Regolamento (UE) 2022/711
Regolamento (UE) 2022/711 della Commissione del 6 maggio 2022 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il rigetto di due indicazioni sulla salute proposte ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione, preso atto dei pareri negativi dell’EFSA, conclude che per entrambe le indicazioni non è stato dimostrato un sufficiente nesso di causalità tra consumo del prodotto e beneficio rivendicato. Ne deriva che le indicazioni non possono essere incluse nell’elenco unionale delle indicazioni consentite.
Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute elencate nell’allegato del regolamento, presentate nell’ambito della procedura di autorizzazione prevista dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Riguarda, in particolare, le domande relative a GlycoLite™ (estratto acquoso standardizzato del fagiolo Phaseolus vulgaris L.) e a pastiglie orodispersibili contenenti Lactobacillus reuteri DSM 17938 e Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289. Non autorizza tali claim nell’Unione e, per effetto dell’atto, essi non entrano nell’elenco delle indicazioni consentite. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina unionale sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute, che consente l’uso di health claims solo se autorizzati dalla Commissione e inseriti nell’elenco delle indicazioni consentite. La decisione è adottata tenendo conto dei pareri scientifici dell’EFSA e delle osservazioni presentate dall’interessato ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Contesto normativo e procedura
La Commissione richiama il principio generale per cui le indicazioni sulla salute sono vietate salvo autorizzazione unionale. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente dello Stato membro, che trasmette le domande valide all’EFSA per la valutazione scientifica e, contestualmente, alla Commissione e agli Stati membri. Sulla base del parere scientifico, spetta poi alla Commissione decidere sull’autorizzazione.
Indicazione relativa a GlycoLite™
La domanda EFSA-Q-2018-00611, presentata da analyze & realize GmbH ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, riguardava GlycoLite™, descritto come un estratto acquoso del fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) standardizzato in attività inibitoria dell’α-amilasi e protetto da proprietà industriale. L’indicazione proposta era che il prodotto «aiuta a ridurre il peso corporeo». L’EFSA ha concluso che le evidenze presentate non erano sufficienti a dimostrare un rapporto di causa ed effetto tra il consumo del prodotto e la riduzione del peso corporeo, sia in condizione di restrizione calorica sia con alimentazione ad libitum; di conseguenza, la Commissione non autorizza l’indicazione.
Indicazione relativa ai ceppi di Lactobacillus reuteri
La domanda EFSA-Q-2019-00383, presentata da BioGaia AB sempre ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, riguardava pastiglie orodispersibili contenenti due ceppi di Lactobacillus reuteri, DSM 17938 e ATCC PTA 5289, in quantità approssimativamente uguali e con quantità minima totale pari a 1 × 10^8 CFU/pastiglia per ciascun ceppo. L’indicazione proposta era che tali pastiglie «sostengono la normale funzionalità delle gengive». Anche in questo caso l’EFSA ha ritenuto le prove insufficienti per stabilire un nesso di causa ed effetto con il mantenimento della normale funzionalità delle gengive; pertanto l’indicazione non viene autorizzata.
Effetti giuridici
L’articolo 1 dispone che le due indicazioni elencate nell’allegato non sono incluse nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’allegato identifica puntualmente le indicazioni respinte, le sostanze/prodotti interessati e i riferimenti ai pareri EFSA (Q-2018-00611 e Q-2019-00383).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Rigetto delle indicazioni sulla salute
L’articolo 1 stabilisce che le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato non sono incluse nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Base giuridica e ruolo dell’EFSA
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Le domande sono state sottoposte a valutazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha concluso per l’insufficienza delle prove a supporto di entrambe le indicazioni.
Indicazione relativa a GlycoLite™
Per la domanda EFSA-Q-2018-00611, relativa a un estratto acquoso standardizzato del fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) protetto da proprietà industriale, l’indicazione proposta era: «GlycoLite™ aiuta a ridurre il peso corporeo». L’EFSA ha ritenuto insufficienti le prove per dimostrare un rapporto di causa ed effetto tra il consumo del prodotto e la riduzione del peso corporeo, sia in restrizione calorica sia ad libitum.
Indicazione relativa ai ceppi di Lactobacillus reuteri
Per la domanda EFSA-Q-2019-00383, relativa a pastiglie orodispersibili contenenti Lactobacillus reuteri DSM 17938 e Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289, l’indicazione proposta era: «Le pastiglie contenenti Lactobacillus reuteri DSM 17938 e Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 sostengono la normale funzionalità delle gengive». L’EFSA ha concluso che le prove erano insufficienti per stabilire un nesso causale con il mantenimento della normale funzionalità gengivale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 mag 2022Regolamento (UE) 2022/709
- Regolamento · 6 mag 2022Regolamento (UE) 2022/710
- Regolamento · 6 mag 2022Regolamento (UE) 2022/730
- Regolamento · 5 mag 2022Regolamento (UE) 2022/702
- Regolamento · 5 mag 2022Regolamento (UE) 2022/703
- Regolamento · 5 mag 2022Regolamento (UE) 2022/704
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →