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Ordinanza

Ordinanza n. 134/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025, e verbale di correzione dell'elaborato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte d'Appello di Venezia le ha comunicato, il 14 aprile 2026, la non ammissione alla prova orale della sessione 2025. Sono stati impugnati anche il verbale di correzione dell'elaborato redatto l'11 dicembre 2025 e la votazione negativa ivi riportata, nonché gli ulteriori atti connessi, presupposti o conseguenti. Il ricorso è stato corredato da domanda cautelare di sospensione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti, mentre il giudice ha esaminato, ai fini cautelari, la sufficienza della motivazione mediante voto numerico e giudizio espresso e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il voto numerico è idoneo a motivare la valutazione degli elaborati dell'esame forense e secondo cui il merito della commissione costituisce espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, illogicità manifesta o palese erroneità o irragionevolezza. Nel caso concreto, il voto era accompagnato anche da un giudizio espresso e né il voto né il giudizio apparivano affetti, nella sommaria cognizione cautelare, da tali macroscopici vizi. Il giudice ha inoltre rilevato che non emergevano elementi sufficienti per ritenere che l'elaborato avrebbe potuto ragionevolmente conseguire la sufficienza. È stato escluso anche il periculum in mora, non ravvisandosi un grave pregiudizio derivante dal ritardo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella valutazione degli elaborati dell'esame di abilitazione forense, il voto numerico è, in linea generale, sufficiente a esternare la motivazione della valutazione; la presenza di un giudizio espresso rafforza ulteriormente l'adeguatezza motivazionale.
  • La valutazione della commissione d'esame costituisce esercizio di ampia e qualificata discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, illogicità manifesta, palese erroneità o irragionevolezza.
  • In sede cautelare, la sospensione della non ammissione alla prova orale richiede elementi idonei a evidenziare, già nella cognizione sommaria, vizi macroscopici della valutazione e una ragionevole possibilità che l'elaborato avrebbe conseguito la sufficienza.
  • La mera non ammissione alla prova orale non dimostra automaticamente un grave pregiudizio nel ritardo: il periculum in mora deve risultare da elementi concreti e specifici.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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