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Ordinanza

Ordinanza n. 5410/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202605100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IXOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione della gara per il servizio di pulizia delle strutture dell’ASL di Benevento, inclusi gli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia e le parti oscurate delle offerte tecniche; con il ricorso principale era stata impugnata anche l’aggiudicazione a Meranese Servizi S.p.A.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, concorrente nella gara aggiudicata a Meranese Servizi S.p.A., aveva chiesto il 7 luglio 2026 la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’aggiudicataria e degli altri concorrenti graduati prima di essa, gli atti relativi alla comprova dei requisiti, al soccorso istruttorio e alle verifiche di anomalia del primo e del secondo classificato, nonché i verbali di gara. Dopo la pubblicazione parziale e oscurata di documenti dei primi cinque classificati il 30 luglio 2026, l’ASL, con nota del 5 agosto 2026, aveva negato l’ostensione delle parti oscurate e dei documenti non pubblicati, accogliendo le opposizioni delle imprese interessate per asserita tutela di segreti tecnici e commerciali e affermando che non era stata dimostrata la stretta indispensabilità dell’ostensione integrale. Con motivi aggiunti la ricorrente ha contestato il diniego e chiesto la condanna all’ostensione, deducendo la necessità della documentazione per la difesa dei propri interessi nella gara. In udienza ha dichiarato cessato l’interesse per la parte già resa disponibile, mantenendolo per i documenti relativi alla verifica dei requisiti specifici dell’aggiudicataria. Le imprese controinteressate avevano giustificato gli oscuramenti richiamando il know-how, le metodologie e le esperienze aziendali contenuti nelle offerte tecniche e, per una di esse, anche nelle spiegazioni dell’anomalia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere per la documentazione rispetto alla quale l’accesso era stato soddisfatto o non era più coltivato. Per gli atti residui, in particolare quelli relativi alla verifica dei requisiti specifici dell’aggiudicataria, ha accertato il diritto di accesso e ordinato all’ASL di esibirli entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego: la generica adesione alle richieste di oscuramento non equivale alla motivata e comprovata dichiarazione richiesta dall’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e non dimostra un effettivo bilanciamento tra difesa e segreti commerciali. La documentazione richiesta è inoltre indispensabile ai fini della difesa degli interessi giuridici della concorrente ai sensi dell’art. 35, comma 5; il richiamo al know-how non giustifica automaticamente l’oscuramento, tanto più in una gara per un servizio di pulizia, nella quale il TAR ha ritenuto difficile ipotizzare particolari segreti tecnologici e commerciali. L’ASL è stata condannata a rifondere le spese della fase, liquidate in € 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Ritenuto che la decisione adottata dall’amministrazione resistente in data 05.08.2026 – di accogliere le richieste di oscuramento formulate dagli operatori economici interessati, ritenute meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 35 D. lgs. n. 36/2023, in quanto riferite a documentazione contenente informazioni riservate, la cui divulgazione determinerebbe un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali dei relativi operatori economici – per la sua genericità, non integri gli estremi della “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente”, di cui all’art. 35, co. 4, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023

    Il diniego fondato sulla riservatezza deve poggiare su una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata in modo specifico; l’adesione generica alle richieste di oscuramento non soddisfa tale requisito.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Ritenuto comunque che la documentazione richiesta dalla parte ricorrente si riveli indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici relativi alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 35, co. 5, D. Lgs. n. 36/2023;

    Quando la documentazione è indispensabile per difendere in giudizio interessi giuridici relativi alla procedura di gara, sussiste il presupposto per l’accesso difensivo previsto dall’art. 35, comma 5.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici, l’accesso difensivo alle offerte tecniche non prevale automaticamente sui segreti tecnici e commerciali: la stazione appaltante deve svolgere un bilanciamento concreto tra l’effettività della tutela giurisdizionale e la riservatezza del know-how, sorretto da adeguata istruttoria e motivazione.
  • L’oscuramento di documenti di gara non può essere giustificato con un generico richiamo alla riservatezza o al know-how: occorre una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata, che individui concretamente le informazioni riservate e il pregiudizio derivante dalla loro divulgazione.
  • La documentazione di gara indispensabile per difendere in giudizio interessi giuridici relativi alla procedura deve essere resa accessibile ai sensi dell’art. 35, comma 5, del d.lgs. 36/2023.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso agli atti di gara
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubblici
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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