Cassazione Penale, Sentenza n. 2234/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per superamento dei termini massimi del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. Si allegava che la Corte d'appello aveva erroneamente fissato il dies a quo del termine di improcedibilità nella data di trasmissione degli atti (20/12/2021) anziché nel termine posto dall'art. 344-bis, comma 3 (decorrenza dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 per il deposito della motivazione). In subordine si denunciava violazione delle norme probatorie (artt. 546, 187, 190, 192 c.p.p.) per la mancata rinnovazione dell'istruttoria nonostante la difesa avesse prodotto consulenze ritenute non attendibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che il dies a quo va individuato secondo il criterio di cui all'art. 344-bis, comma 3 (ossia dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione ex art. 544), e non nella data di trasmissione degli atti alla Corte d'appello. Partendo dalla sentenza di primo grado del 10/10/2020 e calcolando il termine per il deposito della motivazione e i 90 giorni prescritti, il termine di improcedibilità è decorso l'8/02/2024. Poiché l'impugnazione è stata proposta entro il 31/12/2024, si applicava il termine triennale introdotto dalla legge n. 134/2021 e questo termine era già decorso. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello del 20/02/2024 e quella del Tribunale di Vibo Valentia del 1/10/2020 per improcedibilità dell'azione penale.
Norme richiamate
legge 27 settembre 2021, n. 134
Ha introdotto il regime dei termini per la durata massima del giudizio d'appello (termine ordinario biennale e triennale per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024) e una disposizione intertemporale (art. 2, comma 4) che fa decorrere i termini dalla data di entrata in vigore per i procedimenti i cui atti fossero già pervenuti alla Corte. Nel caso di specie la disposizione intertemporale non si applica perché gli atti furono trasmessi dopo l'entrata in vigore.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Il comma 3 stabilisce che i termini di durata decorrono dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 per il deposito della motivazione (come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att.). La Corte ha seguito questa interpretazione e ha escluso che il dies a quo sia la mera data di trasmissione degli atti.
art. 544 cod. proc. pen.
Fissa il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado: tale scadenza è il punto di riferimento, cui aggiungere 90 giorni, per calcolare l'inizio del termine di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis.
art. 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.
Consente eventuali proroghe del termine per il deposito della motivazione; tali proroghe incidono sul calcolo del dies a quo previsto dall'art. 344-bis, comma 3.
art. 590 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione: la Corte ha rilevato che la trasmissione avvenne dopo l'entrata in vigore della legge n. 134/2021, escludendo l'applicazione dell'art. 2, comma 4 della legge che opera solo se gli atti fossero già pervenuti alla Corte alla data di entrata in vigore.
artt. 546, 187, 190, 192 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alla presunta inattendibilità delle consulenze e alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria. La Corte di legittimità non ha ritenuto decisiva questa doglianza rispetto alla questione di improcedibilità; il motivo principale accolto è quello relativo ai termini.
Massime di principio
- Per calcolare il termine di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. si deve partire dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall'art. 544 per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (tenendo conto di eventuali proroghe ex art. 154 disp. att.). Non è corretto assumere automaticamente come dies a quo la data di trasmissione degli atti alla Corte d'appello.
- Se gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello dopo l'entrata in vigore della legge n. 134/2021, non trova applicazione la norma intertemporale che fa decorrere i termini dalla data di entrata in vigore della legge; occorre applicare il criterio previsto dall'art. 344-bis, comma 3.
- Quando l'impugnazione è proposta entro il 31/12/2024 si applica il termine triennale previsto dalla legge n. 134/2021; pertanto il calcolo della decorrenza e della scadenza deve tener conto di tale durata più lunga.
- L'eccesso dei termini di durata del giudizio d'appello determina, se accertato, l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento delle sentenze per tale motivo, con conseguente estinzione del procedimento nei confronti dell'imputato.
- Le doglianze probatorie (es. richiesta di rinnovazione dell'istruttoria) possono essere rilevanti ma non prevalgono sull'accertamento del superamento dei termini: il giudice di legittimità verifica primariamente la corretta applicazione delle norme che disciplinano la decorrenza dei termini di improcedibilità.
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