Cassazione Penale, Sentenza n. 26582/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha convalidato l'arresto e applicato la custodia cautelare in carcere in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 12/06/2025 dall'Autorità giudiziaria rumena per una condanna definitiva a due anni di reclusione per il reato di lesioni (sentenza Tribunale di Bals 17/12/2024, definitiva 05/06/2025). Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha fondato il pericolo di fuga su mere presunzioni (essere straniero, recente arrivo in Italia, pendenza di procedimento in Romania) ignorando elementi contrari prodotti dalla difesa (residenza presso la sorella, carta d'identità elettronica, iscrizione anagrafica a Castelletto Sopra il Ticino, presentazione spontanea ai carabinieri) e non valutando adeguatamente misure meno afflittive in violazione dell'art. 5 CEDU e dell'art. 111 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il controllo in cassazione sulle decisioni de libertate è limitato alla violazione di legge (art. 719 c.p.p. e art. 9, comma 7, L. n. 69/2005) e che i vizi di motivazione non sono sindacabili se non risultano nel difetto o nell'apparenza degli argomenti (art. 125, comma 3, c.p.p.). Sul merito, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha considerato concreti e attuali gli indizi di pericolo di fuga (particolarmente significativo l'allontanamento dal Paese successivo alla condanna di primo grado, la disoccupazione, la scarsa conoscenza dell'italiano) e ha escluso che i documenti di tipo formale prodotti dalla difesa fossero sufficienti a escludere il rischio. Pertanto è stato confermato l'ordine di custodia in vista della consegna e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Limita il sindacato di legittimità sulle decisioni de libertate alla sola violazione di legge; non è consentito un riesame esteso dei profili di fatto e della motivazione, salvo che emergano vizi di legge.
art. 9, comma 7, L. n. 69/2005
Richiama il regime di impugnazione delle decisioni in materia di mandato di arresto europeo e conferma che la cassazione può esaminare solo questioni di diritto connesse alla libertà personale.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Impone che i vizi logici della motivazione non siano rilevabili in Cassazione se non si traducono in un effettivo difetto o apparenza degli argomenti; limita quindi il controllo sulle scelte valutative del giudice di merito.
art. 5 CEDU
Richiamato dalla difesa in ordine alla tutela della libertà personale; la Corte ha però ritenuto compatibile con l'art. 5 l'applicazione della custodia cautelare quando sussistono elementi concreti e attuali di pericolo di fuga nel contesto del procedimento di consegna.
art. 111 Cost.
Invocato con riguardo al giusto processo; la Corte ha ritenuto che i principi costituzionali del giusto processo e della necessità di motivazione siano stati rispettati nella valutazione delle esigenze cautelari.
Norma che autorizza la condanna alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- In materia di mandato di arresto europeo il giudice valuta il pericolo di fuga tenendo conto delle caratteristiche proprie del procedimento di consegna: serve un giudizio prognostico ancorato a elementi concreti e attuali.
- Il fatto di essere arrivato nel Paese richiedente dopo una condanna o in concomitanza con fasi processuali rilevanti può essere valutato come indizio significativo di rischio di sottrazione all'esecuzione della pena.
- Elementi formali di radicamento (residenza presso un parente, iscrizione anagrafica, documenti identificativi) possono non essere sufficienti a escludere il pericolo di fuga se contrastano con altri indizi concreti (disoccupazione, mancata conoscenza della lingua, comportamento migratorio recente).
- In Cassazione il sindacato sulle decisioni cautelari è limitato a violazioni di legge: le contestazioni che riguardano la valutazione dei fatti e la ponderazione degli elementi probatori sono difficilmente accolte se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica.
- Se si ritiene che la misura cautelare sia eccessiva, è importante produrre elementi concreti e probatori che dimostrino l'irrealtà del pericolo di fuga e proporre alternative concrete e attuabili già in sede di merito; in sede di legittimità la possibilità di rimettere la questione è più limitata.
- Nelle difese contro misure cautelari legate a mandati di arresto europei è utile documentare occupazione stabile, legami economici e sociali tangibili, conoscenza della lingua e comportamenti di collaborazione con le autorità (es. domande esplicite di chiarimenti alle forze dell'ordine), con prove documentali solide.
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