Cassazione Penale, Ordinanza n. 27844/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione e sul trattamento sanzionatorio è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per ricettazione. L'imputato deduceva: 1) violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione sulla penale responsabilità, sostenendo l'insufficienza della prova della provenienza delittuosa dei beni e del dolo; 2) mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p., assumendo la particolare tenuità del fatto; 3) violazione degli artt. 133 e 165 c.p. e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della non menzione della condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico, richiamando la doppia conforme e la motivazione di merito che aveva valorizzato plurimi elementi di fatto; ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato per il valore significativo dei beni; ha ritenuto il terzo motivo in parte aspecifico e in parte non proponibile in cassazione perché la questione sulla non menzione non era stata dedotta nei precedenti gradi.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La prova della provenienza delittuosa del bene e dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunta dalla natura dei beni, dalle modalità della detenzione e dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza, indice della volontà di occultamento e dell'acquisto in mala fede.
art. 648, comma 4, c.p.
La fattispecie attenuata è esclusa quando il valore del bene ricettato non sia particolarmente lieve.
art. 133 c.p.
Il giudizio sulla pena è sindacabile nei limiti della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione di merito.
art. 165 c.p.
Il motivo sul beneficio non è scrutinabile se la questione non è stata specificamente devoluta nei gradi di merito.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, salvo i casi rilevabili d'ufficio.
Massime di principio
- Nel reato di ricettazione, la prova della consapevolezza della provenienza illecita può essere ricavata da indici fattuali oggettivi, tra cui la natura del bene, le modalità di detenzione e l'assenza di una spiegazione attendibile sulla provenienza.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione del giudice d'appello che recepisce quella di primo grado è sufficiente se dà conto di plurimi elementi probatori e non presenta manifeste illogicità.
- La fattispecie attenuata della ricettazione richiede che il valore del bene sia effettivamente di particolare tenuità; un valore significativo esclude il riconoscimento del beneficio.
- In cassazione non sono proponibili questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, quando non siano rilevabili d'ufficio.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si confrontano specificamente con le ragioni poste a base della decisione di merito.
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