Circolare numero 161 del 25-10-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le misure introdotte dalla legge n. 189/2002 e dal D.L. n. 195/2002 per la regolarizzazione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari, distinguendo tra lavoro domestico e altri rapporti di lavoro subordinato. Vengono indicati destinatari, requisiti dei rapporti regolarizzabili, termini per la presentazione delle domande all’11.11.2002, importi dei contributi forfettari (290 euro per colf e badanti, 700 euro per gli altri lavoratori), effetti di non punibilità e trattamento previdenziale nei periodi interessati. La circolare disciplina inoltre gli adempimenti dei datori di lavoro e delle sedi INPS per iscrizioni, denunce mensili, modelli DM10/2, LD09, DMAG-UNICO, certificazioni CUD/770 e gestione delle posizioni contributive.
Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari e adempimenti contributivi INPS
Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari e adempimenti contributivi
La circolare disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari introdotta dall’art. 33 della legge 30.7.2002, n. 189 e dal D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito nella legge 9.10.2002, n. 222. L’intervento riguarda sia il lavoro domestico di colf e badanti, sia i rapporti di lavoro subordinato in ambito imprenditoriale, con effetti rilevanti sul piano amministrativo, previdenziale e sanzionatorio.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La procedura di regolarizzazione è rivolta ai datori di lavoro domestico già individuati dalla normativa di settore e, per gli altri rapporti, a chiunque abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare nell’esercizio di un’attività d’impresa, in forma individuale o societaria. La circolare chiarisce che la nozione di impresa va intesa in senso unitario, secondo l’art. 2082 c.c.
Per quanto riguarda i lavoratori, la regolarizzazione può riguardare solo personale extracomunitario occupato in violazione della disciplina sul permesso di soggiorno per lavoro. Nel lavoro domestico è possibile regolarizzare una sola unità per nucleo familiare addetta al sostegno delle necessità familiari; per i badanti e per i lavoratori subordinati in genere non è previsto un limite numerico analogo.
Requisiti del rapporto di lavoro regolarizzabile
La circolare precisa che, per i rapporti rientranti nel D.L. n. 195/2002, il rapporto deve essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata non inferiore a un anno; la formula è ritenuta idonea a ricomprendere anche il part-time. Sono esclusi i rapporti non subordinati, come le collaborazioni coordinate e continuative, quelli incompatibili con una presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurazione del rapporto, nonché i rapporti con soci di cooperative.
È inoltre chiarito che possono essere regolarizzate anche posizioni per le quali il datore di lavoro abbia già versato contributi previdenziali: in tal caso resta comunque dovuto il contributo forfettario previsto dalla legge, salvo successivo recupero delle eventuali somme contributive versate in eccedenza secondo modalità da definirsi.
Presupposti temporali e periodo oggetto di emersione
Il presupposto fondamentale è l’effettivo impiego, in posizione irregolare, nei tre mesi antecedenti il 10.9.2002, cioè almeno dal 10.6.2002, di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Tutti i periodi denunciati devono essere stati effettivamente svolti senza interruzioni. La circolare precisa comunque che la procedura può essere avviata anche se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 10.6.2002.
Termini, domanda e iter amministrativo
La dichiarazione di emersione deve essere presentata entro l’11.11.2002 alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente, tramite gli uffici postali, con timbro di ricezione valido ai fini della data di presentazione. La domanda deve contenere gli elementi prescritti a pena di inammissibilità e deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta a pena di irricevibilità.
La Prefettura effettua la verifica di ricevibilità e ammissibilità, trasmette la pratica al Centro per l’Impiego competente e riceve dalla Questura l’accertamento circa l’assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. In caso di esito favorevole, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno. La mancata presentazione delle parti comporta improcedibilità e archiviazione.
Contributi forfettari e ripartizione
Per la regolarizzazione il datore di lavoro deve versare un contributo forfettario pari a:
- 290 euro per lavoratori domestici o badanti;
- 700 euro per tutti gli altri lavoratori subordinati da regolarizzare.
Per colf e badanti il D.M. 26.8.2002 stabilisce che 268 euro siano destinati alla copertura delle posizioni contributive dei lavoratori e 22 euro alle spese di funzionamento connesse alla procedura, ripartite tra Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per il contributo di 700 euro la circolare richiama un successivo decreto ministeriale per la definizione delle modalità di imputazione alle finalità organizzative e alla posizione contributiva/previdenziale del lavoratore.
