Cassazione Civile, Sentenza n. 13678/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento per recupero di accisa sugli anni 2010-2011 relativa a gasolio ceduto come "agricolo" a soggetti ritenuti non aventi diritto. La questione centrale è se la societa' cedente (titolare di deposito fiscale) fosse obbligata al pagamento in quanto avrebbe saputo o, con diligenza professionale, dovuto sapere che la cessione era interposta fittiziamente tramite Rossignuolo, soggetto privo di concreta organizzazione e incapace di effettuare le operazioni documentate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'ADM, ha cassato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria che aveva annullato l'avviso, e ha rinviato la causa alla medesima CTR in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto prevalente la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in particolare C-323/22 KRI e altre pronunce) che attribuisce al depositario autorizzato una responsabilita' di natura oggettiva in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo: tale responsabilita' non e' esclusa dall'estraneita' soggettiva del depositario al fatto illecito del terzo, salvo il caso di perdita fisica del prodotto. Inoltre la Corte ha censurato la valutazione del giudice di rinvio per non aver considerato compiutamente i molteplici indizi (capacita' di stoccaggio, assenza di mezzi di trasporto, sproporzione tra quantitativi ceduti e organizzazione del cessionario, surveillance GdF, ecc.) che avrebbero potuto dimostrare la conoscibilita' dell'irregolarita' tramite diligenza professionale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 2, comma 4
sono obbligati al pagamento dell'accisa: il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta
La norma nazionale (attuativa della direttiva) individua il titolare del deposito come tra i debitori dell'accisa e prevede una responsabilita' solidale di altri soggetti; va interpretata in armonia con la giurisprudenza UE che attribuisce al depositario una responsabilita' di tipo oggettivo in caso di svincolo irregolare.
Direttiva 2008/118/CE, art. 8
individua il "debitore dell'accisa divenuta esigibile" tra i soggetti che svincolano i prodotti dal regime di sospensione e prevede la solidarieta' quando piu' soggetti sono tenuti al pagamento
La disciplina comunitaria delimita l'insieme dei soggetti coobbligati (depositario autorizzato, destinatario registrato, chi svincola, chi per conto del quale si svincola, e chi partecipa allo svincolo irregolare) e giustifica l'applicazione di responsabilita' solidale e di un regime rigoroso verso i depositari.
Direttiva 92/12/CEE, art. 14, par. 1, primo periodo
l'abbuono d'imposta previsto non si applica al depositario responsabile del pagamento dell'imposta in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto a un atto illecito, nemmeno se il depositario e' totalmente estraneo all'atto illecito
La Corte di Giustizia UE ha interpretato questa disposizione nel senso che il depositario non puo' ottenere l'abbuono dell'imposta se lo svincolo irregolare e' dovuto a un illecito di terzi, confermando la natura oggettiva della responsabilita' del depositario.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. C-323/22 KRI; C-95/19 Silcompa; C-81/15 Kapnoviomichania Karelia)
La giurisprudenza unitaria afferma che la responsabilita' del depositario e' di tipo oggettivo e non richiede prova di colpa o conoscenza soggettiva: il depositario e' responsabile per i rischi inerenti alla circolazione in regime sospensivo e non puo' invocare il legittimo affidamento per evitare il pagamento, salvo la dimostrazione della perdita fisica del prodotto.
Massime di principio
- Il titolare del deposito fiscale (depositario) e' soggetto a responsabilita' di natura oggettiva per accise in caso di svincolo irregolare: la sua responsabilita' non e' automaticamente esclusa dall'assenza di colpa o di conoscenza dell'illecito commesso da terzi.
- In presenza di indizi oggettivi (sproporzione tra volumi e capacita' di stoccaggio, assenza di mezzi/risorse del cessionario, tracciabilita' sospetta, attività investigativa delle forze dell'ordine) il giudice deve valutare complessivamente il quadro probatorio; la mera regolarita' formale della documentazione non esclude la responsabilita'.
- Per ridurre il rischio di essere reputati coobbligati, gli operatori devono adottare adeguate verifiche di due diligence sui clienti/intermediari: controllare capacita' logistiche e finanziarie, modalita' di trasporto, coerenza commerciale, conservare documentazione probante e tracciare effettivi destinatari finali.
- La possibile esclusione di responsabilita' e' eccezionale e limitata, ad es. alla prova della perdita fisica del prodotto; il legittimo affidamento non costituisce di per se' idonea causa di esclusione della responsabilita' secondo la giurisprudenza UE citata.
- Le amministrazioni possono rivalersi attraverso la normativa nazionale attuata in armonia con il diritto UE: in caso di contestazioni simili, e' utile raccogliere e valorizzare sin dall'inizio tutti gli elementi indiziari per costruire il quadro probatorio della conoscibilita' o della partecipazione allo svincolo irregolare.
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