Sentenza n. 5902/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, del decreto di rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Caserta in data 21/09/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Caserta del 21 settembre 2026 di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, motivato dalla presentazione dell'istanza oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso stagionale. Ha dedotto che tale termine non è perentorio e che il suo superamento non preclude la conversione quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 24 d.lgs. 286/1998: lo svolgimento di attività lavorativa stagionale per tre mesi e la proposta di un contratto di lavoro subordinato da parte di un diverso datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo manifestamente fondata la censura in conformità alla propria giurisprudenza consolidata, alla quale ha fatto rinvio integrale per economia processuale. Ha quindi escluso che il superamento del termine di sessanta giorni, di per sé, impedisca la conversione in presenza dei presupposti indicati dall'art. 24 d.lgs. 286/1998. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia e l'esistenza di incertezze giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 286/1998
il superamento non impedisce – in presenza degli unici presupposti richiesti per la conversione dall’articolo 24 d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (cioè lo svolgimento di attività lavorativa stagionale per tre mesi e una proposta di contratto di lavoro subordinato di un diverso datore di lavoro) – la conversione
La conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non è preclusa dal superamento del termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso, se sussistono i presupposti sostanziali indicati: tre mesi di attività stagionale e una proposta di contratto subordinato da un diverso datore di lavoro.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno stagionale per presentare l'istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato non ha carattere perentorio e il suo superamento non impedisce la conversione, quando ricorrono i presupposti sostanziali previsti dall'art. 24 d.lgs. 286/1998: almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale e una proposta di contratto di lavoro subordinato da parte di un diverso datore di lavoro.
Come è indicizzato
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