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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25457/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/11/2024. Il ricorrente censura l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) relativo all'IVA, sostenendo che la data di consumazione del reato IVA fosse il 24/02/2014 (data di invio della dichiarazione IVA) e che, con le sospensioni intervenute nel procedimento, il termine massimo di prescrizione di dieci anni fosse già decorso prima della pronuncia di appello. Contesta inoltre la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti e deduce errore di diritto e motivazione illogica della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 606, co.1, lett. b) ed e), c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il motivo relativo alla prescrizione. Ha accertato che per il reato contestato con riferimento alla dichiarazione IVA (consumazione del reato il 24/02/2014) il termine massimo di prescrizione di dieci anni, tenuto conto delle sospensioni processuali indicate, era decorso alla data della pronuncia della Corte d'appello (25/11/2024). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato relativo alla dichiarazione IVA perché estinto per prescrizione. Ha invece ritenuto irrevocabile la condanna relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione IRES (consumazione 30/09/2014) per la quale la prescrizione non era maturata; ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla sola restante imputazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Sanziona l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; reato di pericolo che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione fiscale contenente elementi passivi fittizi (data di consumazione coincide con l'invio della dichiarazione). Termine massimo di prescrizione considerato di dieci anni.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Sanziona l'omesso versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta; nel caso di specie tale capo è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale in sede d'appello.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Riguarda i reati per omessa presentazione della dichiarazione (natura omissiva) e la possibilità di proroga dei termini di presentazione; la Cassazione chiarisce che la proroga di 90 giorni trova rilevanza nelle ipotesi omissive previste dall'art.5 e non può automaticamente essere applicata a fatti dichiarativi diversi da quelli contestati.

  • art. 606, co. 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) errore nella applicazione della legge penale; lett. e) manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo relativo alla prescrizione ai sensi di tali disposizioni.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 12602/2015; Sez. 3, n. 16459/2016; Sez. 3, n. 25808/2016)

    Richiamati principi giurisprudenziali sul fatto che i reati tributari di pericolo si perfezionano con la presentazione della dichiarazione e sul diritto di ricorrere per cassazione per far valere l'intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nei reati tributari relativi all'uso di fatture inesistenti (art.2 d.lgs. 74/2000) il momento consumativo è la presentazione della dichiarazione: la data di invio della dichiarazione determina la decorrenza del termine di prescrizione.
  • Se più dichiarazioni (es. IVA e IRES) sono interessate, ciascuna produce una distinta data di consumazione e termini di prescrizione autonomi; la prescrizione può quindi maturare per una imputazione ma non per l'altra.
  • Le sospensioni del corso della prescrizione (es. per rinvii d'udienza o astensione del difensore) devono essere contabilizzate nel calcolo del termine prescrizionale: ciò può determinare l'estinzione del reato se il termine è spirato prima della sentenza di merito.
  • La qualificazione delle operazioni come oggettivamente o soggettivamente inesistenti incide sulla valutazione probatoria, ma non sulla regola temporale della consumazione quando si tratta di reati di pericolo legati alla dichiarazione.
  • La proroga di 90 giorni dei termini di presentazione (richiamata in tema di art.5) trova applicazione nelle ipotesi previste dall'art.5 (omissione) e non deve essere automaticamente estesa a fatti dichiarativi diversi senza specifico riferimento normativo.
  • Quando la Cassazione accerta la prescrizione solo per una parte delle imputazioni, può annullare senza rinvio la parte estinta e rinviare la restante controversia alla corte territoriale competente per la rideterminazione della sanzione residua.

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