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Circolare

Circolare numero 163 del 31-10-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di verifica e liquidazione dell’importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dall’art. 70 della legge n. 388/2000 per i pensionati con redditi e importi di pensione entro determinati limiti. Vengono chiarite le pensioni ammesse ed escluse, i criteri di calcolo per il 2001 e il 2002, i controlli sui redditi personali e del coniuge, la gestione delle pensioni con decorrenza infraannuale o eliminate, l’aggiornamento delle banche dati e le modalità di pagamento o recupero delle somme, con comunicazione ai pensionati interessati.

Importo aggiuntivo di lire 300.000 per pensionati: criteri di attribuzione, verifica reddituale, pagamenti e recuperi per il 2001 e 2002

Importo aggiuntivo di lire 300.000

La circolare disciplina l’applicazione dell’importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i pensionati che rientrano nei limiti di importo della pensione e di reddito stabiliti dalla norma. L’intervento riguarda sia la rideterminazione dell’importo già pagato in via provvisoria per il 2001, sia l’attribuzione provvisoria dell’importo per il 2002 sulla base dei dati reddituali disponibili.

Quadro normativo e precedenti istruzioni

La disciplina era già stata illustrata con la circolare n. 68 del 20 marzo 2001, che aveva definito le modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di lire 300.000. Con la circolare n. 183 del 18 ottobre 2001 erano state poi comunicate le modalità di pagamento provvisorio per il 2001, in attesa della verifica reddituale. La presente circolare aggiorna tali istruzioni alla luce dei dati reddituali rientrati negli archivi e delle elaborazioni eseguite per gli anni 2001 e 2002.

Pensioni interessate ed esclusioni

L’importo aggiuntivo è riconoscibile alle pensioni diverse da quelle espressamente escluse. La circolare elenca una serie di categorie non ammesse, tra cui pensioni eliminate, supplementari, detassate per convenzione contro la doppia imposizione, pensioni con sostituzione Stato o rivalsa enti locali, pensioni con pagamento localizzato presso specifici uffici pagatori di sede, assegni di invalidità scaduti e non rinnovati e pensioni ai superstiti con intestatario scaduto.

Modalità di calcolo dell’importo

Le procedure hanno verificato, per ciascuna posizione, se l’importo aggiuntivo fosse dovuto per il 2001 e/o per il 2002, attribuendolo integralmente oppure in misura parziale. Per il 2001:

  • nessun importo se l’ammontare complessivo delle pensioni supera euro 5.125,6024;
  • importo pieno se il totale non supera euro 4.970,6653, purché siano rispettate le condizioni reddituali;
  • importo pari alla differenza tra il totale delle pensioni e euro 5.125,6024 nella fascia intermedia.

Per il 2002, tenendo conto dell’aumento del trattamento minimo a euro 516,46:

  • nessun importo se il totale supera euro 5.259,91;
  • importo pieno se il totale non supera euro 5.104,97, purché siano rispettate le condizioni reddituali;
  • importo pari alla differenza tra il totale delle pensioni e euro 5.259,91 nella fascia intermedia.

Nei casi di pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale, nella verifica è stato considerato anche il prorata estero, oltre alle pensioni italiane.

Controllo dei redditi del titolare e del coniuge

La spettanza dell’importo aggiuntivo è subordinata alla verifica dei redditi del titolare e, se coniugato, anche del coniuge. Per il 2001 il limite reddituale personale è pari a euro 7.456,0108 e per il 2002 a euro 7.657,46. Se il pensionato risulta coniugato, il limite di reddito cumulato è pari a euro 14.911,9958 per il 2001 e a euro 15.314,91 per il 2002, fermo restando che il limite personale non deve comunque essere superato.

Per il 2001 sono stati utilizzati i redditi dichiarati nei modelli reddituali emessi nel marzo 2001, ai quali sono state sommate le pensioni memorizzate nel Casellario. In assenza di dichiarazione sono stati presi in considerazione i redditi più recenti presenti negli archivi indicati dalla procedura.

Pensioni con decorrenza infraannuale e pensioni eliminate

Per le pensioni con decorrenza nel corso del 2001 o del 2002, l’importo aggiuntivo è stato rapportato ai mesi di effettiva percezione, così come i limiti di reddito. Se la pensione infraannuale è abbinata ad altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, applicando i limiti annuali.

Per le pensioni eliminate nel corso dell’anno, la procedura non dispone alcun pagamento automatico. La quota di importo aggiuntivo maturata, rapportata ai mesi di percezione, deve essere corrisposta dalla sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.

Esiti delle elaborazioni e aggiornamento degli archivi

L’elaborazione è stata completata il 15 ottobre 2002. Nei casi in cui risultano soddisfatti sia il requisito dell’importo complessivo delle pensioni sia i requisiti reddituali, l’importo aggiuntivo viene attribuito e vengono memorizzati i codici di movimentazione previsti nelle procedure informatiche. Gli importi rideterminati per il 2001 e quelli determinati per il 2002 sono registrati nei campi dedicati del database pensioni; se il beneficio non spetta, nei campi interessati viene memorizzato il valore zero.

Gli importi spettanti per il 2001 e/o per il 2002 sono inoltre memorizzati nell’archivio CONGUAGLI come importi validati, unitamente all’eventuale importo a debito relativo al 2001. Tali dati risultano consultabili tramite la procedura ARTE.

