Cassazione Civile, Ordinanza n. 35050/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un appalto pubblico per la realizzazione di un parcheggio multipiano su area comunale. Durante i lavori vennero causati danni a un fabbricato vicino di proprietà di terzi, i quali agirono contro Comune e impresa ottenendo la condanna solidale al risarcimento. Dopo una prima cassazione limitata alla domanda di manleva, la Corte d'appello di rinvio ha escluso che, sulla base del capitolato speciale e del capitolato generale, l'impresa fosse obbligata a tenere indenne il Comune per i danni a terzi derivanti da difetti progettuali forniti dal committente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del giudicato interno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente considerato passato in giudicato l'accertamento di una responsabilità esclusiva del Comune; con il secondo ha dedotto violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., contestando l'esclusione della clausola di manleva a carico dell'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché basato su una lettura inesatta sia della sentenza impugnata sia dell'ordinanza rescindente: il giudicato riguardava la responsabilità solidale verso i terzi, mentre nel giudizio di rinvio restava da stabilire solo se, nei rapporti interni, esistesse una clausola contrattuale di manleva in favore del Comune; l'esclusione della manleva non implicava affatto l'affermazione di una responsabilità esclusiva del Comune, ma richiamava la regola della ripartizione interna tra condebitori solidali. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione dei canoni ermeneutici, il Comune proponeva soltanto una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni fossero stati violati e in che modo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione del giudicato interno
La censura è inammissibile quando presuppone una lettura processuale errata della sentenza e del giudicato formatosi, attribuendo al provvedimento un contenuto che non ha.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato interno opera solo entro i limiti effettivamente coperti dalla decisione non impugnata; non consente di rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato sostanziale, ma non estende gli effetti oltre quanto deciso.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale vincola le parti nei limiti dell'accertamento definitivo; nel caso di specie riguardava la responsabilità solidale verso i terzi, non la ripartizione interna del peso della condanna.
artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.
Nei rapporti interni tra condebitori solidali, in mancanza di diversa regolazione contrattuale, il peso della responsabilità si ripartisce in parti uguali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge sull'interpretazione contrattuale non può risolversi in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative del testo.
artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.
Chi impugna la ricostruzione contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il punto in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta citarli in modo generico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione del giudicato interno è inammissibile se si fonda su una lettura distorta della decisione impugnata o del precedente giudicato, anziché su un effettivo contrasto tra quanto deciso e quanto precluso.
- Quando una responsabilità solidale verso il terzo è definitivamente accertata, nel giudizio interno tra condebitori resta solo da verificare se esista una diversa pattuizione che deroghi alla regola legale di ripartizione del peso in parti uguali.
- L'esclusione di una clausola di manleva non equivale a un'affermazione implicita della nullità di una clausola diversa: se il giudice rileva semplicemente che la clausola non copre il caso concreto, non si pronuncia sulla validità astratta di una clausola che non risulta pattuita.
- La censura di violazione dei criteri di interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a contrapporre al ragionamento del giudice di merito una lettura alternativa del testo, senza specificare quali canoni ermeneutici siano stati concretamente violati e in che modo.
- L'interpretazione del contratto costituisce questione di fatto e, in cassazione, può essere sindacata solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei termini consentiti, non per ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale.
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