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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2268

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2268 della Commissione del 18 novembre 2022 che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R2268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato per Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. in relazione alle misure antidumping sulle biciclette originarie della Cina. La Commissione conclude che l’unica operazione di esportazione effettuata dal richiedente non è sufficientemente rappresentativa per determinare un margine di dumping individuale e non riflette un comportamento commerciale normale e sostenibile. Di conseguenza, alle importazioni dei prodotti fabbricati dal richiedente si applica il dazio antidumping residuale del 48,5 % previsto per "tutte le altre società", con riscossione dal 3 marzo 2022 sui quantitativi registrati.

Chiusura del riesame relativo ai nuovi esportatori per un produttore cinese di biciclette e applicazione del dazio antidumping "tutte le altre società" alle sue importazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. Riguarda il procedimento di riesame relativo ai "nuovi esportatori" avviato con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 nell’ambito delle misure antidumping già vigenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379. Ha effetto sulle importazioni registrate a decorrere dal 3 marzo 2022; non disciplina in generale il prodotto, ma la posizione del singolo esportatore richiedente. Restano salve le norme vigenti in materia di dazi doganali e la possibilità di chiedere restituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036.

Chiusura del riesame relativo ai nuovi esportatori sulle biciclette originarie della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2268 della Commissione conclude il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato nei confronti di Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. nell’ambito delle misure antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione applica l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e, all’esito dell’istruttoria, ritiene che l’operazione di esportazione del richiedente non sia sufficiente a fondare un margine di dumping individuale.

Contesto delle misure in vigore

Le misure antidumping sulle biciclette cinesi hanno origine nel dazio definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 2474/93 e successivamente modificato da vari interventi, fino al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, che prevede per le importazioni del prodotto interessato un dazio del 48,5 % per le imprese rientranti nella categoria "tutte le altre società". Il regolamento in esame si inserisce dunque in un quadro di difesa commerciale già consolidato e non modifica in generale la disciplina del prodotto, ma la posizione del singolo esportatore richiedente.

Ambito del prodotto e del procedimento

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, corrispondenti ai codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099. Il procedimento riguarda le importazioni originarie della Cina fabbricate da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd., per le quali la Commissione aveva aperto il riesame con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 e disposto la registrazione delle importazioni.

Svolgimento dell’inchiesta

La domanda di riesame è stata presentata il 10 settembre 2019 e aggiornata il 26 novembre 2021. Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure e di aver iniziato a esportare nell’Unione solo dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha informato le parti interessate, ha consentito osservazioni scritte e audizioni e ha fissato il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Valutazione della Commissione sulla rappresentatività delle esportazioni

La Commissione ha concluso che il richiedente soddisfaceva i criteri relativi all’assenza di esportazioni nel periodo originario e all’assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure. Tuttavia, sul terzo criterio, ha riscontrato che il richiedente aveva effettuato una sola esportazione: 30 biciclette per bambini, pari all’1 % della sua produzione totale. Il prezzo all’importazione cif risultava del 73 % superiore al prezzo medio di altri esportatori cinesi sul mercato austriaco; ciò, unitamente alle informazioni fornite dall’importatore, ha indotto la Commissione a ritenere che si trattasse di una transazione di prova e non di una normale operazione commerciale. Di conseguenza, l’operazione non è stata considerata una base sufficientemente rappresentativa per determinare un margine di dumping individuale.

Osservazioni del richiedente e loro rigetto

Il richiedente ha contestato la metodologia della Commissione, richiamando anche la giurisprudenza OMC nella controversia "Messico — Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso" e sostenendo l’assenza di base giuridica per la valutazione della rappresentatività. Ha inoltre chiesto, in via alternativa, il monitoraggio delle misure oppure la fissazione di un prezzo minimo all’importazione. La Commissione respinge tali argomentazioni: chiarisce che il problema non era l’accettazione della domanda di riesame, bensì la necessità di un prezzo all’esportazione stabile e idoneo a riflettere una pratica commerciale normale e sostenibile. Ribadisce inoltre che il monitoraggio e il prezzo minimo all’importazione non sono strumenti appropriati nel contesto di un riesame relativo a un nuovo esportatore, soprattutto quando le misure vigenti sono dazi ad valorem.

Conseguenze operative: applicazione del dazio residuale e riscossione

Poiché il riesame è chiuso senza riconoscimento di un’aliquota individuale, alle importazioni dei prodotti fabbricati dal richiedente si applica il dazio antidumping per "tutte le altre società" previsto dall’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1379, ossia il 48,5 %, identificato dal codice addizionale TARIC B999. La Commissione dispone inoltre la cessazione della registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2022/358 e stabilisce che il dazio sia riscosso con effetto dal 3 marzo 2022 sui prodotti registrati. È espressamente fatto salvo il diritto degli importatori di chiedere la restituzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Chiusura del riesame relativo ai nuovi esportatori

Il riesame aperto con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 è chiuso; l’articolo 2 di tale regolamento è abrogato. La Commissione ritiene che non vi siano elementi sufficienti per riconoscere al richiedente un margine di dumping individuale applicabile alle future esportazioni.

Applicazione del dazio residuale del 48,5 %

Alle importazioni dei prodotti fabbricati da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. si applica il dazio antidumping per "tutte le altre società" della Repubblica popolare cinese, codice addizionale TARIC B999, previsto dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, pari al 48,5 %.

Riscossione sui quantitativi registrati

Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/358. Il dazio è riscosso con effetto dal 3 marzo 2022 sui prodotti registrati ai sensi di tale regolamento.

Criteri del nuovo esportatore e motivi del rigetto

La Commissione richiama i tre criteri dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale, assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure e avvio di esportazioni successive o impegno contrattuale irrevocabile. Pur risultando soddisfatti i primi due criteri, l’operazione esaminata non è stata considerata rappresentativa: si trattava di una sola vendita di 30 biciclette per bambini, pari all’1 % della produzione totale, a un prezzo cif del 73 % superiore al prezzo medio di altri esportatori cinesi sul mercato austriaco.

Valutazione dell’operazione di prova e osservazioni del richiedente

La Commissione ha ritenuto che la transazione non fosse una normale operazione commerciale ma una transazione di prova, come confermato dall’importatore austriaco, che ha dichiarato di aver rivenduto a perdita. Sono respinte le contestazioni del richiedente sulla rappresentatività delle vendite, sul confronto con statistiche di mercato e sull’asserita assenza di base giuridica, nonché le richieste alternative di monitoraggio o di prezzo minimo all’importazione.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialeunione doganale

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