Cassazione Penale, Ordinanza n. 32635/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge penale in relazione alla responsabilità dell'imputato e al diniego dell'applicazione della disciplina della continuazione. La Corte rileva però che le censure non formulano un effettivo vizio di legittimità: sulla responsabilità il ricorrente propone una ricostruzione alternativa dei fatti, senza denunciare in concreto un travisamento della prova; sulla continuazione, il motivo è generico e si limita a richiamare la contiguità temporale dei fatti e la loro omogeneità, senza allegare un programma criminoso comune, mentre la sentenza impugnata aveva già svolto una motivazione congrua sul punto. La memoria difensiva si limita poi a ribadire in modo assertivo le stesse ragioni.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente per la disciplina del reato continuato, che nel caso concreto è stata ritenuta non configurabile sulla base di deduzioni generiche e della mancanza di allegazione di un programma criminoso comune.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione del fatto sotto la veste del vizio di motivazione, se non viene specificamente dedotto un effettivo travisamento della prova.
- La doglianza sulla responsabilità deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa degli elementi probatori.
- La richiesta di applicazione del reato continuato deve essere sorretta da allegazioni concrete sulla sussistenza di un programma criminoso unitario; non bastano la mera contiguità temporale dei fatti e la loro omogeneità.
- Un motivo di ricorso formulato in modo generico o assertivo è inidoneo a superare una motivazione di merito già congrua sul punto e può condurre alla dichiarazione di inammissibilità.
- L'evidente inammissibilità dell'impugnazione consente la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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