindicizzazione. La Società ha respinto inizialmente le contestazioni, sostenendo che la notizia riguardasse un fatto di indubbio interesse pubblico e che i riferimenti alla reclamante fossero pertinenti rispetto agli atti di indagine.

Attività istruttoria e difese del titolare

Nel corso dell'istruttoria il Garante ha chiesto chiarimenti al titolare ai sensi dell'art. 157 del Codice. La Società ha ribadito che la pubblicazione era stata effettuata nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e che l'omissione del nominativo avrebbe reso incomprensibile la notizia. In una fase successiva ha però dichiarato di aver deindicizzato e poi rimosso definitivamente l'articolo dall'archivio storico online, precisando che tale scelta non costituiva ammissione di responsabilità. La reclamante, da parte sua, ha contestato la ricostruzione giornalistica, ribadendo di aver avuto solo il ruolo di persona informata sui fatti e lamentando anche l'inesattezza di alcuni dati professionali riportati nel pezzo.

Avvio del procedimento sanzionatorio e norme contestate

Con nota del 18 giugno 2025, l'Ufficio ha avviato il procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori. Le violazioni contestate hanno riguardato gli artt. 137, commi 1 e 3, 139 e 2-quater del Codice, gli artt. 5, 6, comma 1, e 10 delle Regole deontologiche e l'art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR. L'Autorità ha rilevato che la pubblicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, associati ai dati identificativi della interessata, poneva un problema di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell'informazione.

Valutazioni del Garante

Il Garante ha premesso che l'articolo risultava prima deindicizzato dai motori di ricerca e poi rimosso dall'archivio storico online, verificando che il link originario non era più disponibile. Ha tuttavia precisato che eventuali risultati ancora reperibili su motori di ricerca o piattaforme terze non rientravano nell'oggetto del procedimento e avrebbero dovuto essere eventualmente contestati con autonoma iniziativa verso i rispettivi gestori.

Nel merito, l'Autorità ha ritenuto che la narrazione giornalistica eccedesse i limiti consentiti. Pur riconoscendo il rilievo pubblico della vicenda, ha osservato che l'interesse alla conoscenza del fatto storico non imponeva di rendere immediatamente identificabile la reclamante, soprattutto in assenza di un suo coinvolgimento quale indagata. La notizia avrebbe potuto essere raccontata mantenendo il riferimento al contesto e al ruolo svolto dalla persona, ma omettendo il nominativo. La scelta di associare il nome ai dettagli del ricovero e alle condizioni psico-fisiche della reclamante è stata considerata una sovraesposizione non necessaria, idonea a incidere negativamente sulla dignità, sulla riservatezza e sulla reputazione dell'interessata.

L'Autorità ha richiamato il quadro normativo giornalistico: il principio di essenzialità dell'informazione di cui agli artt. 137, commi 1 e 3, e 139 del Codice, nonché gli artt. 5 e 10 delle Regole deontologiche, oltre ai principi di liceità, correttezza e minimizzazione dell'art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR. Ha evidenziato che i dati sulla salute sono soggetti a tutela rafforzata e che la rappresentazione "spettacolarizzata" delle condizioni della reclamante oltrepassava le esigenze informative.

Esito: illecito del trattamento e sanzione

Il Garante ha concluso per l'illiceità del trattamento effettuato dalla Società Editoriale Il Fatto S.p.A. Ha preso atto della rimozione dell'articolo e ha ritenuto non necessari ulteriori interventi correttivi sul contenuto ormai non disponibile presso la fonte originaria. Ha però ritenuto sussistenti i presupposti per una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, GDPR.

Criteri di quantificazione della sanzione

Nella determinazione dell'importo, l'Autorità ha considerato:

  • la gravità media della violazione, legata alla natura sanitaria dei dati e alla modalità di diffusione;
  • il pregiudizio arrecato all'interessata per la lunga indicizzazione dell'articolo sui motori di ricerca;
  • la gravemente negligente condotta del titolare, che avrebbe dovuto applicare con maggiore rigore il principio di essenzialità;
  • la presenza di precedenti provvedimenti nei confronti della stessa società in materia di essenzialità dell'informazione;
  • l'attenuante della rimozione dell'articolo solo dopo l'avvio del procedimento;
  • le finalità di informazione perseguite dal titolare.

Dispositivo e rimedi successivi

È stata applicata alla Società la sanzione di euro 23.750, con ordine di pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, salvo la possibilità di definire la controversia pagando la metà della sanzione nei termini di legge. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione delle violazioni nel registro interno dell'Autorità. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall'art. 78 GDPR, dagli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine del reclamo e contenuto dell'articolo

La reclamante ha segnalato la permanenza online di un articolo del 4 gennaio 2024, pubblicato dalla testata "Il Fatto Quotidiano", relativo al tragico incidente funiviario del 23 maggio 2021. L'articolo riportava i dati identificativi della interessata e notizie sul suo ricovero ospedaliero, con una narrazione ritenuta dalla stessa fuorviante e idonea a farla apparire coinvolta in un procedimento penale, pur essendo stata soltanto persona informata sui fatti.

Difese del titolare e misure spontanee adottate

La Società editoriale ha sostenuto la liceità della pubblicazione, richiamando l'interesse pubblico della vicenda e la pertinenza delle informazioni tratte dagli atti di indagine. Ha inoltre affermato che l'identificazione della reclamante fosse necessaria per la comprensione della notizia. Nel corso del procedimento ha però comunicato la rimozione definitiva dell'articolo dall'archivio storico online, precisando che la precedente deindicizzazione era stata effettuata per venire incontro alle esigenze della reclamante.

Violazioni contestate e norme richiamate

L'avvio del procedimento ha contestato la violazione degli artt. 137, commi 1 e 3, 139 e 2-quater del Codice privacy, degli artt. 5, 6, comma 1, e 10 delle Regole deontologiche giornalistiche e dell'art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR. Il Garante ha ritenuto che la diffusione dei dati relativi allo stato di salute, associati al nominativo della reclamante, non rispettasse i principi di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell'informazione.

Valutazioni del Garante sul bilanciamento tra cronaca e privacy

L'Autorità ha riconosciuto l'interesse pubblico della vicenda, ma ha escluso che ciò legittimasse automaticamente la diffusione del nominativo e dei dettagli sanitari della reclamante. Secondo il Garante, la notizia avrebbe potuto essere raccontata in modo completo anche senza rendere immediatamente identificabile la persona, soprattutto considerato che al momento dei fatti la stessa non era indagata ma soltanto persona informata sui fatti. È stata valorizzata anche la particolare delicatezza del contesto, con riferimenti al ricovero e a uno stato di vulnerabilità psico-fisica, ritenuti eccedenti rispetto alla finalità informativa.

Sanzione e misure finali

Accertata l'illiceità del trattamento, il Garante ha preso atto della rimozione dell'articolo e ha ritenuto non necessari ulteriori interventi correttivi sul contenuto. Ha però applicato, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, GDPR, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 23.750, tenendo conto della gravità media, della negligenza, dei precedenti della società in materia di essenzialità dell'informazione e della rimozione intervenuta solo dopo l'avvio del procedimento. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiegiornalismo e essenzialità dell'informazionedati sanitaridiritti dell'interessatosanzioni gdprpubblica informazione online

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