Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 162 del 28-10-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'articolo 3 del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, che consente, in via eccezionale e fino al 31 dicembre 2003, ai cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione di far valere la contribuzione svizzera per il diritto a pensione italiana. Vengono chiariti i soggetti beneficiari, i requisiti contributivi e anagrafici, le prestazioni interessate, la durata dell'applicazione della norma, i casi di ricalcolo in regime comunitario e le regole per le pensioni ai superstiti.

Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera e utilizzo della contribuzione svizzera per la pensione

Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera: utilizzo della contribuzione svizzera ai fini pensionistici

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative dell'articolo 3 del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito dalla legge 31 luglio 2002, n. 172. La disposizione nasce per compensare gli effetti della cessazione della possibilità di trasferire i contributi svizzeri nell'assicurazione italiana, introdotta dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Comunità europea e Confederazione svizzera in vigore dal 1° giugno 2002.

Quadro normativo e finalità della disciplina

L'INPS richiama la circolare n. 118 del 25 giugno 2002, che aveva già chiarito che, dall'entrata in vigore dell'Accordo, non è più possibile trasferire i contributi dall'assicurazione svizzera a quella italiana, salvo le domande presentate prima del 1° giugno 2002. Per evitare un pregiudizio ai cittadini italiani che rientrano definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, il legislatore ha previsto, in via eccezionale e per un periodo limitato, una particolare modalità di utilizzo della contribuzione svizzera per il calcolo della pensione italiana.

La norma consente che, fino al 31 dicembre 2003, i cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, che maturino il diritto a pensione anche grazie ai periodi contributivi svizzeri, ottengano una pensione calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera. La pensione così determinata viene corrisposta fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento svizzero; successivamente è ricalcolata in pro rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

Soggetti beneficiari

La platea dei destinatari è costituita dai "cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione". L'istituto precisa che devono essere verificati, in concreto, i seguenti elementi:

  • ultima attività lavorativa svolta in Svizzera;
  • residenza definitivamente mantenuta in Italia;
  • assenza di rioccupazione in Italia dopo la cessazione del lavoro svizzero;
  • iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

La circolare specifica inoltre che, se alla data di decorrenza della pensione l'interessato ha già raggiunto l'età pensionabile svizzera, non si applica il regime transitorio, ma deve essere liquidata direttamente una pensione calcolata in pro rata secondo la normativa comunitaria. Lo stesso vale per coloro che già percepiscono una pensione diretta svizzera calcolata sulla base dell'assicurazione generale vecchiaia e superstiti (AVS) e invalidità (AI).

Requisito contributivo e necessità di una posizione assicurativa italiana

Il diritto alla prestazione deve maturare anche computando i periodi contributivi svizzeri. La norma non introduce un minimo espresso di contribuzione italiana, ma presuppone comunque l'esistenza di una posizione assicurativa italiana, poiché il calcolo deve avvenire sulla retribuzione pensionabile italiana.

Per questo motivo è necessario che, alla data di entrata in vigore della disciplina, esista almeno un contributo settimanale italiano, comunque accreditato, dal quale sia possibile ricavare la retribuzione pensionabile italiana. La circolare precisa inoltre che, per il computo dell'anzianità contributiva svizzera, deve essere richiesto alla Cassa di Compensazione di Ginevra il formulario E205. Per la valutazione dei periodi contributivi svizzeri si richiamano i criteri già adottati in applicazione delle disposizioni della convenzione bilaterale in materia di totalizzazione.

Viene poi chiarito il caso in cui la contribuzione italiana sia inferiore a un anno. In tale ipotesi, al compimento dell'età pensionabile svizzera trova applicazione l'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71; dal mese successivo la pensione italiana deve essere revocata e il periodo contributivo italiano, inferiore all'anno, deve essere considerato dalla Svizzera per il diritto e la misura della pensione a suo carico.

Prestazioni interessate e durata dell'applicazione

La circolare interpreta la norma come riferita alle stesse prestazioni per le quali in precedenza era ammesso il trasferimento dei contributi svizzeri. Pertanto, possono beneficiarne i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità.

L'efficacia della disposizione è limitata nel tempo. Essa trova applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto legge, e quindi per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 2002 fino al 31 dicembre 2003. Restano escluse le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004 in poi. Fa eccezione il caso delle pensioni di anzianità i cui requisiti contributivi e anagrafici siano stati perfezionati prima del 31 dicembre 2003, ma la cui decorrenza sia successiva per effetto delle finestre.

