L.R. FVG 20/2009
Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia in cui sono presenti minoranze di lingua tedesca, misure per tutela, uso pubblico della lingua, scuola, toponomastica, rapporti istituzionali e finanziamenti. Prevede una Commissione regionale, un bando annuale per i contributi e specifiche iniziative per Sauris, Timau e Sappada. È in gran parte ancora vigente, ma le norme finanziarie originarie del 2009 sono superate.
Tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia
Tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina gli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia a favore delle minoranze di lingua tedesca presenti sul proprio territorio, integrando la normativa statale e le politiche regionali in materia di pluralismo linguistico. La disciplina riguarda solo i territori comunali e subcomunali individuati dalla legge e dagli atti richiamati.
Finalità, ambito territoriale e principi
La Regione riconosce, tutela e valorizza le minoranze di lingua tedesca come parte del patrimonio storico, culturale e umano regionale. L’ambito territoriale comprende i comuni e le frazioni individuati dalla normativa richiamata, tra cui Sauris/Zahre, la frazione Timau/Tischlbong di Paluzza, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach, Pontebba/Pontafel e Sappada/Plodn.
La legge promuove anche le varietà locali saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch. La Regione agisce nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale, delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e minoranze, della legge statale n. 482/1999 e delle altre norme statali richiamate.
Rapporti internazionali e cooperazione interregionale
La Regione sostiene politiche e iniziative di collaborazione con Paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca e con territori esteri ove siano presenti minoranze germanofone. Promuove inoltre la cooperazione tra le minoranze tedesche regionali e le minoranze slovena e friulana presenti in Friuli Venezia Giulia, nonché con le minoranze di lingua tedesca di altre regioni italiane.
Sono favoriti anche progetti comuni per la valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche, compresi interventi sperimentali con il sistema scolastico. I Comuni interessati, nelle materie di loro competenza, possono stipulare accordi e intese con collettività e autorità locali anche istituendo organismi e soggetti di diritto pubblico o privato.
Uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione
Nel territorio tutelato è consentito l’uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con gli uffici regionali, degli enti locali e con le istituzioni scolastiche, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale di tutela. Le amministrazioni rispondono anche in lingua tedesca e devono accompagnare la risposta scritta italiana con il testo tedesco.
Gli atti ufficiali destinati alla generalità dei cittadini o al singolo, per uso pubblico, sono redatti in italiano e possono riportare anche il testo tedesco. Gli uffici devono comunicare anche in tedesco le informazioni rivolte al pubblico e quelle di specifico interesse per la minoranza, assicurando la diffusione delle informazioni istituzionali e promozionali anche sulla stampa periodica in lingua tedesca.
Gli uffici possono affiancare all’italiano indicazioni scritte in tedesco con pari dignità grafica. Modulistica e formulari amministrativi, nel territorio interessato, sono predisposti in forma bilingue italiano-tedesco.
Per agevolare tali adempimenti, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua tutelata. La Regione può inoltre istituire un ufficio per la lingua tedesca con funzioni di coordinamento delle attività connesse all’uso della lingua nella pubblica amministrazione.
Personale, convenzioni e supporto amministrativo
Gli uffici comunali del territorio tutelato possono stipulare convenzioni con istituzioni scolastiche, Università di Udine e di Trieste e altri soggetti istituzionali per reperire e formare personale idoneo a garantire i servizi previsti dalla legge. Le amministrazioni possono consorziarsi tra loro.
Uso della lingua tedesca da parte dei soggetti privati e correttezza dei nomi
Associazioni e imprese possono utilizzare la lingua tedesca, oltre all’italiano, sulle insegne al pubblico e in tutte le indicazioni rivolte al pubblico, comprese le etichette dei prodotti agricoli, artigianali e industriali.
La Regione e gli enti locali devono assicurare la corretta scrittura di nomi e cognomi dei cittadini appartenenti alle minoranze tedesche, rispettando i segni diacritici dell’alfabeto tedesco. Inoltre, nelle leggi, nei regolamenti e negli altri atti pubblicati sul Bollettino ufficiale, le denominazioni tedesche di comuni e frazioni devono essere riportate accanto alla denominazione italiana, secondo gli statuti comunali e con rispetto dei segni diacritici. Gli enti interessati devono adeguare le dotazioni tecniche e informatiche.
Toponomastica e segnaletica
Gli statuti e i regolamenti dei Comuni del territorio tutelato possono prevedere, in aggiunta ai toponimi ufficiali, toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali. Anche la segnaletica stradale relativa alle località delle comunità germanofone può essere realizzata in italiano e tedesco nel rispetto del codice della strada.
Le deliberazioni regionali sulle denominazioni ufficiali in lingua tedesca e sulle questioni generali in materia di toponimi sono approvate con decreto del Presidente della Regione e pubblicate nel Bollettino ufficiale.
Apprendimento della lingua tedesca, scuola e università
La Regione promuove l’apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura tedesca e sostiene iniziative per l’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nell’intero territorio in cui sono presenti minoranze di lingua tedesca. La Giunta regionale definisce le modalità degli interventi d’intesa con le autorità scolastiche regionali.
