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Circolare

Circolare numero 160 del 24-10-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare applica ai titolari di prestazioni dei Fondi Volo e dei soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici i principi affermati dalla Corte di Cassazione. Ammette, a domanda e se sussistono i requisiti, la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità e, per i soli Fondi Elettrici e Telefonici, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. Esclude invece la trasformazione in pensione di anzianità della pensione di invalidità dei Fondi Elettrici e Telefonici, disciplina le domande pendenti, i ricorsi e l’inammissibilità delle domande presentate dagli eredi, e chiarisce i limiti per la pensione di invalidità specifica e per i lavoratori marittimi.

Trasformazione dell'assegno di invalidità e della pensione di invalidità per i Fondi Volo, Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici

Titolare di pensione a carico del Fondo Volo e dei soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici: trasformazioni delle prestazioni

La circolare fornisce istruzioni applicative dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di trasformazione di prestazioni pensionistiche nei confronti degli iscritti al Fondo Volo e ai soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici. Il documento si coordina con la circolare n. 91 del 15 maggio 2002, richiamata per gli aspetti generali, e specifica le regole operative per i casi relativi a questi Fondi.

Ambito di applicazione e base giurisprudenziale

Le indicazioni derivano dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 1821 e n. 6603 del 1998, nonché n. 4829 e n. 4911 del 2001. La circolare precisa che tali principi trovano applicazione, per quanto qui rileva, ai titolari di pensione a carico:

  • del Fondo Volo;
  • dei soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici.

Assegno di invalidità: trasformazione in pensione di anzianità

Per i soggetti titolari di assegno di invalidità a carico dei Fondi indicati, liquidato ai sensi della legge n. 222 del 1984, possono essere accolte le domande di pensione di anzianità, purché sussistano i relativi requisiti.

La circolare chiarisce quindi che la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità è ammessa a domanda, ma solo in presenza delle condizioni richieste dalla disciplina applicabile e secondo i principi della giurisprudenza richiamata.

Pensione di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia

Per i titolari di pensione di invalidità a carico dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, la circolare ammette la trasformazione in pensione di vecchiaia, sempre che siano presenti i requisiti previsti.

Viene inoltre precisato che i periodi durante i quali è stata percepita la pensione di invalidità non sono utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.

Esclusione della trasformazione in pensione di anzianità per la pensione di invalidità

La circolare esclude, invece, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità per i soppressi Fondi Elettrici e Telefonici. Tale esclusione è giustificata dal fatto che, nelle norme previgenti, la cessazione dal servizio costituiva condizione espressa per la liquidazione della pensione di invalidità e, di conseguenza, non era consentita la rioccupazione presso aziende elettriche e telefoniche.

Domande pendenti, decisioni negative e contenzioso

Le domande già presentate di pensione di anzianità da parte di titolari di assegno di invalidità e le domande di pensione di vecchiaia da parte di titolari di pensione di invalidità devono essere definite sulla base dei criteri indicati nella circolare.

Lo stesso criterio vale per le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere chiesta la cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda i ricorsi amministrativi:

  • se presentati prima del compimento del termine di decadenza richiamato dalla circolare n. 123 del 29 maggio 1997, possono essere esaminati e definiti secondo i criteri illustrati;
  • se presentati dopo il compimento del termine di decadenza, devono essere considerati come nuova domanda e definiti secondo la presente circolare.

Domande presentate dagli eredi

La circolare esclude che le domande di trasformazione del titolo possano essere utilmente presentate dagli eredi. Il motivo è che il diritto a pensione rientra tra i diritti della personalità e, come tale, non è trasmissibile.

Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia

La circolare richiama l’articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n. 222, che trova applicazione anche nei Fondi in esame. In base a tale disposizione, al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, purché sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione.

Ai fini della disciplina:

  • i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili per il diritto, ma non per la misura della pensione;
  • l’importo della pensione non può comunque essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento al raggiungimento dell’età pensionabile.

La circolare rinvia, per l’applicazione pratica, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 53616 AGO/262, p.1.13, del 3 dicembre 1984.

Pensione di invalidità specifica

La circolare affronta anche il tema della pensione di invalidità specifica, richiamando le norme speciali vigenti:

  • articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per il Fondo Volo;
  • articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, per il soppresso Fondo autoferrotranvieri;
  • articoli 32, 33 e 34 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori marittimi.

