Cassazione Penale, Ordinanza n. 25471/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza affrontare questioni di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Anche la memoria è stata considerata tardiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 5 novembre 2024, ma la Corte di cassazione non esamina il merito della decisione perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione. Il dispositivo era stato pronunciato il 5 novembre 2024 e comunicato lo stesso giorno al difensore, anche quale domiciliatario; la motivazione è stata depositata il giorno successivo. Poiché l'imputato era presente in primo grado, il termine per ricorrere è stato ritenuto scaduto il 21 dicembre 2024, mentre il ricorso è stato presentato il 31 dicembre 2024. È stata altresì ritenuta tardiva la memoria depositata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p.
È richiamato implicitamente il termine per proporre ricorso, che nel caso concreto è stato calcolato come scaduto il 21 dicembre 2024; la proposizione del ricorso il 31 dicembre 2024 è stata quindi ritenuta tardiva.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e non consente l'esame dei motivi di merito.
- Quando il dispositivo della sentenza è comunicato al difensore e la motivazione è depositata successivamente, il termine per impugnare va comunque calcolato secondo le regole processuali applicabili, con verifica rigorosa della data di scadenza.
- La tardività dell'impugnazione comporta, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- La tardività della memoria depositata a sostegno del ricorso non sana l'inammissibilità dell'impugnazione principale.
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