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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 134 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Prestazioni sanitarie a mezzo di società - Interposizione fittizia - Titolarità del reddito in capo al socio - Abuso del diritto - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la riconducibilità al socio dei redditi prodotti da prestazioni sanitarie formalmente rese e fatturate da una società. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che la società fosse un mero schermo interposto, privo di effettiva struttura organizzativa e di beni strumentali, costituito essenzialmente per imputare alla società i compensi derivanti dall'attività personale del medico e ottenere un trattamento fiscale più favorevole. Tale operazione è stata valutata alla luce dell'interposizione fittizia e del divieto di abuso del diritto.

La decisione

È stata ritenuta legittima l'imputazione del reddito al medico socio, anziché alla società. La costituzione della società, quando non corrisponde a un'effettiva organizzazione autonoma e serve soltanto a fatturare i compensi per prestazioni personalmente eseguite dal socio, integra un'operazione abusiva o un'interposizione fittizia. L'Amministrazione deve tuttavia dimostrare concretamente l'assenza di una struttura reale e la riferibilità del reddito al socio.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973

    Consente di imputare i redditi al soggetto che ne è effettivamente titolare quando risultano formalmente intestati a un soggetto interposto. La norma può applicarsi quando la società costituisce un mero schermo e il reddito deriva in realtà dall'attività personale del socio.

  • Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione al contrasto delle operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette a ottenere indebiti vantaggi fiscali, nell'ambito del divieto di abuso del diritto.

Massime di principio

  • La mera costituzione di una società non basta a dimostrare che i ricavi appartengano alla società: occorre verificare chi svolge concretamente l'attività e chi dispone dell'organizzazione necessaria.
  • Quando i compensi derivano esclusivamente dall'attività personale e professionale del socio, l'imputazione alla società può essere disconosciuta se questa è priva di autonomia organizzativa, beni strumentali e una reale funzione economica.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare l'interposizione fittizia o l'abuso mediante elementi concreti, quali l'assenza di struttura, personale, attrezzature, autonomia gestionale o altri mezzi propri della società.
  • Una società può essere fiscalmente rispettata quando svolge un'attività effettiva, dispone di una struttura autonoma e assume un ruolo reale nell'erogazione delle prestazioni; non è invece sufficiente una struttura meramente formale.
  • Il fatto che l'operazione produca un risparmio fiscale non è da solo decisivo, ma il vantaggio fiscale può diventare abusivo quando è ottenuto attraverso una costruzione artificiosa priva di sostanza economica.

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