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Ordinanza

Ordinanza n. 260/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 24 Bagni Le Palme (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 24 Bagni Le Palme (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 24 Bagni Le Palme (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 24 Bagni Le Palme (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93”;

Giustizia amministrativa202600650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione della concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 24, inclusa l’esclusione, dal bando, della previsione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concessionaria uscente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti comunali con cui sono state indette le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, nella parte relativa al lotto n. 24. La ricorrente ha contestato: l’espunzione dal bando della previsione dell’indennizzo e dell’equa remunerazione spettanti al concessionario uscente; la mancata indicazione dell’indennizzo nella lex specialis; la valutazione comunale di erroneità della perizia predisposta per quantificare l’indennizzo, in ragione del computo di beni già ammortizzati o privi dei requisiti di inamovibilità e di stretta attinenza al servizio; l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione per l’asserita oscura distinzione tra opere amovibili, inamovibili, incamerabili e di difficile rimozione; l’illegittimità dei criteri di attribuzione dei punteggi premiali riferiti alla demolizione di opere di difficile rimozione, alla prevalenza di opere di facile rimozione, agli investimenti, alla rinuncia a una porzione dell’area per destinarla a spiaggia libera e all’offerta di contributi economici per servizi pubblici. Il Comune aveva previamente comunicato i criteri per la determinazione dell’indennizzo, mediante note non impugnate, e aveva ritenuto non utilizzabile la perizia relativa alla ricorrente, rinviando la verifica dell’an e del quantum dell’indennizzo a una fase successiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto le censure inammissibili per difetto di interesse attuale o di immediata lesività e, comunque, prima facie infondate. La mancata previsione dell’indennizzo nel bando non impedisce la partecipazione alla gara, non preclude la formulazione di un’offerta competitiva e non attribuisce un vantaggio agli altri concorrenti, i quali restano obbligati ex lege a corrispondere l’indennizzo quando ne siano dimostrati l’an e il quantum. Il Comune non ha escluso in astratto il diritto all’indennizzo, ma ha ritenuto non sufficientemente corretta la perizia disponibile, rinviandone la determinazione. La censura relativa alla perizia è stata inoltre ritenuta irricevibile per la mancata impugnazione delle precedenti note comunali sui criteri di stima; nel merito, il parametro del parere del Consiglio di Stato n. 750/2025 è stato considerato utilizzabile in assenza dei decreti attuativi, mentre lo schema di bando tipo invocato dalla ricorrente è stato ritenuto privo di efficacia precettiva. Le contestazioni sui criteri della lex specialis sono state dichiarate non escludenti e comunque infondate: la documentazione di gara consentiva di conoscere la consistenza delle opere; il punteggio per la demolizione di opere amovibili era subordinato alla conformità normativa e al nulla osta dell’Agenzia del Demanio; i punteggi relativi alla riqualificazione del litorale e alla qualità dei manufatti trovavano fondamento nell’art. 4 della legge n. 118/2022; la relazione sugli investimenti aveva funzione illustrativa; il punteggio per la cessione di una porzione dell’area a spiaggia libera era coerente con l’obiettivo regionale di incremento delle spiagge libere; i contributi economici volontari per servizi pubblici erano collegati a finalità previste dalla legge e sorretti da una scelta discrezionale ritenuta ragionevole. È stato altresì escluso il periculum in mora: non era dimostrata una distorsione della gara, il pregiudizio patrimoniale era eventuale e risarcibile per equivalente, il Comune aveva concesso un termine più ampio per presentare l’offerta e prevaleva l’interesse pubblico a evitare indennizzi erroneamente determinati, idonei ad alterare la competizione e la sostenibilità economica della nuova concessione. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato fumus boni iuris, periculum in mora e comparazione degli interessi.

  • art. 4 legge n. 118/2022

    Consente di disciplinare le procedure di assegnazione delle concessioni e di prevedere criteri e punteggi volti alla riqualificazione della costa, al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle aree e alla qualità dei manufatti e dei servizi.

  • art. 4, comma 9, legge n. 118/2022

    Prevede l’indennizzo e l’equa remunerazione in favore del concessionario uscente, da riconoscere quando correttamente dimostrati nell’an e nel quantum.

  • art. 49 cod. nav.

    È stato richiamato in relazione alla demolizione e alla disciplina delle opere presenti sull’area demaniale; la clausola di gara è stata ritenuta non contrastante con tale disposizione perché subordinata alla conformità normativa e al nulla osta dell’Agenzia del Demanio.

  • art. 11-bis legge regionale n. 13/1999

    Prevede l’obiettivo di incrementare la quota di spiagge balneabili libere o libere attrezzate fino al 40% del fronte totale delle aree balneabili; tale finalità può essere perseguita anche mediante l’attribuzione di un punteggio a chi rinunci volontariamente a una porzione dell’area concessa.

  • sentenza TAR Liguria n. 113/2026

    Costituisce il precedente giudiziario in esecuzione del quale il Comune ha indetto la gara per l’assegnazione delle concessioni scadute.

  • parere Consiglio di Stato n. 750/2025

    È stato assunto come parametro interpretativo, in assenza di decreti attuativi, per ritenere valutabili ai fini dell’indennizzo gli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nel bando di gara dell’indennizzo spettante al concessionario demaniale uscente non determina, di per sé, l’illegittimità della lex specialis quando non impedisce la partecipazione, non rende impossibile la formulazione dell’offerta e non esonera l’aggiudicatario dall’obbligo legale di corrispondere l’indennizzo, ove successivamente dimostrato nell’an e nel quantum.
  • La contestazione di una clausola di gara è priva di immediata lesività, e quindi inammissibile, quando la clausola non impedisce la partecipazione alla procedura, non impone un onere irragionevole e non produce un vantaggio immediato e concreto in favore di altri concorrenti.
  • In assenza dei decreti attuativi, la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente può essere effettuata facendo riferimento a criteri desumibili da atti interpretativi qualificati, che limitino la valutazione agli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili, inamovibili e strettamente pertinenti al servizio concessorio.
  • Un’amministrazione che non riconosca immediatamente l’indennizzo non nega necessariamente il diritto in astratto quando si limiti a rinviarne la determinazione a una fase successiva, subordinandola alla corretta dimostrazione dei presupposti e dell’importo.
  • Nella fase cautelare non sussiste il periculum in mora quando il pregiudizio dedotto sia meramente patrimoniale e risarcibile per equivalente, non sia dimostrata una concreta alterazione della gara e prevalga l’interesse pubblico a evitare che un indennizzo erroneamente quantificato incida sulla sostenibilità e sulla competitività delle offerte.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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