Nonostante tali riferimenti normativi, la circolare precisa che, in assenza di specifiche indicazioni giurisprudenziali sulla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di invalidità specifica, le domande di tale trasformazione non possono essere accolte.

Resta però possibile procedere alla liquidazione della pensione di invalidità specifica qualora:

  • l’assegno di invalidità cessi per una delle cause previste dalla legge n. 222 del 1984;
  • l’interessato possieda i requisiti richiesti dalle singole norme richiamate.

In tal caso, la decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Lavoratori marittimi

Per i lavoratori marittimi, la circolare ricorda che i titolari di pensione ordinaria per inabilità alla navigazione o di pensione privilegiata per inabilità alla navigazione, liquidate ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge n. 413 del 1984, hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria al verificarsi delle condizioni previste dalle norme che disciplinano tale assicurazione.

La disciplina è richiamata come precisazione finale in tema di coordinamento tra prestazioni speciali e prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria.

Punti principali

Applicazione dei principi della Cassazione ai Fondi interessati

La circolare estende ai titolari di pensione a carico del Fondo Volo e dei soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici i principi già illustrati con la circolare n. 91 del 15 maggio 2002, in attuazione delle sentenze della Corte di Cassazione n. 1821 e n. 6603 del 1998 e n. 4829 e n. 4911 del 2001.

Assegno di invalidità: trasformazione in pensione di anzianità

Possono essere accolte, se sussistono tutti i requisiti, le domande di pensione di anzianità presentate da titolari di assegno di invalidità a carico del Fondo Volo e dei soppressi Fondi Autoferrotranvieri, Elettrici e Telefonici, purché l’assegno sia stato liquidato ai sensi della legge n. 222 del 1984.

Pensione di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia

Sono accoglibili, se sussistono i requisiti, le domande di pensione di vecchiaia presentate dai titolari di pensione di invalidità a carico dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici. I periodi di godimento della pensione di invalidità non sono utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.

Esclusione della trasformazione in pensione di anzianità per la pensione di invalidità

Non è consentita la trasformazione in pensione di anzianità della pensione di invalidità dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, perché la cessazione dal servizio era già richiesta dalle norme previgenti come condizione per la liquidazione della pensione e non era ammessa la rioccupazione presso aziende elettriche e telefoniche.

Domande pendenti, decisioni negative e contenzioso

Le domande di anzianità e vecchiaia già presentate devono essere definite secondo i criteri indicati nella circolare. Lo stesso vale per le controversie giudiziarie in corso, per le quali dovrà essere chiesta la cessazione della materia del contendere. I ricorsi amministrativi proposti prima della scadenza del termine di decadenza richiamato dalla circolare n. 123 del 29 maggio 1997 possono essere esaminati e decisi secondo tali criteri; quelli presentati dopo la decadenza sono trattati come nuova domanda.

Domande presentate dagli eredi

Le domande di trasformazione del titolo non possono essere utilmente presentate dagli eredi, poiché il diritto a pensione è un diritto della personalità e non è trasmissibile.

Trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia

Per i Fondi in esame si applica anche l’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984: al compimento dell’età pensionabile l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione. I periodi di godimento dell’assegno senza attività lavorativa valgono per il diritto, ma non per la misura; l’importo della pensione non può essere inferiore all’assegno in godimento al raggiungimento dell’età pensionabile.

Pensione di invalidità specifica: limiti alla trasformazione

La circolare richiama le norme speciali sul Fondo Volo, sul soppresso Fondo autoferrotranvieri e sui lavoratori marittimi in tema di invalidità specifica, ma precisa che, in assenza di indicazioni giurisprudenziali, le domande di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di invalidità specifica non possono essere accolte. Se però l’assegno cessa per una delle cause previste dalla legge n. 222 del 1984 e sussistono i requisiti delle singole norme, la pensione di invalidità specifica può essere liquidata dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Lavoratori marittimi

Per i lavoratori marittimi titolari di pensione ordinaria o privilegiata per inabilità alla navigazione, liquidate ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge n. 413 del 1984, la circolare ricorda il diritto alle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria al verificarsi delle condizioni previste dalle norme che la disciplinano.

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