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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11174/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90). La difesa deduceva: 1) insufficiente e non attuale il quadro indiziario (le prove principali consistono in cinque intercettazioni telefoniche, due intercettazioni ambientali e registrazioni video, con ultimo contatto telefonico indicato in gennaio 2024); 2) attività della ricorrente (fornitura di schede SIM nell'ambito del lavoro) non dimostrerebbe consapevolezza o volontà di aderire stabilmente all'associazione; 3) mancanza di attualità delle esigenze cautelari, atteso che la Cocco non era più dipendente del negozio di telefonia e aveva successivamente contratto lavoro come operatrice di call center (contratto del 26/03/2024 e buste paga da maggio a ottobre 2024). Si contestava inoltre che solo 3 delle 20 schede contestate fossero effettivamente in uso a sodali, allegando ciò a favore dell'inesistenza di un contributo significativo all'associazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sufficiente la gravità e la concretezza degli indizi: la Cocco era stata ritenuta fornire in via continuativa schede telefoniche intestate a terzi ignari, utilizzando indebitamente documenti reperiti nei negozi in cui lavorava; aveva un rapporto di fiducia con il vertice del sodalizio (Iseni Shaban) e riceveva informazioni e indicazioni per eludere i controlli, oltre a essere informata dell'esistenza di indagini. La Corte ha applicato i principi di giurisprudenza secondo cui l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è reato a forma libera: è sufficiente un contributo apprezzabile, anche temporaneo, e non è necessario un ruolo formale. Le registrazioni audio/video e le intercettazioni, nonché l'ammissione parziale della ricorrente, conferivano alla misura cautelare logica e proporzione. È stata inoltre ritenuta sussistente la presunzione di pericolosità (art. 275 c.p.p.) data la gravità del reato, le modalità del fatto, l'assenza di elementi di recesso e il concreto rischio di reiterazione anche in forme diverse nonostante il mutato rapporto di lavoro. Il ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, delle disposizioni di attuazione.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    La condotta contestata è quella di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che il reato è a "forma libera" e che possono integrare partecipazione all'associazione anche apporti materiali non direttamente collegati allo spaccio (es. forniture di SIM card), purché apprezzabili e causali rispetto al mantenimento dell'organizzazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Applicata la presunzione di pericolosità ai fini cautelari: per reati gravi e in presenza di modalità tali da far ritenere concreta la possibilità di reiterazione, può sussistere la necessità della custodia cautelare.

  • art. 94, comma 1‑ter, dispos. att. c.p.p.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti a seguito della decisione; non incide sul merito ma sugli obblighi di comunicazione/trasmissione della sentenza.

  • Giurisprudenza citata (principi su partecipazione ad associazione e sufficienza del contributo)

    La Corte si è allineata a precedenti (es. Sez. 3 n. 35975/2021, Sez. 3 n. 27910/2019, Sez. 6 n. 42937/2021, tra le altre) secondo cui la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può consistere in comportamenti diversi e anche temporanei; è sufficiente un contributo concreto e funzionale all'organizzazione, non è necessaria investitura formale, e la durata limitata non esclude la responsabilità.

Massime di principio

  • La partecipazione ad un'associazione per il traffico di stupefacenti è integrata anche da contributi materiali non direttamente attinenti allo spaccio (es. fornitura di SIM card, strumenti o supporti logistici) se tali contributi sono continuativi e funzionali al mantenimento dell'organizzazione.
  • Non è necessario un ruolo formale o una lunga durata dell'attività: anche un apporto temporaneo o limitato può essere rilevante se ha efficacia causale rispetto all'esistenza o al rafforzamento del sodalizio.
  • Per la valutazione della gravità indiziaria rilevano messaggi, intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali e registrazioni video che dimostrino rapporti di fiducia e consapevolezza rispetto all'attività dell'associazione.
  • Il mutamento dell'attività lavorativa o la cessazione del rapporto di lavoro non eliminano automaticamente il rischio di reiterazione del reato; per superare la presunzione di pericolosità è necessario fornire elementi concreti che escludano il permanere di legami o la possibilità di reiterazione.
  • Nel processo cautelare il ricorso difensivo deve fornire elementi specifici e probatori per contrastare la logica e la motivazione del giudice: deduzioni generiche o rifiuto della ricostruzione non sono sufficienti a sovvertire la misura.
  • Quando si contesta la misura cautelare per eccesso o mancanza di attualità, è utile documentare in modo chiaro e tempestivo la cessazione dei rapporti con il contesto criminoso e dimostrare l'impossibilità materiale di reiterare condotte analoghe (es. impossibilità di accesso agli strumenti utilizzati precedentemente).
  • La difesa dovrebbe puntare su prove concrete di estraneità o disimpegno (es. dichiarazioni documentate, testimonianze, tracce bancarie o contrattuali) e, se possibile, richiedere misure restrittive meno afflittive accompagnate da programmi di controllo/monitoraggio per argomentare l'assenza di esigenze cautelari.

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