Cassazione Penale, Sentenza n. 17231/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'art. 146 cod. pen. (anche nelle forme della detenzione domiciliare) per la presenza di un carcinoma mammario in trattamento chemioterapico/radioterapico e per la presenza del figlio minore (nato il 19.5.2025) che necessiterebbe di costante monitoraggio respiratorio. Contestava, inoltre, l'applicazione della normativa introdotta con il "decreto sicurezza" (legge n. 48/2025) che ha abrogato l'art. 146, comma 1, n. 2 cod. pen., sostenendo che la nuova disposizione è peggiorativa e non può applicarsi retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile, per i reati commessi prima della modifica normativa, la previgente formulazione dell'art. 146 cod. pen. nella parte in cui essa risulti più favorevole al reo (principio di irretroattività della norma sfavorevole), tuttavia ha confermato il giudizio di merito che aveva escluso il differimento in favore della ricorrente per motivi di eccezionale pericolosità sociale, concreto pericolo di recidiva e di fuga e per l'inidoneità del domicilio indicato. Il Tribunale aveva pertanto disposto, in via alternativa, l'esecuzione della pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) ai sensi dell'art. 47-quinquies Ord. pen. La Corte ha anche ritenuto non provata l'incompatibilità del regime detentivo con le condizioni cliniche, dato che le relazioni sanitarie carcerarie rilevavano condizioni stabili e trattabili in ambiente detentivo e non indicarono necessità di assistenza continua o pericolo di vita; le contestazioni della difesa sulle condizioni di salute sono state giudicate generiche e non adeguatamente documentate. Condanna della ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 146 cod. pen. (previgente formulazione)
rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena nei confronti di madre di prole di età inferiore ad anni uno
Disposizione di natura sostanziale che prevedeva il rinvio obbligatorio per madri con prole <1 anno; la Corte ha affermato che, se più favorevole per reati commessi prima della sua abrogazione, la previgente formulazione deve applicarsi per divieto di retroattività della norma peggiorativa
art. 147 cod. pen.
rinvio facoltativo dell’esecuzione nei confronti di madre di prole di età inferiore ad anni tre
Prevedeva il differimento facoltativo per madri con prole <3 anni; dopo l'abrogazione dell'art. 146 la disciplina è stata in parte ricondotta qui, ma la Corte ha evidenziato l'applicabilità della previgente disciplina più favorevole per i fatti anteriori
art. 47-ter Ord. pen. (legge n. 354/1975, comma 1-ter introdotto dall'art. 4 legge n. 165/1998)
quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena... il Tribunale di sorveglianza può disporre l’applicazione della detenzione domiciliare
Consente la detenzione domiciliare 'umanitaria' quando ricorrono i presupposti degli artt. 146 e 147 e il domicilio sia idoneo; è norma ponte tra gli artt. 146/147 e l'art. 47-quinquies
art. 47-quinquies Ord. pen. (legge n. 40/2001 e integrazioni legge n. 62/2011, comma 1-bis)
detenzione domiciliare speciale nei confronti di madri di prole di età inferiore agli anni dieci, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 47-ter... se non sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti
Va applicato quando il domicilio non è idoneo: ammette, in presenza di concrete condizioni, l'espiazione in istituti a custodia attenuata (ICAM) o altre forme purché non sussista concreto pericolo di ulteriori delitti o fuga; tuttavia, in caso di concreto pericolo di recidiva o fuga, l'ICAM è ritenuto misura adeguata dall'interpretazione giurisprudenziale
Legge n. 48/2025 ("decreto sicurezza")
abrogazione dell'art. 146, comma 1, n. 2 cod. pen.
Ha reso facoltativo (e in parte riformulato) il differimento per madri con prole <1 anno; la Corte ha richiamato il principio per cui una legge sopravvenuta che peggiori il trattamento non può applicarsi retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore
Principio di diritto richiamato (Corte Cost. e giurisprudenza della Cassazione)
divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio (Corte Cost. sent. n. 32 del 2020)
Le modifiche che trasformano la natura o la concreta incidenza della pena (anche in termini di qualità della privazione della libertà) non possono essere applicate retroattivamente se peggiorative; le misure alternative/di esecuzione sono ritenute misure "sostanziali"
Massime di principio
- Se la nuova normativa peggiora il regime di esecuzione della pena rispetto a quello vigente al momento del fatto, non può essere applicata retroattivamente: si applica la disciplina più favorevole al condannato per reati commessi prima della modifica.
- Il diritto del minore a mantenere un rapporto con il genitore è un interesse primario ma non assoluto: va bilanciato con esigenze di difesa sociale come la pericolosità del genitore, il rischio di recidiva e di fuga.
- La detenzione domiciliare "umanitaria" (art. 47-ter) è praticabile solo se il domicilio è idoneo; in mancanza di idoneità e sussistendo concreto pericolo di nuovi reati o fuga, può ricorrere l'espiazione in ICAM ai sensi dell'art. 47-quinquies.
- La documentazione sanitaria deve essere chiara, circostanziata e contrastare le risultanze sanitarie carcerarie: affermazioni generiche di incompatibilità con il regime detentivo non sono sufficienti a ottenere il differimento.
- I giudizi di fatto del Tribunale di sorveglianza (es. valutazione della pericolosità, idoneità del domicilio, attendibilità delle relazioni mediche) sono difficilmente riformabili in Cassazione se adeguatamente motivati.
- Chi richiede il differimento o la detenzione domiciliare deve fornire elementi concreti e documentati (perizia, cartelle cliniche, valutazioni pediatriche sul minore, ecc.) che mettano in crisi le valutazioni del giudice di merito.
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