Sentenza del 08/03/2017 n. 1080 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.V.A. - Operazioni oggettivamente inesistenti - Illegittima detrazione - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero dell’IVA detratta nell’anno 2007, sostenendo che le operazioni fatturate dalla PM s.r.l. fossero reali e che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare la sua consapevolezza di una frode fiscale. A suo avviso, l’assenza di un negozio fisico, il pagamento anticipato e i prezzi concorrenziali erano compatibili con acquisti effettuati via internet e non provavano la partecipazione o la conoscenza della frode. L’Amministrazione sosteneva invece che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e che la contribuente sapesse, o avrebbe dovuto sapere con l’ordinaria diligenza, di inserirsi in una frode IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato il recupero dell’IVA. Ha ritenuto vincolante il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza definitiva relativa allo stesso rapporto tributario, allo stesso anno d’imposta e agli stessi soggetti, che aveva già escluso la buona fede della società. In ogni caso, ha rilevato gravi, precisi e concordanti elementi oggettivi: la cedente PM era priva di una reale organizzazione, risultava inesistente al proprio recapito, la merce veniva consegnata direttamente alla J. s.r.l., i pagamenti erano effettuati anticipatamente e il prezzo imponibile di rivendita era inferiore al costo di acquisto della cedente, evidenziando una condotta antieconomica compatibile con una frode IVA. La società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Articolo 21 del d.P.R. 633/1972
Richiamato in relazione alla disciplina delle fatture IVA e alla contestazione di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti.
Articolo 1 del d.lgs. n. 74/2000
Richiamato nel quadro normativo delle condotte fraudolente e dell’evasione in materia di imposte.
Articolo 2909 del codice civile
"L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
Il giudicato esterno può operare anche quando gli atti tributari impugnati siano diversi, purché sia identico il rapporto tributario sottostante e vi sia coincidenza sostanziale dell’oggetto della decisione.
Articolo 15 del d.lgs. 546/1992
Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Articolo 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese legali.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta una detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, deve fornire elementi oggettivi idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode commessa dal cedente o da altro operatore della catena.
- La consegna effettiva della merce, il pagamento delle fatture e la regolarità formale della contabilità non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la buona fede del contribuente, perché possono essere compatibili con una frode IVA.
- L’assenza di strutture aziendali del fornitore, la consegna diretta dei beni, i pagamenti anomali o anticipati e prezzi di rivendita inferiori al costo possono costituire, valutati complessivamente, indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza della frode.
- Un prezzo imponibile praticato dal cedente inferiore al proprio costo di acquisto può essere considerato una condotta antieconomica e un indice della reciproca consapevolezza del vantaggio derivante dall’omesso versamento dell’IVA.
- Il contribuente che opera professionalmente deve documentare la normale diligenza nelle verifiche sul fornitore e sulla genuinità dell’operazione; la mera affermazione che il settore utilizza transazioni via internet non è sufficiente senza ordini, trattative, documenti di consegna, pagamenti e altri riscontri coerenti.
- Una precedente sentenza definitiva sul medesimo rapporto tributario può vincolare il giudice successivo mediante il giudicato esterno, anche se il nuovo atto impugnato è formalmente diverso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 205 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →