Sentenza del 09/04/2015 n. 2114 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Condono e sanatorie - Ritardato versamento del residuo 20% - Errore scusabile.- Diniego condono - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego del condono è stato dichiarato illegittimo. Il tardivo versamento del residuo 20%, in presenza delle descritte circostanze di incertezza e dell'errore scusabile, non giustifica il rigetto della definizione agevolata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego del condono fondato sul ritardato versamento del residuo 20% dell'importo dovuto. Il ritardo è stato ritenuto riconducibile a un errore scusabile, anche alla luce della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 21 marzo 2003 e dell'incertezza determinata dalle ripetute proroghe legislative dei termini di pagamento.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 12
La norma disciplina il condono fiscale e prevede il versamento del residuo 20% dell'importo dovuto. Il tardivo pagamento non comporta automaticamente il diniego quando il ritardo dipende da un errore scusabile e da obiettive incertezze sui termini.
Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 21 marzo 2003
La prassi amministrativa è stata valorizzata come conferma della possibilità di riconoscere l'errore scusabile in relazione ai ritardi nei versamenti del condono.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla validità di una definizione agevolata occorre valutare concretamente le cause del ritardo, senza applicare automaticamente una conseguenza decadenziale.
- L'errore può essere scusabile quando la normativa è stata modificata o prorogata più volte, creando un'obiettiva incertezza sui termini di pagamento.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria, pur non avendo forza di legge, possono assumere rilievo interpretativo quando confermano una situazione di incertezza e l'affidamento del contribuente.
- Per sostenere la non decadenza è importante dimostrare la tempestività degli adempimenti principali, il pagamento comunque effettuato e le circostanze oggettive che hanno causato il ritardo.
- La generalizzazione non implica che ogni ritardo sia irrilevante: l'errore scusabile deve essere provato e collegato a effettive difficoltà interpretative o a modifiche dei termini.
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