Sentenza del 14/01/2020 n. 420 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società D. acquistò contrassegni statali per l'accisa da applicare sugli alcolici destinati a una distilleria in Scozia; durante il trasporto fu manomesso un plico e sparirono 23.760 contrassegni. L'Agenzia richiese il pagamento/ l'incameramento della cauzione per i bolli mancanti; la società impugnò contestando la natura sanzionatoria dell'incameramento e invocando l'abbuono dell'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 504/1995 (perdita per furto). In primo grado la società perse; la Commissione tributaria regionale invece accolse l'appello della società ritenendo applicabile l'abbuono per furto denunciato tempestivamente. L'Agenzia ricorse in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 4 D.Lgs. 504/1995 (abbuono dell'imposta per perdita/distruzione totale di prodotti in regime sospensivo) non si applica alla scomparsa dei soli contrassegni non ancora apposti sui prodotti. I contrassegni rappresentano una modalità di riscossione anticipata dell'accisa e non il debito fiscale stesso; se i bolli vengono sottratti prima di essere applicati non si configura l'immissione in consumo e l'accisa non è estinta dall'abbuono previsto per perdita di prodotti. Inoltre il D.Lgs. 504/1995, art. 13 comma 5, legittima l'incameramento della cauzione relativamente ai contrassegni mancanti. Perciò la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, deciso nel merito e rigettato l'impugnazione della società D.; ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4
L'art. 4 riguarda l'abbuono (estinzione dell'obbligazione fiscale) per perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti in regime sospensivo; la Corte ha ritenuto che questa norma si riferisca ai prodotti e non ai contrassegni non applicati, per cui non è applicabile al caso di perdita dei bolli.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 13, comma 5
"Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato."
La norma attribuisce responsabilità finanziaria all'acquirente dei contrassegni e legittima l'incameramento totale o parziale della cauzione per i bolli mancanti; pertanto l'incameramento non è qualificabile come sanzione ma come copertura dell'importo dei diritti di accisa relativi ai bolli scomparsi.
Direttiva comunitaria (art. 6 Dir. n. 92/12 e art. 21 Dir.)
L'accisa diventa esigibile all'atto dell'immissione in consumo; gli Stati membri possono munire di contrassegni i prodotti destinati all'immissione in consumo nel loro territorio: il rilascio di contrassegni è una modalità di riscossione anticipata e non equivale all'estinzione del debito fiscale se i bolli non sono applicati.
Direttiva n. 95/59 (art. 10, n.1)
Prevede che, prima delle armonizzazioni sulle modalità di riscossione, l'accisa sia in linea di massima riscossa mediante contrassegni fiscali; rafforza l'idea che i bolli sono mezzo di riscossione e non il presupposto dell'immissione in consumo.
Corte di giustizia UE, causa C-374/06 (BATIG)
Ha affermato che il rilascio di contrassegni fiscali costituisce una modalità di riscossione anticipata dell'accisa da parte dello Stato membro.
Corte di giustizia UE, causa C-494/04 (Heintz van Landewijck SARL)
Ha ritenuto compatibile con il principio di proporzionalità una normativa nazionale che faccia gravare sull'acquirente dei bolli l'onere economico della loro perdita, e ha sottolineato l'opportunità che l'acquirente si tuteli contro il rischio di perdita/ furto dei bolli per evitare abusi e frodi.
Massime di principio
- La perdita o il furto dei contrassegni fiscali prima della loro apposizione sui prodotti non equivale automaticamente all'immissione in consumo; l'accisa diventa esigibile con l'immissione in consumo, non con l'acquisto dei bolli.
- Le normative nazionali possono prevedere che l'acquirente dei contrassegni assuma la responsabilità finanziaria per i bolli mancanti e che la cauzione sia incamerata per coprire l'ammontare dell'accisa; tale previsione è compatibile con il diritto UE e il principio di proporzionalità.
- L'art. 4 D.Lgs. 504/1995 (abbuono per perdita/distruzione di prodotti) tutela i casi di perdita di prodotti in regime sospensivo, non la scomparsa dei contrassegni non applicati; quindi la denuncia di furto dei bolli non garantisce automaticamente l'abbuono dell'imposta.
- In assenza di disciplina europea specifica sulla scomparsa dei bolli, gli Stati membri hanno margine per regolare la responsabilità finanziaria dell'acquirente; norme che scoraggiano il rimborso semplice delle somme versate sono giustificate per prevenire frodi.
- Pratiche consigliate in casi simili: denunciare immediatamente il furto/manomissione alle autorità competenti e alla dogana, conservare documentazione di trasporto e assicurazione, attivare coperture assicurative/ricorsi civili contro il vettore, richiedere tempestivamente informazioni/assistenza all'ufficio doganale e valutare la possibilità di fornire garanzie aggiuntive o ottenere contrassegni sostitutivi secondo le procedure amministrative.
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