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Sentenza

Sentenza del 26/05/2016 n. 3366 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Conferimento delega - Qualifica dirigenziale - Nullità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto la nullità dell’avviso di accertamento per irregolarità nella qualifica dirigenziale del soggetto che lo aveva sottoscritto, mettendo in discussione la legittimità del conferimento dell’incarico o della delega di firma.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Ai sensi dell’art. 42, commi primo e terzo, del D.P.R. n. 600/1973, l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio oppure da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva. Quando la sottoscrizione proviene da uno di tali soggetti, eventuali irregolarità relative al conferimento della qualifica dirigenziale non incidono, di per sé, sulla validità dell’atto. L’avviso, pertanto, non è nullo per la sola irregolarità della nomina o della qualifica dirigenziale del sottoscrittore.

Norme richiamate

  • Art. 42, primo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità.

    La norma richiede che l’avviso sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva. Se tale requisito soggettivo è rispettato, la validità dell’atto non è compromessa dalle irregolarità riguardanti il conferimento della qualifica dirigenziale.

  • Cassazione, 9 novembre 2015, n. 22810

    La giurisprudenza conferma che l’eventuale illegittimità della nomina dirigenziale del funzionario sottoscrittore non determina automaticamente la nullità dell’avviso, quando la sottoscrizione provenga comunque da un soggetto abilitato secondo l’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.

Massime di principio

  • Per contestare validamente un avviso di accertamento non è sufficiente sostenere in modo generico che il dirigente o funzionario sia stato nominato irregolarmente: occorre verificare se il sottoscrittore fosse il capo dell’ufficio oppure un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva.
  • L’irregolarità della qualifica dirigenziale del firmatario non comporta automaticamente la nullità dell’avviso, se il soggetto aveva comunque il requisito funzionale previsto dalla legge per la sottoscrizione.
  • La verifica deve concentrarsi sulla provenienza della firma, sull’esistenza della delega quando necessaria e sull’appartenenza del delegato alla categoria richiesta dall’art. 42, non soltanto sulla legittimità formale della nomina dirigenziale.
  • La nullità può configurarsi quando l’avviso sia sottoscritto da un soggetto privo dei requisiti normativi o senza una delega valida, ma non per la sola illegittimità dell’incarico dirigenziale.

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