Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22610/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Il ricorrente deduceva: 1) assenza del fumus commissi delicti sul capo B) per mancata motivazione e carenza di prova della qualifica di amministratore di fatto (art. 321 c.p.p. in relazione ad art. 316-bis c.p. e art. 2639 c.c.); 2) assenza del fumus in relazione al contenuto dei bandi che hanno dato luogo alle erogazioni pubbliche (“patrimonio impresa” e “Archè 2020”) e violazione dell'art. 3487 c.c. concernente la decadenza degli amministratori dopo scioglimento societario; 3) assenza del fumus sul capo D) in relazione al bando “patrimonio impresa” (art. 316-bis c.p.); 4) carenza di motivazione circa il periculum in mora (pericolo di dispersione dei beni). Complessivamente si lamentava violazione della normativa sulla motivazione (art. 125 c.p.p.) e carenza di prove che attestassero l'esercizio continuativo di poteri gestori da parte del Pavan.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione: le doglianze del ricorrente si riducevano in larga parte a censure di motivazione/illogicità non ammissibili in questa sede. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame non apparente e adeguata: sono stati indicati indizi idonei a ritenere il Pavan come punto di snodo dell'articolato reticolo societario (collegamenti personali, trasferimenti di somme con causali "saldo fattura", rapporti di luogo e persone, ecc.), e la qualificazione di "impresa anomala" e di gestione di fatto è stata fondata su tali elementi indiziari. Anche il profilo relativo al pericolo di dispersione dei beni è stato ritenuto motivato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese del procedimento sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla contestazione di mancanza di motivazione: la Corte ricorda che molte doglianze addotte erano, in sostanza, vizio di motivazione e non integravano la violazione di legge rilevabile ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato che la motivazione resa dal Tribunale del riesame era congrua e non apparente.

  • art. 316-bis cod. pen.

    Norma che punisce la malversazione di fondi pubblici: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato si perfeziona al momento in cui diviene impossibile la destinazione pubblicistica dei fondi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto congruente il nesso tra trasferimenti/causali e la frustrazione della finalità pubblicistica.

  • art. 2639 cod. civ.

    Norma richiamata dal ricorrente nel contesto della qualificazione di amministratore di fatto; la Corte non ha ritenuto decisiva la deduzione assente di prove sulla continuità dell'esercizio dei poteri tipici, avendo invece valutato il complesso indiziario

  • art. 3487 cod. civ.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla decadenza degli amministratori dopo scioglimento societario; la Corte ha osservato che la deduzione non risultava previamente proposta e, quindi, è stata inammissibile per carenza di deduzione nel grado precedente

  • art. 3487-bis cod. civ.

    Richiamata dalla Corte come norma la cui violazione non era stata dedotta nel rito di riesame; pertanto la doglianza risultava inammissibile

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso in materia di misure cautelari reali: è consentito solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 2696 cod. civ.

    Citata nella discussione sulla prova dell'esercizio dei poteri tipici dell'amministratore: la Corte ha ricordato che, in presenza di società "cartiera" o impresa anomala, non è sempre necessario provare l'esercizio formale di tali poteri per ritenere sussistente una responsabilità di fatto

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Rilevata l'applicabilità al riesame del principio di motivazione relativo all'art. 581 c.p.p.; il Tribunale del riesame deve rispondere alle deduzioni difensive in base al livello di specificità delle stesse

  • art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen.

    Richiamata per distinguere i profili censurabili in cassazione: l'illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione possono richiedere il motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), ma non rientrano nell'ambito dell'art. 325 c.p.p., che tutela solo l'assenza o apparenza della motivazione

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione: censure di mera illogicità o contraddittorietà sono inammissibili ex art. 325 c.p.p.
  • Per contestare la qualificazione di "amministratore di fatto" è necessario portare deduzioni e prove specifiche già in sede di riesame; critiche generiche o tardive sulla mancata dimostrazione della continuità nell'esercizio dei poteri possono risultare inammissibili.
  • La giustificazione del sequestro preventivo deve documentare il fumus commissi delicti tramite un compendio indiziario non irragionevole: elementi di collegamento sistematico tra persone e società, trasferimenti di fondi con causali sospette, commistione amministrativa/operativa e altri indici possono essere ritenuti sufficienti in fase cautelare.
  • Se la motivazione del giudice di merito rinvia a un valutazione indiziaria articolata (anche se sintetica) e non è manifestamente apparente, la censura in Cassazione sarà probabilmente dichiarata inammissibile.
  • Per opporsi efficacemente a misure cautelari reali conviene: a) sollevare con specificità le obiezioni nella fase di riesame; b) documentare la destinazione dei fondi e l'assenza di commistione patrimoniale; c) dimostrare l'impossibilità pratica di dispersione dei beni per contrastare il periculum in mora.
  • Quando si contesta la motivazione in Cassazione valutare attentamente se la censura riguarda l'assenza/meramente apparente motivazione (ammissibile) oppure l'illogicità/contraddittorietà (da proporre con diverso tipo di motivo o nel diverso grado processuale).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.