L.R. FVG 21/2009
Norme urgenti per l'attività di ricerca e conduzione di studi clinici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 21/2009 modifica la disciplina sugli studi clinici prevista dalla l.r. 10/2007, consentendo alle aziende sanitarie e agli IRCCS pubblici di individuare o assumere, anche a tempo determinato, personale per raccogliere e verificare i dati degli studi clinici. L’applicazione è sperimentale e decorre dal 24 dicembre 2009, fino alla futura definizione del profilo professionale nella contrattazione collettiva nazionale.
Norme urgenti sulla ricerca e sugli studi clinici nel SSR del Friuli Venezia Giulia
Norme urgenti per l’attività di ricerca e conduzione di studi clinici
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sulla disciplina del Servizio sanitario regionale in materia di ricerca clinica, introducendo una fase sperimentale per il supporto tecnico-organizzativo agli studi clinici. Il provvedimento opera nel solo ambito regionale e modifica la legge regionale 10/2007.
Finalità e ambito applicativo
La disciplina mira a promuovere e qualificare l’attività di ricerca e di conduzione degli studi clinici, prevedendo l’impiego di personale dedicato alla gestione dei dati di studio. La previsione ha carattere sperimentale e si applica dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 24 dicembre 2009, fino alla definizione della categoria e del profilo professionale in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Personale utilizzabile per le attività di ricerca clinica
Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono:
- individuare personale già in servizio;
- individuare personale già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il personale così individuato o assunto è incaricato di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificarne l’attendibilità.
Presupposti per l’individuazione o l’assunzione
La scelta del personale deve avvenire su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata. Prima di procedere, le aziende e gli IRCCS pubblici devono valutare:
- il numero degli studi clinici osservazionali e/o di fase tre gestiti nel triennio precedente;
- la rilevanza di tali studi;
- l’impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati;
- i proventi derivanti dall’attività di ricerca clinica.
Le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, adottate dalla Giunta regionale, possono fornire indicazioni operative specifiche per l’applicazione di tale disciplina.
Modalità di reclutamento del personale esterno
L’assunzione di personale esterno deve avvenire mediante concorso per titoli ed esami.
Regime temporale e deprecazione pratica
La norma ha efficacia dal 24 dicembre 2009 ed è espressamente collegata a una fase sperimentale destinata a cessare con la definizione del profilo professionale nella contrattazione collettiva nazionale. Per questo motivo, pur non risultando qui indicata una formale abrogazione, l’atto ha oggi scarso rilievo applicativo ed è da considerarsi sostanzialmente superato.
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