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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44068/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza del 24/11/2016 (divenuta irrevocabile il 27/09/2018) con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha condannato Rocco Palermo a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis c.p.). Il ricorso per revisione era fondato sul presunto contrasto di giudicati tra quella condanna e la successiva assoluzione, in altro procedimento, di Domenico Laurendi e Antonio Alvaro (ritenuti estranei al contesto associativo), con la tesi che l'assoluzione avrebbe travolto il presupposto fattuale della condanna di Palermo, poiché l'accusa si reggeva sulla capacità della "cosca Alvaro", tramite Laurendi, di influenzare l'amministrazione comunale con il contributo del Palermo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e manifestamente infondato, condividendo la motivazione della Corte territoriale che ha escluso un effettivo contrasto di giudicati: le pronunce avevano ricostruito i medesimi fatti ma avevano dato loro valutazioni giuridiche e significati diversi, circostanza che non integra i presupposti per la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che afferma che la mera diversa valutazione giuridica degli stessi fatti non costituisce contrasto di giudicati. È stata inoltre sottolineata la persistenza di elementi probatori (in particolare intercettazioni e altri riscontri) che sorreggono la decisione di condanna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La norma disciplina il rimedio straordinario della revisione per contrasto di giudicati; la Corte l'ha interpretata nel senso che occorre un vero e proprio contrasto tra giudicati (ossia valutazioni incompatibili dei fatti), non una semplice differente valutazione giuridica degli stessi fatti

  • art. 631, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; nella sentenza è stata valutata insieme all'art. 630 ma la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero i presupposti per la revisione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale normativa disponendo il versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Il rimedio della revisione per contrasto di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.) richiede un effettivo contrasto tra decisioni irrevocabili sui medesimi fatti; una mera diversa valutazione giuridica degli stessi fatti non è sufficiente
  • L'assoluzione di altri coimputati in procedimenti distinti non determina automaticamente l'inefficacia o l'insussistenza delle conclusioni di una sentenza di condanna: bisogna verificare se le pronunce confliggono sul piano fattuale, non solo su quello valutativo
  • Se la condanna si fonda su elementi probatori distinti e già valutati (es. intercettazioni e altri riscontri), la revisione è difficilmente proponibile limitandosi a richiamare assoluzioni di terzi
  • Ricorsi generici o che ripropongono censure già affrontate e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale rischiano l'inammissibilità; è necessario indicare con precisione in che modo i giudicati siano incompatibili
  • In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso per revisione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), sicché va valutato il profilo del rischio economico prima di proporre il rimedio

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