Sentenza del 04/05/2016 n. 8826 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la validità e l'efficacia del condono presentato dalla società I. s.r.l. ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, sostenendo che la formale conoscenza, da parte del legale rappresentante P.C., del procedimento penale per il reato tributario costituisse una causa ostativa al condono. L'Amministrazione deduceva inoltre la violazione della disciplina sul condono e l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello. P.C. sosteneva invece che il condono fosse valido e che la precedente decisione definitiva relativa alla società avesse estinto l'obbligazione tributaria e sanzionatoria, opponibile anche da lui quale coobbligato solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'estinzione della controversia per effetto del condono. La Corte ha precisato che il giudicato formatosi direttamente nel giudizio tra l'Agenzia e la società non produceva efficacia diretta nei confronti di P.C., perché le parti erano diverse. Tuttavia, P.C., in quanto coobbligato solidale per le sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, era legittimato a opporre all'Amministrazione la sentenza irrevocabile favorevole alla società condebitrice, secondo l'art. 1306, comma 2, c.c. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 15
La disposizione disciplina il condono fiscale e l'estinzione delle controversie tributarie, purché ricorrano i presupposti previsti. Nel caso concreto, il condono presentato dalla società è stato ritenuto ammissibile e idoneo a estinguere l'obbligazione tributaria.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11
Il rappresentante o autore materiale della violazione commessa nell'interesse della società è obbligato solidalmente al pagamento delle sanzioni con il soggetto che ha beneficiato della violazione, in questo caso la società I. s.r.l.
Codice civile, art. 2909
La sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato ha efficacia diretta soltanto tra i soggetti che hanno partecipato al processo, perciò la sentenza resa tra l'Amministrazione e la società non si estende automaticamente a P.C., che era parte distinta.
Codice civile, art. 1306, comma 2
Il coobbligato solidale può opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato, salvo che il giudicato sia fondato su motivi personali. La Corte ha applicato tale principio consentendo a P.C. di beneficiare della decisione definitiva favorevole alla società.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47
La qualificazione formale di un provvedimento come ordinanza non ne determina necessariamente la natura: se il provvedimento ha contenuto decisorio e definisce la controversia, può essere soggetto ai mezzi di impugnazione propri della sentenza e diventare definitivo se non impugnato.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in una causa tra l'Amministrazione e una società non si estende automaticamente al rappresentante o autore della violazione, se questi non era parte dello stesso giudizio.
- Quando società e rappresentante sono obbligati solidalmente per la medesima obbligazione sanzionatoria, il coobbligato può però invocare, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., una sentenza definitiva favorevole ottenuta dall'altro coobbligato, purché non riguardi motivi esclusivamente personali.
- Un condono validamente perfezionato dalla società può estinguere l'obbligazione tributaria e le sanzioni collegate, con effetti utilizzabili anche dal coobbligato solidale.
- Per valutare l'efficacia di un provvedimento occorre considerarne il contenuto sostanziale e non soltanto la denominazione formale: anche un'ordinanza può produrre effetti di giudicato se decide definitivamente una questione.
- La conoscenza, da parte del legale rappresentante persona fisica, di un procedimento penale non implica necessariamente la conoscenza formale del procedimento da parte della società né costituisce automaticamente causa ostativa al condono societario.
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