Cassazione Civile, Ordinanza n. 12719/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due contribuenti avevano chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, invocando i benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dagli eventi sismici in Sicilia orientale. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo tardiva l'eccezione dell'Ufficio sulla necessaria verifica di compatibilità dell'agevolazione con la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato e osservando che l'importo richiesto fosse inferiore alla soglia rilevante. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che in materia di rimborso l'Amministrazione può difendersi ampiamente e che il contribuente deve provare tutti i presupposti del diritto, compresa l'assenza di condizioni ostative; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002 e della normativa eurounitaria, deducendo che il regime de minimis impone il calcolo del triennio mobile e il controllo del superamento della soglia comunitaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, trattandosi di domanda di rimborso, il contribuente deve dimostrare i presupposti del diritto richiesto, inclusa l'insussistenza di condizioni ostative, e che l'Ufficio può sollevare anche in appello l'eccezione relativa alla compatibilità eurounitaria del beneficio. Ha inoltre ribadito che il limite de minimis e il relativo triennio vanno verificati in modo mobile, per ciascun anno di richiesta del rimborso, con onere probatorio a carico del contribuente. In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 57 d.lgs. 546/1992
non preclude all'Ufficio di sollevare in appello l'eccezione sulla compatibilità eurounitaria della domanda di rimborso; nel giudizio di rimborso l'Amministrazione può difendersi a tutto campo.
art. 9, comma 17, l. 289/2002
deve essere interpretato alla luce della disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e del regime de minimis; il beneficio richiede il rispetto dei limiti comunitari e il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
art. 1, comma 665, l. 190/2014
richiamato come base normativa dell'istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma; l'Amministrazione, se contesta il diritto, deve allegare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi secondo gli obblighi di collaborazione e buona fede.
art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. con modif. dalla l. 123/2017
citato in integrazione della disciplina del rimborso riconosciuta ai soggetti colpiti dal sisma del 1990.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto domande di rimborso tributario, il contribuente ha l'onere di provare tutti i presupposti costitutivi del diritto fatto valere, compresa l'assenza di cause ostative o limitative previste dalla legge o dal diritto eurounitario.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare in ogni fase utile la spettanza del rimborso sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, senza che l'eccezione sia necessariamente preclusa dal divieto di nuove eccezioni in appello quando investa il fondamento del diritto al rimborso.
- Il regime de minimis deve essere verificato secondo un criterio di triennio mobile, da applicare con riferimento a ciascun anno per cui si chiede il beneficio o il rimborso.
- Quando il beneficio fiscale è subordinato al rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, il contribuente deve dimostrare il mancato superamento della soglia comunitaria e, se richiesto, il nesso chiaro e diretto tra danno da calamità naturale e aiuto concesso.
- In materia tributaria, gli obblighi di collaborazione e buona fede possono imporre all'Amministrazione, quando contesta il rimborso, di allegare gli specifici fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei quali abbia conoscenza in ragione dei dati in suo possesso.
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