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Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 6050 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2008 per omessa applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi passivi. L'Amministrazione sosteneva che, nonostante gli interessi fossero stati formalmente corrisposti alla subholding italiana (EBL Italia), il reale beneficiario fosse la finanziaria lussemburghese ELECTRABEL INVESTMENT LUXEMBOURG SA (EIL) e che la subholding fosse una "conduit company"; pertanto doveva applicarsi la ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, D.P.R. 600/1973 (in relazione all'art. 11, par. 2, della Convenzione Italia-Lussemburgo, aliquota 10%) e non l'esenzione prevista dall'art. 26-quater (recepimento della Direttiva 2003/49/CE). Il fisco censurava inoltre la decisione della CTR per presunta carente motivazione e per aver confuso le norme antielusive con le disposizioni procedimentali dell'art. 37-bis D.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa al giudice di merito. La Corte ha ritenuto la motivazione della CTR carente e ha chiarito principi di diritto: le norme sull'esenzione degli interessi (art. 26 e 26-quater D.P.R. 600/1973 e Direttiva 2003/49) non sono sovrapponibili alle prescrizioni procedimentali dell'art. 37-bis; spetta al contribuente che invoca di essere "beneficiario effettivo" dimostrarlo, superando tre test autonomi (substantive business activity, dominion, business purpose); se il beneficiario effettivo è un altro soggetto UE che soddisfa i requisiti, può operare il look-through. Il processo è quindi rimandato al giudice a quo perché rivaluti i fatti alla luce di questi principi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 5

    Disciplina la ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti; l'Amministrazione ha invocato questa norma ravvisando nella fattispecie un pagamento riconducibile al beneficiario non residente (EIL).

  • D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-quater

    Recepisce in ambito domestico la Direttiva 2003/49/CE sull'esenzione degli interessi tra società UE; l'articolo consente l'esenzione dalla ritenuta se il percettore è il "beneficiario effettivo" e soddisfa requisiti soggettivi e oggettivi.

  • D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Prevede disposizioni procedimentali antielusive (contraddittorio preventivo, motivazione rafforzata dell'atto); la Corte ha chiarito che le norme sostanziali sul beneficiario effettivo non sono sussumibili nelle prescrizioni endoprocedimentali di questo articolo.

  • Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalties Directive)

    Fonte europea che stabilisce l'esenzione degli interessi e canoni tra società di Stati membri soggette a certe condizioni, inclusa la nozione di "beneficial owner"; la Corte richiama la giurisprudenza comunitaria sul significato ampio della clausola del beneficiario effettivo.

  • Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni

    art. 11, par. 2 (aliquota 10%)

    La Convenzione prevede una ritenuta del 10% sugli interessi pagati da soggetti residenti a soggetti residenti in Lussemburgo; l'Amministrazione ha richiamato tale disposizione assumendo che EIL fosse il beneficiario effettivo.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE e giurisprudenza di legittimità (es. sent. C-115/16 etc. 26.2.2019; Cass. n. 14756/2020)

    Richiamate per definire la nozione estesa di "beneficiario effettivo", i criteri di verifica (look-through, finalità antielusiva) e i parametri indicativi che distinguono un beneficiario effettivo da una conduit company.

Massime di principio

  • Non confondere le norme sostanziali sull'esenzione/treaty-shopping (art. 26, 26-quater e Direttiva 2003/49) con le prescrizioni procedimentali antielusive dell'art. 37-bis: sono piani diversi e non necessariamente sovrapponibili.
  • Spetta al contribuente che invoca l'esenzione per essere "beneficiario effettivo" provare sostanzialmente tale qualità; l'onere probatorio è del percettore degli interessi.
  • La verifica del "beneficiario effettivo" si articola, di regola, su tre test distinti: (i) substantive business activity test (esistenza di un'attività economica effettiva); (ii) dominion test (capacità di disporre liberamente delle somme ricevute); (iii) business purpose test (verifica delle ragioni economiche dell'interposizione).
  • Elementi fattuali che segnalano una conduit company includono: rapidità e regolarità dei trasferimenti dalla società interposta al terzo, esiguità del margine di ricavo, identità di management, mancata assunzione di rischio economico da parte della interposta, obbligo contrattuale di trasferire i flussi.
  • Se gli interessi, pur transitando per una società interposta, sono effettivamente destinati a un beneficiario effettivo stabilito in un altro Stato membro che soddisfa i requisiti, può operare il look-through e riconoscersi l'esenzione in capo al vero beneficiario.
  • Se l'Amministrazione contesta l'operazione come elusiva deve motivare adeguatamente le proprie conclusioni sul piano fattuale e giuridico; analogamente il giudice di merito deve esporre valutazioni critiche e non limi-tarsi a rinvii a decisioni altrui.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è sempre necessario quando l'interpretazione della norma comunitaria è già chiarita dalla giurisprudenza e l'applicazione appare evidente (teoria dell'acte clair).

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