Effetti della dichiarazione: non punibilità e limiti
La presentazione della dichiarazione determina la non punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, nonché per quelle di natura finanziaria, fiscale, previdenziale e assistenziale, oltre che per gli altri reati e le violazioni amministrative connessi all’occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione, purché commessi prima del 10.9.2002. La circolare sottolinea che l’effetto di non punibilità deriva dal semplice inoltro della dichiarazione, indipendentemente dall’esito finale della procedura.
Resta fermo che tali effetti operano solo con riferimento ai lavoratori espressamente indicati nella domanda. Fino al rilascio del permesso di soggiorno, oppure fino alla comunicazione di motivi ostativi, non trova applicazione l’art. 22, comma 12, del T.U. immigrazione.
Effetti previdenziali della regolarizzazione
La procedura mira anche all’adempimento degli obblighi previdenziali. Per il periodo 10.6.2002-9.9.2002, la regolarizzazione comporta la copertura contributiva tramite la ripartizione del contributo forfettario. Per i periodi anteriori al 10.6.2002 eventualmente denunciati, il pagamento dei contributi e degli interessi sarà disciplinato da un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, restando fermo il principio dell’ordinaria misura contributiva.
Per i lavoratori domestici la circolare richiama la possibilità di versamento dei contributi pregressi in unica soluzione o in rate mensili, con maggiorazioni legate agli interessi legali e di dilazione secondo quanto previsto dal D.M. 26.8.2002.
Adempimenti previdenziali per i datori di lavoro non domestici
Dal 10.9.2002 decorrono gli obblighi contributivi e assistenziali nella misura ordinaria. I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’INPS devono richiedere l’apertura della posizione aziendale con modello DM68, corredandolo della documentazione di rito e della ricevuta della dichiarazione di emersione. I datori già in possesso di posizione INPS utilizzano la posizione esistente e non devono aprirne una separata per i lavoratori legalizzati.
Ai fini dell’attribuzione del codice di autorizzazione, le aziende già note devono comunicare l’avvenuta presentazione della domanda di legalizzazione. Le sedi INPS, per le aziende non conosciute, devono indicare nel campo "DATA COSTITUZIONE" la data convenzionale 10.09.2002 e attribuire il codice di autorizzazione 0U, definito come "Azienda che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ex D.L. 195/2002".
Denunce mensili, codici e versamenti
Per i datori di lavoro interessati, la prima denuncia utile è quella relativa al mese di novembre 2002, da presentare entro il 16.12.2002, con versamento dei contributi tramite mod. F24 nella medesima data. In via transitoria, la regolarizzazione del periodo 10.9.2002-31.10.2002 può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza applicazione di somme aggiuntive.
Nelle denunce DM10/2 i lavoratori oggetto di regolarizzazione devono essere evidenziati statisticamente con il codice XZ00, preceduto dalla dicitura "LAV. EXTRAC. D.L. 195/02". Per la regolarizzazione contributiva dei periodi dal 10.9.2002 al 31.10.2002 devono essere utilizzati i codici di nuova istituzione C100 e C200 nel quadro B-C del DM10/2, con compilazione delle caselle numero dipendenti, retribuzioni e somme a debito del datore di lavoro, senza indicazione del numero giornate. Le eventuali somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS dal 10.9.2002 devono essere esposte nel quadro D con i codici previsti.
Certificazioni CUD e mod. 770
Per il periodo dal 10.9.2002 non sono richieste modalità particolari di indicazione. Per il trimestre 10.6.2002-9.9.2002, ai fini dell’accredito contributivo tramite il contributo forfettario di 700 euro, i datori di lavoro devono indicare nel CUD o nel mod. 770, parte C, sezione 2 "Retribuzioni particolari", il codice XZ al punto 28 e i periodi 10.06.2002 e 9.09.2002 rispettivamente nei punti 29 e 30.
Adempimenti per il lavoro domestico
I datori di lavoro domestico che presentano domanda di regolarizzazione per colf e badanti devono trasmettere all’INPS il modello LD09. La circolare proroga il termine di presentazione al 10.1.2003. Nel modello vanno compilate anche le caselle dedicate all’emersione del lavoro irregolare art. 33 L. 189/2002; la data di assunzione non può essere successiva al 10.6.2002.
Possono essere omessi, se non disponibili, il codice fiscale del lavoratore, i dati del permesso di soggiorno e l’indicazione della denuncia INAIL. Deve comunque essere allegata copia della ricevuta della dichiarazione di regolarizzazione. I contributi sono versati con i bollettini di conto corrente recapitati al datore di lavoro e sono calcolati secondo le fasce retributive e le ore di lavoro. La copertura del periodo 10.6.2002-9.9.2002 è effettuata d’ufficio dall’Istituto sulla base del contributo forfettario di 290 euro e dei dati del modello LD09.
