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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09078/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Sei garanti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza del creditore per il recupero di un credito derivante da un finanziamento asseritamente concesso alla società debitrice principale e assistito da fideiussione. Gli opponenti avevano contestato, in via principale, l'esistenza e il perfezionamento del contratto di finanziamento e la validità/prova della fideiussione, chiedendo l'esibizione dell'originale della scrittura prodotta solo in copia fotostatica e sostenendo di non aver mai visto né sottoscritto il documento. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul disconoscimento della scrittura privata e delle copie fotostatiche, sostenendo di avere tempestivamente e validamente disconosciuto soltanto dopo aver appreso che l'originale non era nella disponibilità della controparte; 2) violazione delle regole sulle preclusioni, assumendo che la tardività del disconoscimento fosse eccezione in senso stretto rilevabile solo su istanza della controparte e che, comunque, il creditore avesse rinunciato a farla valere chiedendo esibizione e verificazione; 3) falsa applicazione delle norme processuali e sostanziali in tema di prova del contratto e interpretazione della garanzia, contestando che la Corte d'appello avesse valorizzato documenti asseritamente non autentici e avesse erroneamente ritenuto provata la conclusione del finanziamento e l'entità dell'impegno fideiussorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento della sottoscrizione e quello della conformità all'originale, in presenza di copia fotostatica, richiedono una contestazione chiara, specifica e tempestiva nella prima difesa utile; nel caso concreto, le dichiarazioni degli opponenti erano state ritenute generiche e non univoche, e la successiva riserva di disconoscimento alla prima udienza era tardiva. Ha respinto il secondo motivo affermando che la tardività del disconoscimento non è rilevabile d'ufficio, ma nel caso concreto l'onere della controparte di eccepirla non era ancora sorto perché un valido disconoscimento non vi era stato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio; inoltre ha ritenuto plausibile l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la fideiussione fissava un importo massimo stabile e non soggetto a riduzione automatica per effetto dei pagamenti del debitore principale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata deve essere espresso, specifico e non equivoco, ed è distinto dalla contestazione della sola conformità della copia all'originale.

  • art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.

    prima udienza o prima risposta

    La contestazione della scrittura o della sottoscrizione deve avvenire nella prima occasione difensiva utile, altrimenti la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta.

  • art. 2702 c.c.

    La norma è richiamata per individuare l'ambito del disconoscimento della provenienza/sottoscrizione della scrittura privata.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche fanno prova dei fatti rappresentati salvo disconoscimento della loro conformità.

  • art. 2719 c.c.

    La copia fotostatica di scrittura privata, se non contestata espressamente quanto alla conformità all'originale, può essere valutata come prova; il giudice può comunque accertarne la conformità anche con presunzioni e altri mezzi di prova.

  • art. 167 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla dedotta tardività delle eccezioni della controparte, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, fosse maturato l'onere di eccepire la decadenza.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Le memorie istruttorie non possono surrogare la prima difesa utile ai fini del tempestivo e specifico disconoscimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa valutazione delle prove, non una violazione del principio dispositivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Non vi è violazione della norma se la doglianza riguarda il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo si configura solo se l'onere della prova è attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto; non se si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 1372 c.c.

    La doglianza è ritenuta non specificamente argomentata; la Corte valorizza invece l'interpretazione del contratto di fideiussione come vincolo massimo stabile.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti, ma la censura è ritenuta inidonea perché diretta in realtà a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il disconoscimento di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica deve essere tempestivo, espresso e univoco: non basta una contestazione generica, né una riserva di disconoscimento formulata successivamente nella prima udienza se la prima difesa utile era già disponibile.
  • Il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e quello ex art. 2719 c.c. hanno oggetto diverso: il primo riguarda la provenienza/sottoscrizione della scrittura, il secondo la conformità della copia all'originale; possono coesistere, ma ciascuno deve essere formulato in modo specifico.
  • La tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto il documento; tuttavia tale eccezione presuppone un disconoscimento validamente e tempestivamente effettuato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla violazione di legge in richieste di nuova valutazione del compendio probatorio: resta sindacabile solo l'errore nell'attribuzione dell'onere della prova o i limiti dell'anomalia motivazionale, non il merito dell'apprezzamento delle prove.
  • L'interpretazione di una fideiussione che preveda un importo massimo garantito va verificata secondo il tenore del documento: se il limite è fissato in modo chiaro e univoco, i pagamenti del debitore principale non comportano automaticamente la riduzione del massimale della garanzia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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