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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34367/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall’imputato contro la sentenza del 4 febbraio 2026 della Corte d’appello di Catania, che ha recepito un concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Il testo non espone i singoli motivi dedotti dal difensore né il reato contestato. La Corte rileva che le questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’imputato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena — nel caso, quelle relative alla dosimetria, comunque determinata in misura non illegale — sono precluse in cassazione. Precisa che sono invece deducibili i vizi riguardanti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e l’eventuale difformità della pronuncia rispetto all’accordo; non sono ammissibili doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, poiché le questioni relative alla dosimetria della pena erano state rinunciate nell’ambito del concordato in appello e la pena concordata non risultava illegale. Non sono riportati ulteriori motivi specifici né il reato oggetto del procedimento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente, il cui importo non è indicato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ove siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel ricorso contro la sentenza che recepisce il concordato in appello sono ammissibili le censure sulla formazione della volontà, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della decisione dall’accordo; sono invece inammissibili le doglianze relative a questioni rinunciate.

  • art. 129 c.p.p.

    sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato sulla pena, non è ammissibile dedurre la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. quando la censura ricade tra le questioni rinunciate in funzione dell’accordo.

Massime di principio

  • Contro la sentenza che recepisce il concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile per contestare la formazione della volontà di accedere all’accordo, il consenso del Procuratore generale o la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
  • Le doglianze relative a questioni rinunciate in funzione del concordato sulla pena sono precluse in cassazione, comprese quelle sulla dosimetria quando la pena concordata non è illegale.
  • Nel ricorso contro la sentenza emessa all’esito del concordato in appello sono inammissibili le censure relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se riferite a questioni rinunciate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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