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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2293

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione del 18 novembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato sull’uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive e di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o loro regioni, accorpando in un unico atto gli elenchi relativi ai piani di controllo approvati. L’intervento sostituisce il rinvio alla decisione 2011/163/UE con l’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, così da garantire maggiore coerenza e trasparenza. La modifica è coordinata con il regolamento delegato (UE) 2022/2292 e si applica dal 15 dicembre 2022.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 inserendo un elenco unico dei paesi terzi o loro regioni con piani di controllo approvati per residui di sostanze farmacologicamente attive, antiparassitari e contaminanti, rilevante per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Ambito di applicazione

Si applica ai paesi terzi e alle loro regioni i cui animali, prodotti di origine animale e talune altre merci sono destinati all’esportazione verso l’Unione europea e che devono soddisfare le condizioni di ingresso previste dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento delegato (UE) 2022/2292. Rileva in particolare per le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale, prodotti composti e alcune merci specifiche, subordinandone l’ingresso alla presenza del paese o della regione negli elenchi dell’allegato –I del regolamento (UE) 2021/405, come modificato. Non introduce un sistema autonomo di autorizzazione, ma integra e sostituisce il riferimento alla precedente decisione 2011/163/UE; si applica dal 15 dicembre 2022, con efficacia territoriale in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i piani di controllo dei paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione aggiorna il sistema UE di ammissione nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o loro regioni. La modifica è adottata nel contesto del nuovo assetto dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2017/625 e delle prescrizioni di ingresso introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/2292.

L’obiettivo dichiarato è concentrare in un unico atto di esecuzione gli elenchi dei paesi terzi che dispongono di piani di controllo approvati per sostanze farmacologicamente attive, antiparassitari e contaminanti, sostituendo il precedente rinvio alla decisione 2011/163/UE e assicurando maggiore coerenza e trasparenza per gli operatori e le autorità competenti.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali per verificare il rispetto della legislazione dell’Unione, inclusa la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera. In tale quadro, talune partite di animali e merci possono entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi o regioni inseriti in elenchi predisposti dalla Commissione.

Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 integra tale disciplina per le condizioni di ingresso di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 già conteneva gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione per tali categorie di merci; il presente regolamento ne aggiorna la struttura, introducendo un elenco specifico per i piani di controllo approvati.

Abrogazione della direttiva 96/23/CE e trasposizione dell’elenco

Il regolamento ricorda che il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE, pur prevedendo che l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, continui ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022. La decisione 2011/163/UE, basata su tale direttiva, elencava i paesi terzi con piani di controllo approvati per residui e contaminanti.

Per evitare la frammentazione degli atti applicabili e favorire la chiarezza del sistema, la Commissione dispone la trasposizione di tale elenco nell’allegato –I del regolamento (UE) 2021/405 e la conseguente abrogazione della decisione 2011/163/UE.

Nuovo articolo 2 bis nel regolamento (UE) 2021/405

L’articolo 2 bis, introdotto nel regolamento (UE) 2021/405, stabilisce che i piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, presentati alla Commissione dai paesi terzi o dalle loro regioni inclusi nella tabella dell’allegato –I, sono approvati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano contrassegnati con una "X".

La disposizione crea inoltre una serie di marcature specifiche per i casi in cui il paese terzo o la regione:

  • non abbia presentato un piano di controllo, ma intenda utilizzare solo materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi autorizzati, caso indicato con "Δ";
  • intenda esportare prodotti composti utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da specie specifiche ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo/regione con piani di controllo, caso indicato con "O";
  • produca prodotti composti con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o di paesi terzi o regioni elencati nell’allegato VIII, caso indicato con "P".

Aggiornamento dei rinvii interni e allegato –I

Il regolamento modifica anche numerosi articoli del regolamento (UE) 2021/405, sostituendo il riferimento alla decisione 2011/163/UE con il riferimento all’allegato –I. Ciò riguarda, in particolare, gli articoli 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21 e 25, e quindi diverse categorie di prodotti e requisiti settoriali, tra cui uova, budelli, latte, miele e altre merci disciplinate dal regolamento.

L’allegato –I, inserito prima dell’allegato I, contiene l’elenco puntuale dei paesi terzi o delle loro regioni e le corrispondenti autorizzazioni per categoria di animale o prodotto, mediante le sigle X, Δ, O, P e M, corredate da note esplicative. Le note precisano, tra l’altro, limitazioni per specifiche specie o regioni, il trattamento dell’Irlanda del Nord, il regime applicabile alla Svizzera e varie restrizioni settoriali, come l’applicazione solo a pesci, crostacei, uova di pesce e caviale, ovini, ratiti o renne in determinati casi.

Abrogazione della decisione 2011/163/UE

L’articolo 2 abroga espressamente la decisione 2011/163/UE della Commissione. La sua funzione viene assorbita dal nuovo allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, con effetto di unificazione dell’elenco rilevante per l’ingresso nell’Unione delle merci e degli animali interessati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 15 dicembre 2022. Tale decorrenza è coordinata con quella del regolamento delegato (UE) 2022/2292, così da garantire continuità e coerenza del regime di accesso al mercato UE.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Inserimento dell’articolo 2 bis nel regolamento (UE) 2021/405

L’articolo 2 bis istituisce l’elenco dei paesi terzi o delle regioni con piani di controllo approvati delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. I piani presentati dai paesi o regioni inclusi nella tabella dell’allegato –I sono approvati per le categorie di animali e prodotti indicate con una "X".

Regole per i paesi che non hanno presentato piani di controllo

Sono previsti simboli specifici in allegato –I per i paesi o regioni che hanno chiesto l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, ma non hanno presentato piani di controllo. Il simbolo "Δ" riguarda i casi in cui intendano utilizzare solo materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi autorizzati; il simbolo "O" riguarda i prodotti composti ottenuti da specie determinate mediante prodotti trasformati di origine animale provenienti da paesi o regioni con piani di controllo; il simbolo "P" riguarda i prodotti composti contenenti prodotti trasformati da molluschi bivalvi originari di paesi o regioni elencati nell’allegato VIII.

Sostituzione dei rinvii alla decisione 2011/163/UE

Gli articoli 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21 e 25 del regolamento (UE) 2021/405 sono modificati sostituendo i riferimenti alla decisione 2011/163/UE con il riferimento all’allegato –I del medesimo regolamento, per le pertinenti categorie di animali e prodotti (tra cui uova, budelli, latte, miele e altre merci considerate dagli articoli citati).

Inserimento dell’allegato –I

Il testo dell’allegato del regolamento è inserito come allegato –I prima dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/405. L’allegato contiene l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni e, per ciascuno, l’indicazione delle categorie ammesse mediante simboli (X, Δ, O, P, M) con specifiche note esplicative.

Abrogazione della decisione 2011/163/UE

La decisione 2011/163/UE, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è abrogata. L’elenco che essa conteneva viene trasfuso nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022, in coerenza con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/2292. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialisanità animaleimportazioni da paesi terziresidui di sostanze farmacologicamente attive

Testo integrale

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