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Sentenza

Sentenza n. 1772/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex appartenente alle forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio utile e dopo aver compiuto 55 anni, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del TFS, già liquidato dall’INPS senza il beneficio dei sei scatti stipendiali, oltre a interessi e rivalutazione. L’INPS non aveva risposto all’istanza di ricalcolo. L’Istituto ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti; ha contestato l’estensione del beneficio al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, sostenendo che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, così interpretato, fosse incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.; ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del credito. Il ricorrente ha domandato anche interessi e rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa al trattamento di fine servizio di personale in regime di diritto pubblico: l’indennità di buonuscita ha natura retributiva e non rientra nel contenzioso pensionistico devoluto alla Corte dei conti. Ha respinto l’eccezione di decadenza, aderendo all’interpretazione secondo cui il termine del 30 giugno non è espressamente qualificato come decadenziale e incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza del beneficio. Ha riconosciuto che l’art. 6-bis si applica al personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; l’abrogazione della disposizione che aveva novellato la precedente disciplina non determina, in assenza di una volontà legislativa certa, la reviviscenza della versione originaria che escludeva la cessazione a domanda. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del TFS. Ha respinto la questione di incostituzionalità prospettata dall’INPS, rilevando che la lettura accolta deriva dal contenuto e dal contesto normativo della disposizione e che non erano stati addotti argomenti idonei a dimostrarne l’irragionevolezza. Ha respinto la prescrizione: il termine quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, che nel caso concreto era stato emesso per la seconda rata del TFS in una data tale da non consentire il compimento del quinquennio prima della notifica del ricorso; il TAR ha inoltre rilevato l’invio di una messa in mora via PEC, senza farne dipendere la decisione. Ha accolto il ricorso e accertato il diritto ai sei scatti ai fini del calcolo del TFS, con pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto dovuto e degli interessi legali. Ha escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991. Ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

    La controversia sul TFS del personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987

    Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».

    Il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a domanda in quiescenza, se ricorrono i requisiti anagrafici e di servizio. Il termine del 30 giugno non è decadenziale: la sua inosservanza non elimina il diritto al beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987.

    La disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 concerne l’attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS disciplinato dall’art. 6-bis.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).

    Per le forze di polizia a ordinamento militare resta applicabile ai fini del trattamento di fine servizio la disciplina dei sei scatti prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    Per i motivi illustrati dalla giurisprudenza sopra indicata il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale va individuato nella data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.

    La prescrizione quinquennale del credito per TFS decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, poiché il pagamento rateale costituisce riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto dal Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.

    Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessi e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del calcolo del TFS spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale se la legge non lo qualifica chiaramente in tal senso; la sua funzione è regolare la decorrenza del collocamento a riposo e non precludere il beneficio dei sei scatti negli anni successivi.
  • L’abrogazione della disposizione che ha novellato una norma precedente non comporta, da sola, la reviviscenza della versione originaria della norma; la reviviscenza richiede una volontà legislativa certa e inequivocabile.
  • La prescrizione quinquennale del credito per TFS decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale rileva come riconoscimento del debito ai fini interruttivi.
  • Per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, interessi e rivalutazione monetaria non sono cumulabili ai sensi dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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