Sentenza n. 9589/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’esecuzione della Sentenza n. 1302/2024 del 05.02.2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 7537/2023, notificata tramite PEC in data 12.02.2024, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1302/2024, passata in giudicato, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo che l'Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a smentire l'allegato inadempimento. Dalla sentenza da eseguire emerge il diritto del ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta, i cui presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato, sin d'ora, un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta del ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora: l'esercizio dell'astreinte è discrezionale e la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta, nel caso concreto, ragione esimente ostativa alla sua applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza costituisce oggetto di potestà discrezionale del giudice, che deve valutare l'eventuale sussistenza di ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento del debitore pubblico e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi contrari sull'avvenuta esecuzione, la domanda di esecuzione del giudicato può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto o della pretesa già riconosciuti dal giudicato; il giudice deve assicurare l'attuazione del comando giudiziale nei limiti risultanti dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine, anche senza compenso e con facoltà di delega se previsto dal provvedimento.
- La condanna alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. non è automatica, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice; la nomina del Commissario ad acta può costituire, in concreto, una ragione ostativa all'astreinte.
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