Sono inoltre promosse collaborazioni tra le università del Friuli Venezia Giulia, università di altri Stati europei, Regioni ed enti locali dove siano presenti minoranze tedesche, anche mediante convenzioni e protocolli d’intesa, per migliorare formazione e specializzazione nella lingua tedesca e nelle varietà locali. Tali collaborazioni possono riguardare anche il riconoscimento di diplomi universitari ed esami di Stato abilitanti all’esercizio delle professioni.
La Regione promuove anche la collaborazione con associazioni aventi sede nel territorio regionale che si occupano della divulgazione della lingua e della cultura tedesca.
Promozione culturale e sostegno alle attività locali
La Regione sostiene attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative dirette alle minoranze di lingua tedesca e finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nel territorio tutelato, con priorità per gli enti rappresentativi riconosciuti.
La Regione realizza direttamente iniziative di promozione e valorizzazione anche avvalendosi delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse. I Comuni di Sappada/Plodn, Sauris/Zahre, Paluzza per Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel, insieme agli altri enti locali del territorio, concorrono al sostegno delle attività linguistiche e culturali.
Per le varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di promozione e valorizzazione su proposta dei comuni interessati e sentite le associazioni locali.
Servizio radiotelevisivo in lingua tedesca
Per garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca, la Regione può finanziare, mediante contributi in conto capitale agli enti locali del territorio, la realizzazione e il completamento delle opere necessarie all’attivazione e al potenziamento degli impianti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Per favorire l’informazione e la comunicazione radiotelevisiva in lingua tedesca, la Regione può stipulare, previo parere del Co.Re.Com., convenzioni con la concessionaria del servizio pubblico e con emittenti private locali per la realizzazione di programmi e servizi in lingua tedesca, comprese le varietà locali tutelate.
Enti e organizzazioni rappresentativi
Sono considerati rappresentativi della minoranza gli enti e le organizzazioni che:
- abbiano autonomia amministrativa e gestionale;
- abbiano sede legale nel territorio tutelato;
- svolgano in modo stabile e continuativo da almeno tre anni attività di produzione o offerta di servizi prevalentemente destinati alla diffusione e valorizzazione della lingua e cultura tedesche locali.
Il riconoscimento avviene su domanda alla Direzione centrale competente, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta. Tali enti hanno priorità nell’attribuzione dei contributi per le attività previste dalla legge.
Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca
È istituita presso la Direzione centrale competente una Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, organo collegiale di sette componenti. Ne fanno parte l’Assessore regionale competente o un delegato, quattro rappresentanti delle minoranze designati su proposta dei Comuni interessati, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un delegato, un rappresentante proposto dagli enti e organizzazioni rappresentativi e, se costituito, il Presidente dell’Assemblea della comunità linguistica tedesca.
Se entro trenta giorni non arrivano le designazioni richieste, l’Assessore provvede direttamente. La segreteria è assicurata dal personale della Direzione centrale competente. Ai componenti spetta solo il rimborso delle spese di viaggio. La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno, è valida con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Dura per l’intera legislatura ed è costituita con decreto del Presidente della Regione.
Compiti della Commissione
La Commissione esprime i pareri previsti dalla legge o richiesti dalla Regione e dagli enti locali, formula proposte e giudizi sugli obiettivi della legge e, in particolare:
- esprime parere sul bando annuale di finanziamento;
- verifica annualmente l’impatto delle iniziative sostenute sull’uso della lingua tedesca;
- presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione complessiva sulle politiche, attività e interventi svolti;
- formula osservazioni e proposte in relazione alle finalità della legge e dei principi generali richiamati.
Finanziamenti, bando annuale e regime dei contributi
La Giunta regionale approva, previo parere della Commissione, un bando annuale che disciplina criteri e modalità per individuare beneficiari, tipologie di interventi e spese ammissibili, presentazione delle domande, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici. La legge rinvia quindi a uno strumento annuale di programmazione e finanziamento per gli interventi di tutela e promozione.
Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca
È prevista una Conferenza regionale, convocata dal Presidente del Consiglio regionale almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall’inizio della legislatura. La Conferenza serve a verificare lo stato di attuazione degli interventi, raccogliere proposte di adeguamento e definire nuove linee di indirizzo.
Sono invitati componenti del Consiglio e della Giunta regionale, strutture regionali interessate, università del Friuli Venezia Giulia, enti locali del territorio, enti e organizzazioni rappresentativi e componenti della Commissione regionale. Ordine del giorno e modalità di svolgimento sono stabiliti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione.
Disposizioni finali e finanziarie
L’articolo originario relativo ad alcuni interventi finanziari è stato abrogato; resta quindi l’impianto generale della legge fondato su programmi, convenzioni e bandi. Le norme finanziarie iniziali imputavano gli oneri al bilancio regionale 2009-2011 e istituivano un fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
Obsolescenza pratica
La legge conserva utilità applicativa come quadro generale di tutela linguistica e culturale, ma le disposizioni finanziarie originarie collegate al bilancio 2009 e all’abrogato articolo 18 sono da considerarsi superate; la disciplina oggi operativa è quella risultante dalle successive modifiche, in particolare sul bando annuale, sulla Commissione e sulla Conferenza regionale.
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