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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40925/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse comune di due imputati avverso una sentenza del Tribunale che applicava la pena. Nel ricorso si deduceva, in modo solo astratto e apparentemente, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato; tuttavia non venivano indicati elementi immediatamente desumibili dall'imputazione o dal corpo della decisione che consentissero di sostenere concretamente una diversa qualificazione del fatto. La Corte rileva quindi che la doglianza non si confronta in modo specifico con la sentenza impugnata e si risolve in una censura meramente assertiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che, contro una sentenza applicativa della pena, non è ammissibile un ricorso che si limiti ad affermare in modo astratto l'erronea qualificazione del fatto senza indicare elementi concreti e immediatamente ricavabili dagli atti a sostegno della diversa qualificazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., l'inammissibilità è stata dichiarata de plano. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio senza formale contraddittorio quando la doglianza è manifestamente inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza applicativa della pena quando la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto sia formulata in modo meramente astratto, senza indicare elementi concreti immediatamente desumibili dall'imputazione o dalla motivazione del provvedimento.
  • La deduzione di una diversa qualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da un confronto specifico con gli elementi fattuali già emergenti dagli atti e dalla decisione impugnata; in difetto, il motivo è solo apparente e non consente il vaglio di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
  • Nei casi di manifesta inammissibilità il giudice di legittimità può provvedere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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