Cassazione Penale, Ordinanza n. 11671/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in continuità con il primo giudice, l'aveva ritenuta responsabile di una truffa. Il ricorso articolava tre censure. Con il primo motivo si contestava, in modo ritenuto dalla Cassazione del tutto aspecifico e atecnico, la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, sostenendo in sostanza un'alternativa lettura del merito; nello stesso motivo si denunciava anche la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, assumendo un'erronea attribuzione di precedenti penali. Con il secondo motivo si chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo si deduceva vizio di motivazione per mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico, meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e volto a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre osservato che la censura sulla sospensione condizionale era priva di specificità, perché la Corte territoriale aveva indicato altre ragioni ostative al beneficio, indipendenti dall'errore sui precedenti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la callidità e gravità della condotta, l'approfittamento dello stato di minorata difesa della persona offesa e l'entità non esigua del profitto. Il terzo motivo è stato reputato generico e comunque infondato, poiché il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. richiede una manifesta illogicità della motivazione, non riscontrata nel caso concreto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, alla luce delle modalità della condotta, dell'approfittamento della vulnerabilità della vittima e dell'entità del profitto, l'offesa non risulti tenue.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È censurabile in cassazione solo la manifesta illogicità della motivazione, ossia quella che emerga dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni della decisione; non basta una diversa lettura del merito.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello della manifesta illogicità, non una critica generica o una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera contrapposizione a quella dei giudici di merito, quando esse mirino a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti.
- Un motivo di ricorso deve essere specifico, tecnico e confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; doglianze già dedotte in appello e riproposte senza un reale confronto argomentativo sono inammissibili o apparenti.
- L'errore nella ricognizione di precedenti penali non è decisivo quando la sentenza di merito individui autonomamente e in modo sufficiente altre ragioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena.
- La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti connotati di callidità o gravità, l'agente sfrutti una situazione di minorata difesa della persona offesa e il profitto non sia esiguo.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede una manifesta illogicità riscontrabile nel tessuto argomentativo della decisione; non è sufficiente lamentare genericamente mancanza o insufficienza della motivazione.
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