Adempimenti per il settore agricolo
I datori di lavoro agricolo possono presentare domanda di legalizzazione entro l’11.11.2002. La procedura consente contratti di soggiorno a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, con orario non inferiore a 20 ore settimanali. I datori non noti all’INPS presentano la denuncia aziendale con la dicitura "regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge 222/2002" e allegano la ricevuta della domanda; quelli già noti trasmettono soltanto la ricevuta alla sede competente.
Il registro d’impresa va presentato entro i cinque giorni successivi alla scadenza dell’11.11.2002. Per il DMAG-UNICO, le giornate lavorate dal 10 al 30 settembre 2002 vanno denunciate entro le scadenze del quarto trimestre 2002, con utilizzo del codice contratto 078, attivo anche per la competenza pregressa del terzo trimestre 2002. Per il terzo trimestre 2002 sono inoltre richiamate date di presentazione coerenti con le istruzioni già fornite e l’eventuale indicazione della lettera V nella casella tipo dichiarazione.
Cause ostative e esclusioni
La circolare rinvia alle previsioni dell’art. 33, comma 7, della legge n. 189/2002 e dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 195/2002, come modificato in sede di conversione, che individuano specifiche cause ostative riferite alla persona del lavoratore extracomunitario. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, casi di espulsione, segnalazioni ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, denunce o misure penali e di prevenzione. Tali condizioni impediscono l’accesso alla procedura nei limiti previsti dalla legge.
Coordinamento con le sedi INPS
Le sedi INPS devono assicurare la presenza di personale presso gli sportelli polifunzionali, in raccordo con gli Uffici Territoriali del Governo, per completare gli adempimenti previdenziali e contributivi una volta concluso il contratto di soggiorno. La circolare richiama i precedenti messaggi e le istruzioni del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro per gli approfondimenti operativi.
Punti principali
Ambito della regolarizzazione e destinatari
La circolare riguarda due procedure: quella per colf e badanti prevista dall’art. 33 della legge n. 189/2002 e quella per altri lavoratori subordinati prevista dal D.L. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002. Possono accedervi i datori di lavoro domestico e, più in generale, chiunque, nell’esercizio di un’attività d’impresa individuale o societaria, abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare nel trimestre precedente il 10.9.2002.
Lavoratori interessati e limiti della regolarizzazione
La regolarizzazione riguarda esclusivamente lavoratori extracomunitari occupati in violazione delle norme sul permesso di soggiorno per lavoro. Per il lavoro domestico è consentita una sola unità per nucleo familiare addetta al sostegno delle necessità familiari; non vi è invece un limite numerico per i badanti o per i lavoratori subordinati in genere. Non sono regolarizzabili rapporti non subordinati, rapporti incompatibili con la presenza in azienda prima dell’instaurazione del rapporto, né i rapporti con soci di cooperative.
Tipologia e durata del rapporto regolarizzabile
Per i rapporti di cui al D.L. n. 195/2002 il rapporto da regolarizzare deve essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata non inferiore a un anno; la circolare ricomprende anche il part-time. Per colf e badanti la durata minima non è specificata nella legge, ma la regolarizzazione si riferisce al rapporto di lavoro domestico previsto dalla disciplina richiamata. È precisato che anche i rapporti già assistiti da versamenti previdenziali possono essere oggetto di regolarizzazione, fermo restando il versamento del contributo forfettario.
Termini, domanda e procedura amministrativa
La dichiarazione di regolarizzazione deve essere presentata entro l’11.11.2002 alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, tramite ufficio postale, con il timbro di ricezione che fa fede della data di presentazione. La domanda deve contenere gli elementi richiesti a pena di inammissibilità e deve essere corredata della documentazione prescritta a pena di irricevibilità. La Prefettura verifica ricevibilità e ammissibilità, comunica al Centro per l’Impiego, la Questura verifica eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e, in assenza di ostacoli, invita le parti alla stipula del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno.
Contributi forfettari e ripartizione
Per la regolarizzazione è richiesto il versamento di un contributo forfettario di 290 euro per ciascun lavoratore domestico o badante e di 700 euro per ciascun lavoratore subordinato regolarizzato ai sensi del D.L. n. 195/2002. Per colf e badanti il D.M. 26.8.2002 destina 268 euro alla copertura delle posizioni contributive e 22 euro alle spese organizzative, ripartite tra Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro. Per il contributo di 700 euro la ripartizione è demandata a un successivo decreto ministeriale.