Pagamento degli importi e recupero degli indebiti

Con la rata di dicembre 2002 viene corrisposto l’importo aggiuntivo spettante per il 2002 e, se dovuto e non già pagato, anche quello relativo al 2001. La circolare indica anche i codici di memorizzazione utilizzati per distinguere le due annualità.

Se l’importo aggiuntivo pagato provvisoriamente per il 2001 risulta non dovuto, in tutto o in parte, il recupero avviene in forma rateale sulle rate di pensione in pagamento a dicembre 2002 e gennaio 2003. L’importo di ciascun recupero viene memorizzato con apposito codice procedurale.

Comunicazioni ai pensionati

Ai pensionati per i quali è stato determinato un importo a debito per il 2001 viene inviata una comunicazione individuale tramite POSTEL, secondo il modello allegato alla circolare. Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione predisposta dall’ente pagatore per l’ultima rata del 2002 riporta l’importo aggiuntivo corrisposto per il 2001 e il 2002 e l’eventuale quota recuperata perché non dovuta.

Per i soggetti che ricevono il pagamento dell’importo aggiuntivo per il 2002, il Mod. ObisM dell’anno 2003 conterrà un’apposita indicazione che precisa la natura provvisoria del pagamento, effettuato in attesa della verifica dei redditi 2002.

Ipotesi in cui il soggetto non sia titolare di pensione INPS

La circolare richiama infine il comma 9 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000, secondo cui, se il soggetto interessato non risulta beneficiario di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo deve essere effettuato dall’ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati, con le stesse condizioni e modalità previste dalla norma.

Punti principali

Finalità della circolare e quadro normativo

La circolare aggiorna le istruzioni operative sull’importo aggiuntivo di lire 300.000 introdotto dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Dopo le precedenti circolari n. 68/2001 e n. 183/2001, fornisce le modalità con cui è stato determinato l’importo spettante per il 2002 e rideterminato quello provvisoriamente erogato per il 2001, sulla base dei dati reddituali aggiornati.

Pensioni interessate ed esclusioni

L’agevolazione riguarda le pensioni diverse da quelle espressamente escluse, tra cui varie categorie INPS indicate in circolare. Sono inoltre escluse pensioni eliminate, supplementari, detassate per convenzione contro la doppia imposizione, con sostituzione dello Stato o rivalsa degli enti locali, con pagamento localizzato presso specifici uffici pagatori di sede, assegni di invalidità scaduti e non rinnovati, e pensioni ai superstiti con intestatario scaduto.

Criteri di calcolo per il 2001 e il 2002

Le procedure hanno verificato se l’importo aggiuntivo spettasse per il 2001 e/o per il 2002, attribuendolo integralmente o in misura parziale in base all’importo complessivo delle pensioni. Per il 2001: nessun beneficio oltre euro 5.125,6024; beneficio pieno fino a euro 4.970,6653; importo pari alla differenza tra pensioni e euro 5.125,6024 nella fascia intermedia. Per il 2002, considerando l’aumento a euro 516,46: nessun beneficio oltre euro 5.259,91; beneficio pieno fino a euro 5.104,97; importo pari alla differenza nella fascia intermedia. In caso di prestazioni in convenzione internazionale, è stato considerato anche il prorata estero.

Verifica dei redditi personali e del coniuge

L’importo è riconosciuto solo se i redditi personali non superano euro 7.456,0108 per il 2001 e euro 7.657,46 per il 2002. Se il pensionato è coniugato, viene verificato anche il reddito cumulato con il coniuge, che non deve superare euro 14.911,9958 per il 2001 e euro 15.314,91 per il 2002, ferma restando la soglia personale. In assenza di dichiarazione reddituale sono stati utilizzati i dati più recenti presenti negli archivi.

Pagamenti, conguagli e recuperi

Gli importi spettanti per il 2001 non corrisposti o corrisposti in misura inferiore sono posti in pagamento con la rata di dicembre 2002, insieme all’importo spettante per il 2002. Se, invece, il beneficio 2001 risulta non dovuto in tutto o in parte dopo la verifica reddituale, viene determinato l’indebito e il recupero è effettuato ratealmente sulle rate di pensione di dicembre 2002 e gennaio 2003.

Pensioni con decorrenza in corso d’anno e pensioni eliminate

Per le pensioni decorrenti nel corso del 2001 o del 2002, l’importo aggiuntivo e i limiti reddituali sono rapportati ai mesi di percezione della pensione. Per le pensioni eliminate nel corso dell’anno non viene disposto alcun pagamento automatico: la quota spettante, proporzionata ai mesi di godimento, deve essere corrisposta dalla sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.

Aggiornamento delle procedure informatiche e archivi

Quando risultano soddisfatti sia il requisito dell’importo complessivo delle pensioni sia quelli reddituali, vengono memorizzati i codici di movimentazione previsti e gli importi rideterminati nei campi dedicati del database pensioni. Gli importi spettanti per il 2001 e il 2002 sono registrati anche nell’archivio CONGUAGLI e sono consultabili con la procedura ARTE. Vengono inoltre richiamati i codici utilizzati per memorizzare l’importo aggiuntivo e il recupero dell’indebito.

Comunicazioni ai pensionati

Ai pensionati con importi a debito per il 2001 è inviata una comunicazione specifica tramite POSTEL, secondo il modello allegato. Per tutti gli interessati, la comunicazione dell’ultima rata 2002 indica l’importo aggiuntivo pagato per il 2001 e per il 2002 e l’eventuale quota recuperata. Nel Mod. ObisM 2003 sarà inserita l’indicazione che l’importo aggiuntivo attribuito a dicembre 2002 è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi 2002.

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