Circolare numero 33 del 24-10-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce il nuovo modello unico per le dichiarazioni reddituali, predisposto per agevolare l’acquisizione e la verifica dei redditi rilevanti ai fini dell’accertamento del diritto e della misura di alcune prestazioni. Vengono elencati i codici da utilizzare per individuare la natura della prestazione, si richiede di indicare sempre l’anno di riferimento e il codice o i codici pertinenti, e si precisa che non saranno accettati i vecchi modelli né dati trascritti da altre dichiarazioni come IRPEF o CUD. Il modello deve essere compilato integralmente, sottoscritto con firma leggibile e reperibile sul sito dell’Ente.
Nuovo modello unico per dichiarazioni reddituali Enpals e compilazione dei codici di riferimento
Nuovo modello unico per le dichiarazioni reddituali Enpals
La circolare disciplina l’utilizzo del nuovo modello unico per le dichiarazioni reddituali, volto a facilitare l’acquisizione e la verifica dei redditi rilevanti ai fini dell’accertamento del diritto e della misura di prestazioni collegate a limiti reddituali. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la corretta compilazione, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e rendere omogenea la trattazione delle denunce.
Finalità e ambito del modello
Il modello in questione raccoglie tutte le tipologie di reddito rilevanti per verificare il superamento di determinati limiti di reddito annuo e, conseguentemente, il diritto o la misura di specifici benefici. La circolare sottolinea che il sistema è pensato per agevolare il lavoro di acquisizione e verifica delle dichiarazioni reddituali da parte dell’Ente.
Codici di riferimento della prestazione
Per individuare la natura della prestazione oggetto della dichiarazione, il modello prevede specifici codici da riportare in corrispondenza del caso concreto:
- codice 1: integrazione al minimo ex articolo 6 della Legge 638/1983 per pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994;
- codice 3: integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della Legge 222/1984;
- codice 4: integrazione al minimo ex articolo 4 del D.Lgs. 503/1992 e successive modificazioni per pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1994;
- codice 5: maggiorazioni sociali e incremento dell’importo di pensione a euro 516,46 (lire un milione) ex articolo 69 della Legge 388/2000 e articolo 38 della Legge 448/2001;
- codice 11: incumulabilità della pensione ai superstiti ex articolo 1, comma 41, della Legge 335/1995;
- codice 12: incumulabilità dell’assegno di invalidità ex articolo 1, comma 42, della Legge 335/1995.
Invio dei modelli e gestione delle dichiarazioni già presentate
La Direzione Generale ha già provveduto alla spedizione annuale dei modelli reddituali ai soggetti interessati. Per quanto riguarda le dichiarazioni sui redditi accertati dell’anno 2001 e presuntivi dell’anno 2002, il nuovo modello è stato inviato nel mese di ottobre, con esclusione dei soggetti che avevano già presentato la dichiarazione entro il 30 settembre.
Istruzioni per la compilazione
La circolare insiste su alcuni requisiti essenziali di compilazione. In particolare, nel modello devono essere sempre indicati:
- il codice o i codici di riferimento della prestazione;
- l’anno di riferimento.
Tali indicazioni sono necessarie sia per la corretta gestione della dichiarazione sia per evitare la duplicazione delle denunce, che comporterebbe un aggravio di lavoro per l’acquisizione e la verifica dei dati.
Modelli ammessi e documentazione utilizzabile
Per garantire uniformità degli atti e semplificazione della rilevazione, non saranno accettati i vecchi modelli. Eventuali dati contenuti in denunce IRPEF, CUD o documentazione analoga dovranno essere riportati sul nuovo modello unico, che deve essere compilato in modo completo, chiaro e in ogni sua parte, oltre che sottoscritto con firma leggibile.
Reperibilità del modello
La circolare precisa infine che il modello è reperibile sul sito internet dell’Ente.
Punti principali
Finalità del nuovo modello unico
Il modello è stato predisposto per semplificare l’acquisizione e la verifica delle dichiarazioni reddituali, con riferimento ai redditi che incidono sul diritto e sulla misura dei benefici collegati al superamento di determinati limiti di reddito annuo.
Codici di riferimento delle prestazioni
Sono indicati i codici da riportare nel modello per identificare la prestazione interessata: codice 1 per integrazione al minimo ex articolo 6 della Legge 638/1983 per pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994; codice 3 per integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della Legge 222/1984; codice 4 per integrazione al minimo ex articolo 4 del D.Lgs. 503/1992 e successive modificazioni per pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1994; codice 5 per maggiorazioni sociali e incremento della pensione a euro 516,46 ex articolo 69 della Legge 388/2000 e articolo 38 della Legge 448/2001; codice 11 per incumulabilità della pensione ai superstiti ex articolo 1, comma 41, della Legge 335/1995; codice 12 per incumulabilità dell’assegno di invalidità ex articolo 1, comma 42, della Legge 335/1995.
Invio del modello e decorrenza delle dichiarazioni
La Direzione Generale aveva già spedito annualmente i modelli reddituali ai soggetti interessati. Per le dichiarazioni relative ai redditi accertati dell’anno 2001 e presuntivi dell’anno 2002, il nuovo modello è stato inviato nel mese di ottobre, con esclusione dei soggetti che avevano già presentato la dichiarazione entro il 30 settembre.
Indicazioni per evitare duplicazioni
Si raccomanda di indicare sempre nel modello il codice o i codici di riferimento e di specificare sempre l’anno di riferimento, per evitare duplicazioni delle denunce e il conseguente aggravio dell’attività di acquisizione e verifica.
Compilazione e validità dei modelli
Per uniformità e semplificazione non saranno accettati i vecchi modelli. I dati eventualmente presenti in denunce IRPEF, CUD o altri documenti dovranno essere riportati sul nuovo modello unico, da compilare in modo completo e chiaro in ogni sua parte e da sottoscrivere con firma leggibile.
Reperibilità del modello
Il modello è disponibile sul sito internet dell’Ente.
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