Effetti della dichiarazione e cause di non punibilità
La presentazione della dichiarazione determina la non punibilità per violazioni relative al soggiorno, al lavoro, nonché per violazioni finanziarie, fiscali, previdenziali, assistenziali e per altri reati e illeciti amministrativi comunque connessi all’occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione, purché commessi prima del 10.9.2002. Le cause di non punibilità operano con il semplice inoltro della dichiarazione, non con il buon esito della procedura, e riguardano solo i lavoratori indicati nella domanda. Fino al rilascio del permesso di soggiorno, o fino alla comunicazione di motivi ostativi, non si applica l’art. 22, comma 12, del T.U. immigrazione.
Effetti previdenziali e periodi coperti
Per il periodo 10.6.2002-9.9.2002 la regolarizzazione comporta anche il riconoscimento degli obblighi previdenziali tramite la ripartizione del contributo forfettario. Per i periodi antecedenti al 10.6.2002 eventualmente denunciati, il pagamento dei contributi e degli interessi dovuti sarà disciplinato da successivo decreto ministeriale, fermo restando l’ordinario criterio di calcolo. Per i lavoratori domestici è prevista la possibilità di versamento in unica soluzione o rateale secondo quanto richiamato dal D.M. 26.8.2002.
Obblighi contributivi dal 10.9.2002 e adempimenti dei datori di lavoro
Dal 10.9.2002 decorrono gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali nella misura ordinaria. I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’INPS devono aprire la posizione aziendale con modello DM68; quelli già iscritti utilizzano la posizione esistente, senza apertura di posizione separata per i lavoratori legalizzati. Le aziende già note devono comunicare la presentazione della domanda di legalizzazione per ottenere il codice di autorizzazione 0U. Per i lavoratori oggetto di regolarizzazione è previsto anche il tracciamento statistico nelle denunce mensili.
Denunce mensili, modelli e scadenze
Per i datori di lavoro soggetti al regime ordinario, la prima denuncia utile è quella del mese di novembre 2002, da presentare e versare entro il 16.12.2002 con modello F24. In via transitoria, la regolarizzazione del periodo 10.9.2002-31.10.2002 può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza aggravio di somme aggiuntive. Nelle denunce DM10/2 i lavoratori emersi vanno indicati con codici specifici (XZ00 ai fini statistici; C100 e C200 per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi 10.9-31.10.2002).
Adempimenti specifici per il lavoro domestico
I datori di lavoro domestico devono presentare all’INPS il modello LD09; la scadenza, normalmente legata al trimestre di assunzione, è prorogata al 10.1.2003. Nel modello devono essere compilate le sezioni relative all’emersione del lavoro irregolare art. 33 L. 189/2002; la data di assunzione non può essere successiva al 10.6.2002. Possono essere omessi, se non disponibili, il codice fiscale del lavoratore, i dati del permesso di soggiorno e l’indicazione della denuncia INAIL. I contributi sono versati con bollettini di conto corrente e la copertura del periodo 10.6.2002-9.9.2002 è effettuata d’ufficio dall’Istituto sulla base del contributo forfettario di 290 euro e dei dati del modello LD09.
Adempimenti specifici per il settore agricolo
I datori di lavoro agricolo possono presentare la domanda di legalizzazione entro l’11.11.2002. La normativa richiede contratti di soggiorno a tempo indeterminato oppure di durata non inferiore a un anno e un orario non inferiore a 20 ore settimanali. I datori di lavoro agricolo non noti all’INPS presentano la denuncia aziendale con la dicitura specifica sulla regolarizzazione; quelli già noti trasmettono le ricevute della domanda di emersione. Il registro d’impresa va presentato entro cinque giorni dal termine della regolarizzazione. Per il DMAG-UNICO, i lavoratori emersi vanno identificati con il codice contratto 078, con scadenze richiamate per il quarto trimestre 2002 e con indicazioni specifiche per il terzo trimestre 2002.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi INPS devono collaborare con gli sportelli polifunzionali previsti nelle procedure di emersione, assicurando la presenza di personale per gli adempimenti contributivi e previdenziali. Devono attribuire alle aziende non conosciute una data convenzionale di costituzione al 10.09.2002, assegnare il codice di autorizzazione 0U e utilizzare i dati dei bollettini di versamento per abbinare i contributi alla posizione aziendale e aggiornare la posizione individuale del lavoratore. La circolare richiama inoltre messaggi e istruzioni ministeriali e dell’Istituto per gli approfondimenti operativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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