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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18800/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo, definito in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Roma. Il giudice di rinvio aveva accolto l'opposizione del ricorrente, revocato il precedente decreto e riconosciuto l'indennizzo, ponendo a carico dei Ministeri somme a titolo di equo indennizzo e liquidando anche i compensi professionali per il procedimento di opposizione e per il giudizio di rinvio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di liquidazione delle spese, articolando due motivi: con il primo ha contestato, per il procedimento di opposizione, la mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria/trattazione, la violazione dei valori minimi dei parametri professionali e la liquidazione di un importo ritenuto simbolico e non rispettoso del decoro professionale; con il secondo ha dedotto analoghi vizi per il giudizio di rinvio, sostenendo che anche in tale fase dovessero essere riconosciute tutte le fasi tariffarie e la maggiorazione per atti depositati con tecniche informatiche, per un totale superiore a quanto liquidato dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la liquidazione operata dalla Corte d'appello, distinguendo tra fase monitoria e giudizio di opposizione, era comunque superiore ai minimi indicati dalla tabella richiamata dal ricorrente; inoltre ha chiarito che la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis, del d.m. 55/2014 non impone un aumento fisso del 30%, ma consente un incremento "fino al 30 per cento", sicché la percentuale concretamente riconosciuta dal giudice di merito era legittima. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che, pur essendo in astratto riconoscibile il compenso per la fase istruttoria nei procedimenti di equa riparazione, nel caso concreto in sede di rinvio non vi era stata una effettiva nuova trattazione, essendosi la Corte d'appello limitata ad applicare il dictum della precedente sentenza di cassazione e a ripartire la soccombenza e liquidare le spese. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione, poiché i Ministeri intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella liquidazione dei compensi

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella liquidazione dei compensi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella liquidazione delle spese

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del decoro e della misura del compenso professionale

  • art. 24, comma 1, L. 794/1942

    richiamato dal ricorrente tra le norme a presidio della liquidazione dei compensi professionali

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    richiamato dal ricorrente in tema di compensi dell'avvocato

  • d.m. 55/2014

    applicato per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi

  • d.m. 147/2022

    richiamato dal ricorrente

  • art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014

    la maggiorazione per atti telematici redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione o fruizione non è automatica nella misura massima, ma può essere riconosciuta in percentuale inferiore entro il limite del 30%

  • tabella 12 d.m. 55/2014

    utilizzata come parametro per verificare la correttezza della liquidazione dei compensi nei giudizi di equa riparazione

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi, il giudice può riconoscere importi inferiori al massimo previsto, purché resti entro i valori parametrali applicabili e motivi la scelta in relazione alla fase processuale svolta.
  • La maggiorazione per il deposito telematico di atti redatti con tecniche informatiche è prevista "fino al 30 per cento" e, quindi, non impone l'attribuzione automatica dell'aumento massimo.
  • Nel giudizio di rinvio il compenso per la fase istruttoria/trattazione è riconoscibile solo se vi sia stata una effettiva nuova attività di trattazione; se il giudice si limita ad applicare il dictum di cassazione senza una nuova istruzione della causa, tale fase può non essere liquidata.
  • Ai fini della censura in cassazione sulla liquidazione delle spese, non è sufficiente allegare uno scostamento astratto dai minimi parametrali se la somma complessivamente liquidata risulta comunque conforme ai parametri applicabili e alla concreta attività processuale svolta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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