La pensione così calcolata può, se necessario, essere integrata al trattamento minimo in presenza delle condizioni previste per le pensioni liquidate in regime nazionale, previo accertamento reddituale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638/1983.

Ricalcolo in regime comunitario

La circolare indica i casi in cui la pensione deve essere ricalcolata d'ufficio secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale. Ciò avviene:

  • dal mese successivo al compimento dell'età prevista dall'ordinamento svizzero per la pensione di vecchiaia;
  • dal mese successivo al trasferimento fuori dal territorio nazionale, se avviene prima del compimento dell'età pensionabile svizzera;
  • dalla data di rioccupazione, poiché il beneficio è riservato a soggetti in stato di disoccupazione;
  • dalla data di decorrenza della pensione svizzera, se questa viene richiesta e ottenuta prima del compimento dell'età pensionabile ordinaria.

Anche in queste ipotesi, se manca il requisito minimo di un anno di contributi italiani, si applica l'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e la pensione deve essere revocata, con valorizzazione del periodo italiano inferiore all'anno da parte della Svizzera.

Pensioni di reversibilità e tutela dei superstiti

La prestazione speciale prevista dall'articolo 3 è riconoscibile solo al lavoratore interessato e non direttamente ai superstiti. Se il titolare della pensione muore prima del compimento dell'età pensionabile svizzera, ai superstiti deve essere liquidata la quota di pensione del dante causa, ricalcolata secondo i regolamenti comunitari alla data del decesso.

Per gli orfani aventi diritto, la circolare ricorda che nei rapporti con la Svizzera non è ancora applicabile il regolamento (CE) n. 1399/99; pertanto le pensioni per orfani devono essere liquidate ai sensi del capitolo 8 del regolamento (CEE) n. 1408/71, come già precisato dalla circolare n. 118 del 25 giugno 2002.

Infine, qualora il diritto alla pensione diretta calcolata ai sensi della norma sia stato perfezionato con un numero di settimane contributive italiane inferiore a 52, l'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica solo al coniuge superstite e non agli orfani, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 87 del 3 maggio 1989.

Istruzioni operative

La circolare chiude rinviando a un successivo messaggio per la definizione dei criteri operativi di calcolo delle pensioni interessate dalla nuova disciplina.

Punti principali

Contesto normativo e finalità

Con l'entrata in vigore dell'Accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, dal 1° giugno 2002 non è più possibile trasferire i contributi svizzeri nell'assicurazione italiana. Per tutelare i lavoratori italiani che rientrano definitivamente in Italia senza rioccupazione, il legislatore ha introdotto una disciplina eccezionale che consente di utilizzare la contribuzione svizzera nel calcolo della pensione italiana per un periodo limitato.

Soggetti beneficiari

La norma riguarda i cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione. Devono aver svolto l'ultima attività in Svizzera, mantenere la residenza definitiva in Italia, non essersi rioccupati in Italia dopo la cessazione del lavoro svizzero ed essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento.

Requisito contributivo e posizione assicurativa italiana

Il diritto deve essere maturato anche computando i periodi contributivi svizzeri. Pur non essendo previsto un minimo di contribuzione italiana, deve esistere alla data di entrata in vigore della normativa almeno un contributo settimanale italiano accreditato, necessario per determinare la retribuzione pensionabile italiana. Se la contribuzione italiana è inferiore a un anno, al compimento dell'età pensionabile svizzera opera l'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71, con revoca della prestazione italiana e valorizzazione del periodo da parte della Svizzera.

Prestazioni interessate e periodo di applicazione

La disciplina si applica alle stesse prestazioni per le quali era previsto il trasferimento dei contributi svizzeri, quindi alle pensioni di vecchiaia o di anzianità. La norma opera per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2003; restano escluse le decorrenze dal 1° gennaio 2004, salvo il caso delle pensioni di anzianità con requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2003 ma decorrenza successiva per effetto delle finestre.

Ricalcolo in regime comunitario e pensioni ai superstiti

La pensione è corrisposta fino al raggiungimento dell'età pensionabile svizzera e poi ricalcolata d'ufficio pro rata secondo la normativa comunitaria. Il ricalcolo scatta anche in caso di trasferimento all'estero, rioccupazione o decorrenza della pensione svizzera prima dell'età ordinaria. La prestazione prevista dalla norma spetta solo al diretto interessato; ai superstiti si applicano le regole comunitarie, con particolare richiamo alle pensioni di reversibilità e agli orfani, per i quali continuano a valere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e le indicazioni della circolare n. 118/2002.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.