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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14458/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Nel rapporto di lavoro tra una società cooperativa e un dipendente, il lavoratore ha dedotto di essere stato licenziato oralmente il 18 dicembre 2018 e ha chiesto la declaratoria di nullità e inefficacia del recesso perché privo di forma scritta; ha inoltre riferito che la società gli aveva poi contestato un'assenza ingiustificata e intimato un ulteriore licenziamento il 29 marzo 2019, di cui egli diceva di essere venuto a conoscenza solo tramite comunicazione Unilav, senza però impugnarlo nel presente giudizio né in altro giudizio. La Corte d'appello aveva accolto la domanda sul primo licenziamento, ordinando reintegra e indennità risarcitoria fino all'effettiva reintegra. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della motivazione per irriducibile contrasto logico, perché la Corte territoriale avrebbe affermato che il rapporto era durato fino al 29 marzo 2019 pur avendo accertato un licenziamento orale già il 18 dicembre 2018; 2) violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo come fatto decisivo l'emissione delle buste paga da dicembre 2018 a marzo 2019, da cui desumerebbe la persistenza del rapporto e l'inesistenza del licenziamento orale; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la Corte d'appello avrebbe valutato anche il secondo licenziamento del 29 marzo 2019, pur non essendo stato impugnato dal lavoratore e quindi non rientrante nel thema decidendum.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo non sussistente alcun contrasto logico tra l'accertamento del licenziamento orale del 18 dicembre 2018 e la permanenza del rapporto fino al marzo 2019, anche alla luce della documentazione unilaterale datoriale (buste paga e Unilav); ha inoltre ritenuto assorbito il secondo motivo dal rigetto del primo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il secondo licenziamento del 29 marzo 2019, non impugnato dal lavoratore, era autonomo e distinto dal primo, e che la Corte d'appello, ordinando la reintegra e l'indennità fino all'effettiva reintegra, aveva implicitamente valutato un atto di recesso estraneo al thema decidendum, incorrendo in ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto per nullità della sentenza e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o per motivazione insanabilmente contraddittoria nei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere il vizio di motivazione per contrasto logico insanabile

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c. per la dedotta nullità della sentenza

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015

    richiamato dalla società a sostegno della disciplina applicabile al licenziamento illegittimo con tutela reintegratoria e risarcitoria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova in relazione all'esistenza del licenziamento orale

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte di cassazione ne fa applicazione nel ritenere che la Corte d'appello non potesse pronunciarsi, neppure implicitamente, sulla legittimità di un secondo licenziamento non domandata dal lavoratore

Massime di principio

  • Il giudice può accertare l'esistenza di un licenziamento orale anche se, in fatto, il rapporto risulti documentalmente proseguito per un periodo successivo, quando la documentazione prodotta sia di formazione unilaterale datoriale e non sia incompatibile con una prosecuzione solo de iure del rapporto.
  • In presenza di due distinti atti di recesso, il secondo licenziamento è autonomo rispetto al primo e produce effetti solo se il primo risulti inefficace o invalido; tuttavia, se il secondo non è stato impugnato, il giudice non può valutarne la legittimità se tale questione non è stata introdotta nel processo.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce di attribuire effetti decisori a un atto non impugnato e quindi estraneo al thema decidendum, anche quando esso rilevi come fatto storico pacifico ai fini della ricostruzione della vicenda lavorativa.
  • L'omesso esame di un elemento documentale non è decisivo quando la sua considerazione non sarebbe idonea a sovvertire l'esito della controversia, specie se il dato è proveniente dalla stessa parte che lo invoca.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento discriminatorioRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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