Regolamento (UE) 2022/710
Regolamento (UE) 2022/710 della Commissione del 6 maggio 2022 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione respinge l’autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa ad Anxiofit-1. La decisione si fonda sul parere scientifico dell’EFSA, che ha ritenuto insufficienti le prove per dimostrare un rapporto di causa-effetto tra il consumo della sostanza e la riduzione dell’ansia sottosoglia e dell’ansia lieve. Di conseguenza, l’indicazione non viene inserita nell’elenco unionale delle indicazioni consentite.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa ad Anxiofit-1 e alla riduzione dell’ansia sottosoglia e lieve.
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari nell’ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare alle indicazioni di riduzione del rischio di malattia ex articolo 14, paragrafo 1, lettera a). Il regolamento riguarda l’indicazione proposta per Anxiofit-1, ingrediente alimentare contenente un estratto secco idroalcolico di radice di Echinacea angustifolia titolato per uno specifico profilo di alcamidi. Produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore; non risultano deroghe o esclusioni ulteriori.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa ad Anxiofit-1
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006, che vieta in linea di principio le indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari salvo autorizzazione della Commissione e inclusione nell’elenco unionale delle indicazioni consentite. In questo caso la Commissione, tenuto conto del parere dell’EFSA, respinge una domanda presentata da Anxiofit Ltd. per un’indicazione di riduzione del rischio di malattia riferita ad Anxiofit-1.
Base normativa e iter di valutazione
La misura è adottata sulla base dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il sistema delineato dal regolamento quadro prevede che gli operatori del settore alimentare presentino la domanda all’autorità nazionale competente, la quale trasmette le domande valide all’EFSA; quest’ultima informa gli altri Stati membri e la Commissione e formula un parere scientifico, che la Commissione deve considerare ai fini della decisione finale.
Indicazione esaminata e motivi del diniego
La domanda riguardava l’indicazione secondo cui "Anxiofit-1 migliora l’ansia sottosoglia e l’ansia lieve" e che tali condizioni sarebbero fattori di rischio nello sviluppo di disturbi legati all’ansia e della depressione. L’EFSA, nel parere EFSA-Q-2020-00032, ha concluso che i dati forniti non consentivano di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Anxiofit-1 e la riduzione dell’ansia sottosoglia e lieve. Di conseguenza, l’indicazione non soddisfa i requisiti per l’inserimento nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione.
Effetto giuridico del regolamento
L’articolo 1 dispone che l’indicazione riportata nell’allegato non è inclusa nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’allegato identifica la sostanza come Anxiofit-1, ingrediente alimentare contenente un estratto secco idroalcolico di radice di Echinacea angustifolia titolato per lo specifico profilo di alcamidi.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rifiuto dell’autorizzazione dell’indicazione
L’indicazione sulla salute elencata nell’allegato non è inclusa nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione riguarda Anxiofit-1 e la pretesa capacità di migliorare l’ansia sottosoglia e l’ansia lieve, considerate fattori di rischio per disturbi d’ansia e depressione.
Base giuridica e valutazione scientifica
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il diniego segue il parere dell’EFSA, che ha concluso che le prove scientifiche presentate erano insufficienti a stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Anxiofit-1 e la riduzione dell’ansia sottosoglia e dell’ansia lieve.
Ambito soggettivo della domanda esaminata
La domanda era stata presentata dalla società Anxiofit Ltd. ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, tramite la procedura che prevede la trasmissione delle domande valide dall’autorità nazionale competente all’EFSA e la successiva valutazione scientifica.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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