Regolamento (UE) 2022/2293
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione del 18 novembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato sull’uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive e di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o loro regioni, accorpando in un unico atto gli elenchi relativi ai piani di controllo approvati. L’intervento sostituisce il rinvio alla decisione 2011/163/UE con l’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, così da garantire maggiore coerenza e trasparenza. La modifica è coordinata con il regolamento delegato (UE) 2022/2292 e si applica dal 15 dicembre 2022.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 inserendo un elenco unico dei paesi terzi o loro regioni con piani di controllo approvati per residui di sostanze farmacologicamente attive, antiparassitari e contaminanti, rilevante per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica ai paesi terzi e alle loro regioni i cui animali, prodotti di origine animale e talune altre merci sono destinati all’esportazione verso l’Unione europea e che devono soddisfare le condizioni di ingresso previste dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento delegato (UE) 2022/2292. Rileva in particolare per le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale, prodotti composti e alcune merci specifiche, subordinandone l’ingresso alla presenza del paese o della regione negli elenchi dell’allegato –I del regolamento (UE) 2021/405, come modificato. Non introduce un sistema autonomo di autorizzazione, ma integra e sostituisce il riferimento alla precedente decisione 2011/163/UE; si applica dal 15 dicembre 2022, con efficacia territoriale in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i piani di controllo dei paesi terzi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione aggiorna il sistema UE di ammissione nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o loro regioni. La modifica è adottata nel contesto del nuovo assetto dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2017/625 e delle prescrizioni di ingresso introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/2292.
L’obiettivo dichiarato è concentrare in un unico atto di esecuzione gli elenchi dei paesi terzi che dispongono di piani di controllo approvati per sostanze farmacologicamente attive, antiparassitari e contaminanti, sostituendo il precedente rinvio alla decisione 2011/163/UE e assicurando maggiore coerenza e trasparenza per gli operatori e le autorità competenti.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali per verificare il rispetto della legislazione dell’Unione, inclusa la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera. In tale quadro, talune partite di animali e merci possono entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi o regioni inseriti in elenchi predisposti dalla Commissione.
Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 integra tale disciplina per le condizioni di ingresso di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 già conteneva gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione per tali categorie di merci; il presente regolamento ne aggiorna la struttura, introducendo un elenco specifico per i piani di controllo approvati.
Abrogazione della direttiva 96/23/CE e trasposizione dell’elenco
Il regolamento ricorda che il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE, pur prevedendo che l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, continui ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022. La decisione 2011/163/UE, basata su tale direttiva, elencava i paesi terzi con piani di controllo approvati per residui e contaminanti.
Per evitare la frammentazione degli atti applicabili e favorire la chiarezza del sistema, la Commissione dispone la trasposizione di tale elenco nell’allegato –I del regolamento (UE) 2021/405 e la conseguente abrogazione della decisione 2011/163/UE.
Nuovo articolo 2 bis nel regolamento (UE) 2021/405
L’articolo 2 bis, introdotto nel regolamento (UE) 2021/405, stabilisce che i piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, presentati alla Commissione dai paesi terzi o dalle loro regioni inclusi nella tabella dell’allegato –I, sono approvati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano contrassegnati con una "X".
La disposizione crea inoltre una serie di marcature specifiche per i casi in cui il paese terzo o la regione:
- non abbia presentato un piano di controllo, ma intenda utilizzare solo materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi autorizzati, caso indicato con "Δ";
- intenda esportare prodotti composti utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da specie specifiche ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo/regione con piani di controllo, caso indicato con "O";
- produca prodotti composti con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o di paesi terzi o regioni elencati nell’allegato VIII, caso indicato con "P".
Aggiornamento dei rinvii interni e allegato –I
Il regolamento modifica anche numerosi articoli del regolamento (UE) 2021/405, sostituendo il riferimento alla decisione 2011/163/UE con il riferimento all’allegato –I. Ciò riguarda, in particolare, gli articoli 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21 e 25, e quindi diverse categorie di prodotti e requisiti settoriali, tra cui uova, budelli, latte, miele e altre merci disciplinate dal regolamento.
L’allegato –I, inserito prima dell’allegato I, contiene l’elenco puntuale dei paesi terzi o delle loro regioni e le corrispondenti autorizzazioni per categoria di animale o prodotto, mediante le sigle X, Δ, O, P e M, corredate da note esplicative. Le note precisano, tra l’altro, limitazioni per specifiche specie o regioni, il trattamento dell’Irlanda del Nord, il regime applicabile alla Svizzera e varie restrizioni settoriali, come l’applicazione solo a pesci, crostacei, uova di pesce e caviale, ovini, ratiti o renne in determinati casi.
Abrogazione della decisione 2011/163/UE
L’articolo 2 abroga espressamente la decisione 2011/163/UE della Commissione. La sua funzione viene assorbita dal nuovo allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, con effetto di unificazione dell’elenco rilevante per l’ingresso nell’Unione delle merci e degli animali interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 15 dicembre 2022. Tale decorrenza è coordinata con quella del regolamento delegato (UE) 2022/2292, così da garantire continuità e coerenza del regime di accesso al mercato UE.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Inserimento dell’articolo 2 bis nel regolamento (UE) 2021/405
L’articolo 2 bis istituisce l’elenco dei paesi terzi o delle regioni con piani di controllo approvati delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. I piani presentati dai paesi o regioni inclusi nella tabella dell’allegato –I sono approvati per le categorie di animali e prodotti indicate con una "X".
Regole per i paesi che non hanno presentato piani di controllo
Sono previsti simboli specifici in allegato –I per i paesi o regioni che hanno chiesto l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, ma non hanno presentato piani di controllo. Il simbolo "Δ" riguarda i casi in cui intendano utilizzare solo materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi autorizzati; il simbolo "O" riguarda i prodotti composti ottenuti da specie determinate mediante prodotti trasformati di origine animale provenienti da paesi o regioni con piani di controllo; il simbolo "P" riguarda i prodotti composti contenenti prodotti trasformati da molluschi bivalvi originari di paesi o regioni elencati nell’allegato VIII.
Sostituzione dei rinvii alla decisione 2011/163/UE
Gli articoli 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21 e 25 del regolamento (UE) 2021/405 sono modificati sostituendo i riferimenti alla decisione 2011/163/UE con il riferimento all’allegato –I del medesimo regolamento, per le pertinenti categorie di animali e prodotti (tra cui uova, budelli, latte, miele e altre merci considerate dagli articoli citati).
Inserimento dell’allegato –I
Il testo dell’allegato del regolamento è inserito come allegato –I prima dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/405. L’allegato contiene l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni e, per ciascuno, l’indicazione delle categorie ammesse mediante simboli (X, Δ, O, P, M) con specifiche note esplicative.
Abrogazione della decisione 2011/163/UE
La decisione 2011/163/UE, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è abrogata. L’elenco che essa conteneva viene trasfuso nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022, in coerenza con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/2292. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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