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Sentenza

Sentenza del 09/04/2015 n. 2114 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Condono e sanatorie - Ritardato versamento del residuo 20% - Errore scusabile.- Diniego condono - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diniego del condono è stato dichiarato illegittimo. Il tardivo versamento del residuo 20%, in presenza delle descritte circostanze di incertezza e dell'errore scusabile, non giustifica il rigetto della definizione agevolata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego del condono fondato sul ritardato versamento del residuo 20% dell'importo dovuto. Il ritardo è stato ritenuto riconducibile a un errore scusabile, anche alla luce della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 21 marzo 2003 e dell'incertezza determinata dalle ripetute proroghe legislative dei termini di pagamento.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 12

    La norma disciplina il condono fiscale e prevede il versamento del residuo 20% dell'importo dovuto. Il tardivo pagamento non comporta automaticamente il diniego quando il ritardo dipende da un errore scusabile e da obiettive incertezze sui termini.

  • Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 21 marzo 2003

    La prassi amministrativa è stata valorizzata come conferma della possibilità di riconoscere l'errore scusabile in relazione ai ritardi nei versamenti del condono.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla validità di una definizione agevolata occorre valutare concretamente le cause del ritardo, senza applicare automaticamente una conseguenza decadenziale.
  • L'errore può essere scusabile quando la normativa è stata modificata o prorogata più volte, creando un'obiettiva incertezza sui termini di pagamento.
  • Le circolari dell'Amministrazione finanziaria, pur non avendo forza di legge, possono assumere rilievo interpretativo quando confermano una situazione di incertezza e l'affidamento del contribuente.
  • Per sostenere la non decadenza è importante dimostrare la tempestività degli adempimenti principali, il pagamento comunque effettuato e le circostanze oggettive che hanno causato il ritardo.
  • La generalizzazione non implica che ogni ritardo sia irrilevante: l'errore scusabile deve essere provato e collegato a effettive difficoltà interpretative o a modifiche dei termini.

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