Cassazione Civile, Sentenza n. 13858/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 22625/2017 emanata in sede di opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011 al decreto di liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari (consulenti/custodi). Il Tribunale aveva rideterminato i compensi liquidati dal giudice per le indagini preliminari; i ricorrenti sollevavano vari motivi di cassazione. Il Pubblico Ministero ha sostenuto e chiesto la nullità dell'ordinanza e del procedimento per carenza di integrità del contraddittorio, in particolare per la mancata notifica dell'opposizione e del decreto di comparizione agli imputati (es. componenti della famiglia Cosentino) e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'integrità del contraddittorio a causa della mancata notifica alle parti necessarie (imputati e Procura territoriale). Ha disposto la rinnovazione del giudizio rinviando la causa al Tribunale di Napoli davanti a diverso magistrato, che dovrà procedere garantendo la regolare integrazione del contraddittorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168
Indica la natura dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice e colloca l'opposizione nel contesto procedurale rilevante; conferma la necessità di garantire il contraddittorio tra le parti del giudizio principale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170
Stabilisce le regole sull'opposizione al decreto di liquidazione; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica prevista da tale norma renda nullo il procedimento e la decisione risultante, perché priva dell'integrità del contraddittorio.
D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 15
Norma collegata alle opposizioni in materia di compensi; interpretata unitamente all'art. 170 DPR 115/2002 per affermare l'obbligo di notifica alle parti necessarie (in particolare alla Procura territoriale) e la nullità in caso di omissione.
Codice di procedura civile, art. 102
Richiamato in relazione alla nullità derivante da vizio del procedimento; la Corte ha affermato che la nullità per mancanza del contraddittorio è un vizio 'fondante' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Codice di procedura civile, art. 157
La Corte ha escluso l'applicabilità dei temperamenti previsti da tale norma (relativi alla legittimazione a far valere la nullità) quando si tratta di nullità processuali rilevabili d'ufficio e attinenti a questioni fondanti dell'integrità del contraddittorio.
Codice di procedura civile, art. 161, comma 1
Richiamato per chiarire che il difetto di contraddittorio fondante non si converte in motivo di gravame e non è soggetto alle regole ordinarie di impugnazione; la nullità deve essere rilevata d'ufficio.
Costituzione, art. 111, secondo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Usate per sottolineare il valore costituzionale e convenzionale del diritto a un processo equo e al giusto processo in contraddittorio; la Corte ha escluso bilanciamenti che comprimano tale diritto in nome dell'efficienza.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'opposizione e della comparizione alle parti necessarie (es. imputati e Procura territoriale) determina la nullità del procedimento e della decisione per violazione dell'integrità del contraddittorio.
- La notifica al Procuratore generale presso la Corte d'appello non è equivalente alla notifica al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che ha emesso il decreto: le competenze funzionali e la legittimazione sono distinte e va rispettata la competenza territoriale.
- Il giudice che riceve un ricorso di opposizione è obbligato, se riscontra la mancata notifica, a fissare nuova udienza e a stabilire un termine perentorio per la rinnovazione della notifica, al fine di instaurare il contraddittorio.
- La nullità per carenza di contraddittorio è un vizio 'fondante' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non è soggetta ai temperamenti ordinari di impugnazione; il rimedio pratico è la declaratoria di nullità e il rinvio del procedimento al giudice di merito.
- In situazioni analoghe, non è possibile bilanciare il principio di efficienza processuale con il diritto fondamentale delle parti a un giusto processo svolto in contraddittorio: la regolarità formale delle notifiche e la partecipazione delle parti necessarie prevalgono.
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