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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24721/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per avere, in concorso, consentito alla VTI srl di occupare o continuare ad occupare un'area demaniale (capo c). Il ricorso articolava sette motivi: contestazione della corretta applicazione dell'art. 21 del regolamento comunale e della L. 145/2018 (art. 1 commi 682-683) relativamente all'operatività della proroga "ope legis" di 15 anni; deduzione che la domanda pubblicata del 2005 (n. 41475) sarebbe stata mantenuta e che la domanda del 2009 sarebbe stata solo una integrazione, non una nuova domanda sostitutiva; censura della valutazione probatoria (tra l'altro di una intercettazione in cui si usa il termine "furbata") e della motivazione sulla presunta collusione; doglianza sulla qualificazione e valore giuridico dell'atto ricognitivo redatto dall'imputato; affermazione che non poteva ritenersi integrato l'abuso di ufficio (oggi abrogato) e che, in ogni caso, sarebbe esistito un errore scusabile per incertezza normativa; obiezioni per ultra petita relative all'estensione del risarcimento attribuito dalla sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondate e adeguatamente motivate le argomentazioni del tribunale di merito secondo cui: la L. 145/2018 riconosceva la proroga quinquennale (in realtà quindicennale) solo a titoli concessori definitivi operanti alla data di entrata in vigore o a concessioni originate da procedure attivate anteriormente al 31.12.2009 con istanza pubblicata ex art. 18; la concessione n. 4/2011 era scaduta nel 2016 e la successiva concessione provvisoria n. 5/2018 è atto temporaneo non idoneo a dare luogo alla proroga; la domanda del 30.3.2009 era una nuova e distinta istanza che "annullava e sostituiva" quella del 2005 (diversa per ubicazione e superfice) e pertanto non consentiva di collegare la concessione del 2011 alla domanda pubblicata del 2005; l'atto "ricognitivo" prodotto dall'imputato è stato ritenuto strumentale e menzognero rispetto alla realtà istruttoria e normativa, idoneo a far apparire i requisiti necessari per la proroga e quindi a giustificare l'occupazione demaniale; la valutazione delle conversazioni intercettate e dei documenti è stata ritenuta logica e non travisata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato per la concorso di persone nella commissione del reato; la Corte lo usa come riferimento soggettivo per la contestazione della condotta condivisa tra imputati

  • Codice della navigazione, art. 1161 (o richiamo norme codice nav.)

    Norme del codice della navigazione citate a contesto delle regole sul demanio marittimo e sulle concessioni; la Corte valuta requisiti procedurali e pubblicità delle istanze ai fini della validità delle concessioni

  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 682-683

    "al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane ... le concessioni ... vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, ... nonche' quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 ... hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici."

    La Corte interpreta la norma nel senso che la proroga quindicennale opera solo per concessioni definitive esistenti alla data di entrata in vigore (1.1.2019) o rilasciate a seguito di procedure avviate prima del 31.12.2009 con istanza pubblicata ai sensi dell'art. 18; non è applicabile a titoli provvisori né a domande non pubblicate o a procedure iniziate dopo il termine

  • D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (art. 18) – pubblicità delle istanze

    La Corte richiede la pubblicazione dell'istanza ai fini dell'accesso al regime di proroga: l'istanza del 2005 era pubblicata, quella del 2009 non lo era, e ciò è elemento decisivo per la valutazione

  • Regolamento comunale (art. 21) per l'uso del demanio marittimo del Comune di San Michele al Tagliamento

    La difesa pretendeva che l'art. 21 consentisse di considerare la domanda del 2009 come mera modifica/integrazione della domanda del 2005 senza necessità di nuova pubblicazione; la Corte ritiene che i documenti e le differenze oggettive tra le domande giustifichino la qualificazione come nuova domanda

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (sul procedimento amministrativo)

    Richiamata dalla difesa per sostenere che la P.A. non poteva annullare la domanda iniziale: la Corte osserva però che è stato il privato ad annullare/sostituire la propria istanza e che ciò comporta l'apertura di una nuova procedura

  • Codice penale, art. 323 (abrogato)

    La Corte segnala che non è stata contestata una fattispecie di reato basata sull'art. 323 (abrogato) ma piuttosto una condotta descritta come favoritismo/false attestazioni finalizzate all'occupazione demaniale

  • Codice di procedura penale, artt. 112 c.p.c., 74, 523, 538

    Richiamati dalla difesa in relazione a presunti vizi di ultrapetizione; la Corte li considera infondati perché la parte civile aveva richiesto risarcimento anche per il capo per cui è intervenuta la condanna

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente nell'ipotesi di ricorso dichiarato inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'esenzione dalla condanna alla Cassa delle Ammende quando il ricorso non sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso la Corte ha comunque disposto il pagamento di una somma equitativa (3.000 euro)

Massime di principio

  • La proroga prevista dalla L. 145/2018 è applicabile solo a concessioni definitive esistenti alla data di entrata in vigore o derivanti da procedure avviate prima del 31.12.2009 con istanza pubblicata: titoli provvisori non sono idonei.
  • La trasformazione di una precedente istanza in una "nuova" domanda (diversa per oggetto/ubicazione/superficie) configura una procedura distinta e richiede valutazione e pubblicazione autonome; non può essere considerata automaticamente una integrazione.
  • Un atto definito "ricognitivo" non può essere usato per alterare retrospettivamente i fatti giuridici: se il suo contenuto è valutativo o falsificante rispetto alla realtà, può essere considerato strumentale e produrre responsabilità.
  • La Corte di legittimità sindaca la motivazione di merito solo se manifesta, illogica o contraddittoria; non è luogo per una semplice rivalutazione dei fatti o per proporre una ricostruzione alternativa non evidentemente incomparabile con quella dei giudici di merito.
  • Per contestare in cassazione un travisamento della prova dichiarativa è necessario dimostrare una palese e non contraddittoria difformità tra il contenuto reale della prova e l'interpretazione resa dal giudice; mere contestazioni interpretative sono inammissibili.
  • In giudizio penale l'imputato rischia, oltre al mantenimento della condanna, l'onere delle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende se il ricorso è inammissibile e la condanna a rifondere le spese della parte civile; le censure procedurali devono essere ben documentate per essere ammesse in cassazione.

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