Circolare numero 09 del 06-04-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare prende atto della decisione della BCE del 2 aprile 2009, con cui il tasso ufficiale di riferimento viene fissato all’1,25% con decorrenza 8 aprile 2009. Da tale data vengono aggiornati l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, fissato al 7,25%, e le misure delle sanzioni civili, determinate in relazione al nuovo TUR. Sono inoltre richiamati i limiti massimi delle sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora dopo il raggiungimento del tetto.
Aggiornamento del tasso di riferimento BCE e conseguente adeguamento di interessi di differimento, dilazione e sanzioni civili
Aggiornamento del tasso di riferimento e riflessi su interessi e sanzioni civili
La circolare disciplina gli effetti della decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 2 aprile 2009, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento all’1,25% con decorrenza 8 aprile 2009. In conseguenza di tale variazione, vengono aggiornati sia l’interesse di differimento e dilazione per i debiti contributivi, sia le misure delle sanzioni civili applicabili in caso di omissioni, ritardi o evasione contributiva.
Premessa normativa e immediata efficacia del TUR
La circolare ricorda che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE. Pertanto, la decisione della BCE del 2 aprile 2009 produce effetti immediati dal giorno indicato, cioè dall’8 aprile 2009.
Interesse di differimento e di dilazione
A partire dall’8 aprile 2009, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato nella misura del 7,25% annuo. Tale valore deriva dalla maggiorazione di 6 punti percentuali sul tasso ufficiale di riferimento dell’1,25%, in applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.
La nuova misura si applica a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate a partire dall’8 aprile 2009.
Sanzioni civili: ipotesi di applicazione e misura
La variazione del TUR comporta anche l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, nell’ambito del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Mancato o ritardato pagamento con contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie
Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare risulta dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 6,75% annuo.
Questa percentuale corrisponde al TUR dell’1,25% maggiorato di 5,5 punti percentuali.
2. Incertezze interpretative su obbligo contributivo
La medesima aliquota del 6,75% annuo si applica nei casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’esistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
3. Evasione contributiva e denuncia tardiva
La sanzione civile è invece pari al 30% annuo nei casi di:
- evasione contributiva accertata dall’Ente,
- denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento,
- denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza effettuare il pagamento nei 30 giorni successivi alla denuncia.
Limiti massimi delle sanzioni e interessi di mora
La circolare precisa che le sanzioni civili sono soggette a limiti massimi:
- non oltre il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge nei casi assoggettati alla sanzione del 6,75%,
- non oltre il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge nei casi assoggettati alla sanzione del 30%.
Una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, se il debito contributivo non è stato integralmente estinto, sul residuo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. La circolare indica che tali interessi sono attualmente fissati all’8,4% annuo.
Sintesi operativa
Per effetto della nuova misura del TUR:
- dal 8 aprile 2009 l’interesse di differimento e dilazione è pari al 7,25%;
- le sanzioni civili sono ricalibrate sul nuovo tasso di riferimento;
- le ipotesi di applicazione restano distinte tra omissione/ritardo ordinario o regolarizzazione spontanea, casi di incertezza interpretativa ed evasione contributiva;
- restano fermi i tetti massimi del 40% e del 60%, oltre i quali decorrono gli interessi di mora all’8,4% annuo.
Punti principali
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con decisione del 2 aprile 2009, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento all’1,25% con decorrenza 8 aprile 2009. La circolare richiama che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la previa determinazione periodica da parte della Banca d’Italia, poiché la definizione del TUR da parte della BCE è immediatamente efficace.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 8 aprile 2009 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge è fissato al 7,25% annuo, pari al TUR maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate da tale data.
Sanzioni civili per omissioni e regolarizzazione spontanea
Per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie e per la denuncia spontanea della posizione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza, con versamento entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 6,75% annuo. Tale misura deriva dal TUR dell’1,25% maggiorato di 5,5 punti, secondo il regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000.
Sanzioni civili per incertezze interpretative
La stessa misura del 6,75% annuo si applica anche nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
Sanzioni civili per evasione o denuncia tardiva
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi ma senza pagamento entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo.
Limiti massimi e interessi di mora
La circolare ricorda che le sanzioni civili non possono superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge nei casi soggetti all’aliquota del 6,75%, e il 60% nei casi soggetti all’aliquota del 30%. Una volta raggiunto il tetto massimo, se il debito non è ancora integralmente pagato, maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente fissati all’8,4% annuo.
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