Regolamento (UE) 2023/409
Regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione del 18 novembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro dei prodotti fertilizzanti dell’UE per adeguarlo a uno sviluppo tecnico successivo all’adozione del regolamento (UE) 2019/1009. In particolare, riduce dal 12% al 9% il tenore minimo di ossido di calcio per i concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi contenenti solo calcio come macroelemento dichiarato. La modifica mira a favorire la circolazione nel mercato unico di un tipo di concime già ritenuto agronomicamente efficiente, senza abbassare gli standard di tutela della salute umana e dell’ambiente.
Modifica il regolamento (UE) 2019/1009 riducendo al 9% il tenore minimo di ossido di calcio per taluni concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, in particolare ai concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi rientranti nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i) dell’allegato I, parte II, quando il calcio è il solo macroelemento dichiarato. La modifica incide sul requisito compositivo relativo al tenore minimo di ossido di calcio totale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del tenore minimo di ossido di calcio nei concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi
Il regolamento delegato (UE) 2023/409 interviene sul regolamento (UE) 2019/1009, che disciplina la messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE. La modifica riguarda un requisito compositivo specifico dei concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi e risponde a un aggiornamento tecnico volto ad allineare la normativa alle caratteristiche di un prodotto già riconosciuto come efficiente dal punto di vista agronomico.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione richiama il fatto che il regolamento (UE) 2019/1009 ha sostituito, a decorrere dal 16 luglio 2022, il precedente regime sui concimi. Viene inoltre evidenziato che, per i concimi inorganici solidi semplici contenenti solo calcio come macroelemento dichiarato, l’allegato I del regolamento prevede originariamente un contenuto minimo del 12% in massa di calcio espresso come ossido di calcio. La Commissione ritiene però opportuno adeguare tale soglia alla luce dello sviluppo tecnico successivo e dell’esperienza maturata con il chelato di calcio di acido imminodisuccinico (Ca-IDHA), introdotto dal regolamento (UE) 2020/1666 come nuovo tipo di concime CE e caratterizzato da un tenore minimo pari al 9% di ossido di calcio.
Modifica normativa puntuale
L’unica modifica sostanziale è apportata alla parte II dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, categoria PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, lettera e). La precedente formulazione è sostituita con la seguente: "9 % in massa di ossido di calcio (CaO) totale". In termini pratici, per i prodotti interessati la soglia minima di CaO totale scende dal 12% al 9%.
Effetti regolatori e ratio
La riduzione del requisito minimo ha l’effetto di includere nel regime armonizzato dell’Unione tipologie di concimi che soddisfano il nuovo parametro, facilitandone la libera circolazione nel mercato unico. Il considerando chiarisce che l’adeguamento è collegato ai criteri di efficienza agronomica dei concimi e non incide sugli standard elevati di protezione della salute umana e dell’ambiente già stabiliti dal regolamento (UE) 2019/1009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Adeguamento del tenore minimo di ossido di calcio
Nella parte II dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, categoria PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, lettera e), la soglia minima per l’ossido di calcio totale è sostituita e fissata al 9% in massa di CaO totale, in luogo del precedente 12%.
Ragione della modifica
La riduzione della soglia recepisce l’evoluzione tecnica successiva all’adozione del regolamento (UE) 2019/1009 e tiene conto dell’esperienza acquisita con il chelato di calcio di acido imminodisuccinico (Ca-IDHA), già introdotto come nuovo tipo di concime CE dal regolamento (UE) 2020/1666, con tenore minimo di nutrienti pari al 9% di ossido di calcio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2268
- Regolamento · 18 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2293
- Regolamento · 15 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2246
- Regolamento · 15 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2247
- Regolamento · 15 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2280
- Regolamento · 15 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2281
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →