L.R. Marche 34/2021
Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale adegua e aggiorna varie norme regionali tramite modifiche puntuali a leggi del 1995, 2005, 2017, 2018, 2021 e abroga una disposizione del 1995. Proroga inoltre al 31 luglio 2023 il termine previsto per un intervento della l.r. 3/2017 sul gioco d'azzardo patologico. La legge non comporta nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale e proroga di un termine in materia di gioco d'azzardo patologico
Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale
La legge regionale 2 dicembre 2021, n. 34 interviene in modo puntuale su più testi normativi regionali, aggiornandone alcune previsioni e introducendo una proroga specifica in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico. L'ambito di applicazione è limitato alla Regione interessata e alle norme regionali espressamente richiamate.
Aggiornamenti e modifiche a leggi regionali previgenti
Il provvedimento apporta una serie di modifiche coordinate a diverse leggi regionali, senza riscriverne integralmente la disciplina, ma adeguandone singoli commi e lettere.
In particolare:
- alla l.r. 23/1995 sono introdotte modifiche mediante l'inserimento di un nuovo articolo 1-bis e la modifica del comma 2 dell'articolo 2;
- alla l.r. 36/2005 sono modificati la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 e il comma 1-ter dell'articolo 20-quater;
- alla l.r. 25/2017 è modificato il comma 4 dell'articolo 2;
- alla l.r. 8/2018 è modificato il comma 3 dell'articolo 3;
- alla l.r. 10/2021 è modificato il comma 2 dell'articolo 3;
- alla l.r. 19/2021 sono modificati il comma 3 dell'articolo 8 e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 21;
- alla l.r. 22/2021 sono modificati il comma 1 dell'articolo 16, il comma 1 dell'articolo 17, il comma 1 dell'articolo 20, il comma 5 dell'articolo 58 e il comma 3 dell'articolo 75.
Proroga del termine in materia di gioco d'azzardo patologico
La legge interviene anche sulla l.r. 3/2017, relativa alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 16 è prorogato al 31 luglio 2023. La previsione ha quindi rilievo solo fino a tale data, essendo legata a un termine specifico e ormai scaduto.
Abrogazione di una disposizione previgente
Viene abrogato il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995. Inoltre, il testo consolidato segnala che gli articoli 3 e 4 risultano abrogati dal combinato disposto della l.r. 30 novembre 2023, n. 19, con effetto dall'1 gennaio 2024.
Regime finanziario e urgenza
La legge dichiara espressamente l'invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente. È inoltre dichiarata urgente e, perciò, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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