Cassazione Penale, Sentenza n. 21565/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo, in favore dell'imputato, l'equivalenza tra la recidiva contestata e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) c.p., rideterminando la pena. La difesa ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per la ritenuta recidiva infraquinquennale; (2) censura sulla valutazione di equivalenza tra recidiva e attenuante ex art. 62, n. 4) c.p.; (3) omissione della pronuncia sulla richiesta, in appello, del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per riesame. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale insufficiente e/o basata su elementi non idonei (in particolare l'uso della misura cautelare in corso come indice di recidiva). Ha rigettato il resto del ricorso (gli altri profili sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo) e ha dichiarato definitiva la pronuncia di responsabilità penale non impugnata.
Norme richiamate
art. 62, n. 4) cod. pen.
La Corte territoriale aveva ritenuto un'equivalenza tra la recidiva e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4). La Cassazione sottolinea che tale valutazione richiede adeguata e specifica motivazione e che non può fondarsi su elementi non idonei a provare la maggiore pericolosità del soggetto.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale del reato per il quale l'imputato è stato condannato; la responsabilità per tale reato non è stata impugnata e quindi è divenuta definitiva.
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni unite e sezioni semplici richiamate)
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 5 ottobre 2010, n. 35738; Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 marzo 2023, n. 10988; Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2017, n. 33299
Secondo la giurisprudenza citata la recidiva rileva non solo per l'esistenza di una precedente condanna definitiva, ma per l'indicazione di concreti indici sintomatici della maggiore riprovevolezza e pericolosità del recidivo; questi elementi devono essere espressi e motivati dal giudice.
Massime di principio
- La recidiva richiede non solo una precedente condanna definitiva per delitto non colposo anteriore al nuovo reato, ma anche la motivazione che indichi i concreti indici della maggiore pericolosità del soggetto; il mero richiamo a una misura cautelare in corso non è idoneo a fondare la recidiva.
- Se il giudice (di appello o di merito) considera insussistente o equivalente una circostanza attenuante rispetto alla recidiva, deve fornire motivazione specifica e puntuale sui presupposti fattuali e giuridici che giustificano tale equivalenza.
- La mancata, insufficiente o viziata motivazione sulla recidiva costituisce motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame, mentre la pronuncia sulla responsabilità non impugnata resta definitiva.
- Il riconoscimento o meno della recidiva può incidere sul trattamento sanzionatorio e su benefici come la sospensione condizionale; quindi la sua corretta valutazione è rilevante anche ai fini prognostici e della concessione dei benefici.
- In presenza di provvedimenti cautelari ancora pendenti, il giudice non può usare lo stato di cautela come prova autonoma della precedente definitiva responsabilità: la recidiva deve fondarsi su accertamenti definitivi preesistenti o su indici normativamente significativi.
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